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Document 31996L0074
Directive 96/74/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 on textile names
Direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa alle denominazioni del settore tessile
Direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa alle denominazioni del settore tessile
GU L 32 del 3.2.1997, p. 38–55
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2009; abrogato da 32008L0121
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repeal | 31971L0307 | ||||
Repeal | 31975L0036 | ||||
Repeal | 31983L0623 | ||||
Repeal | 31987L0140 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 31996L0074R(01) | (DA, EL, EN, PT, SV) | |||
Corrected by | 31996L0074R(02) | (CS, ET, HU, LT, LV, MT, SK, SL) | |||
Corrected by | 31996L0074R(03) | (PL) | |||
Corrected by | 31996L0074R(04) | (PL) | |||
Corrected by | 31996L0074R(05) | (SL) | |||
Modified by | 31997L0037 | complemento | allegato 2 | ||
Modified by | 31997L0037 | complemento | allegato 1 | ||
Modified by | 12003TN02/01/F | complemento | articolo 5.1 | 01/05/2004 | |
Modified by | 32004L0034 | complemento | allegato 1 | 15/04/2004 | |
Modified by | 32004L0034 | complemento | allegato 2 | 15/04/2004 | |
Modified by | 32006L0003 | complemento | allegato 1 | 30/01/2006 | |
Modified by | 32006L0096 | complemento | articolo 5.1 | 01/01/2007 | |
Modified by | 32007L0003 | modifica | allegato 2 | 23/02/2007 | |
Modified by | 32007L0003 | modifica | allegato 1 | 23/02/2007 | |
Repealed by | 32008L0121 |
Direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa alle denominazioni del settore tessile
Gazzetta ufficiale n. L 032 del 03/02/1997 pag. 0038 - 0055
DIRETTIVA 96/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1996 relativa alle denominazioni del settore tessile IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), (1) considerando che la direttiva 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile (4), ha subito diverse e sostanziali modifiche; che, ai fini di chiarezza e razionalità, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva; (2) considerando che, qualora le disposizioni degli Stati membri relative alla denominazione, alla composizione e all'etichettatura dei prodotti tessili variassero da uno Stato membro all'altro, ciò creerebbe ostacoli al funzionamento del mercato interno; (3) considerando che detti ostacoli possono essere eliminati se l'immissione sul mercato dei prodotti tessili sul piano comunitario è subordinata a norme uniformi; che, a tale scopo, occorre armonizzare le denominazioni delle fibre tessili nonché le menzioni adoperate nelle etichette, contrassegni o documenti che accompagnano i prodotti tessili nelle varie operazioni inerenti ai cicli della produzione, della trasformazione e della distribuzione; che il concetto di fibra tessile deve includere anche le lamelle o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, tagliati da fogli fabbricati mediante estrusione dei polimeri di cui all'allegato I, n. 19-38 e 41, e successivamente stirati in senso longitudinale; (4) considerando che occorre regolamentare anche taluni prodotti non esclusivamente composti di fibre tessili, ma nei quali la parte tessile costituisce un elemento essenziale del prodotto o viene valorizzata da una specificazione del produttore, del trasformatore o del commerciante; che, al n. 30 dell'allegato II, non è necessario differenziare i vari tipi di fibra poliammidica o nylon, i cui tassi convenzionali devono quindi essere unificati; (5) considerando che la tolleranza per fibre estranee, già ammessa per i prodotti puri, deve essere estesa anche ai prodotti misti; (6) considerando che, per raggiungere gli obiettivi cui si ispirano le disposizioni nazionali in materia, occorre rendere obbligatoria l'etichettatura; (7) considerando che, per i prodotti di cui è tecnicamente difficile precisare la composizione al momento della fabbricazione, si possono indicare nell'etichetta le fibre eventualmente note in detto momento, sempre che esse costituiscano una certa percentuale del prodotto finito; (8) considerando che è opportuno, per evitare le divergenze d'applicazione che si sono manifestate in proposito nella Comunità, determinare con precisione le particolari modalità di etichettatura per alcuni prodotti tessili composti di due o più parti, nonché gli elementi dei prodotti tessili di cui non si deve tener conto nell'etichettatura e in sede in analisi; (9) considerando che la presentazione alla vendita dei prodotti tessili soggetti unicamente all'obbligo di etichettatura globale e di quelli venduti a metraggio o a taglio deve essere effettuata in modo che il consumatore possa effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio globale o sul rotolo, e che spetta agli Stati membri determinare le misure da applicare in proposito; (10) considerando che è opportuno subordinare a determinate condizioni l'impiego di qualificativi o di denominazioni che godono di particolare favore presso gli utilizzatori ed i consumatori; (11) considerando che è stato necessario prevedere metodi di campionatura e di analisi dei tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati; che tuttavia il mantenimento provvisorio dei metodi nazionali attualmente in vigore non ostacola l'applicazione di norme uniformi; (12) considerando che l'allegato II della presente direttiva, che riporta i tassi convenzionali da applicare alla massa anidra di ciascuna fibra all'atto della determinazione mediante analisi della composizione fibrosa dei prodotti tessili, prescrive ai numeri 1, 2 e 3 due diversi tassi convenzionali per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lana e/o peli; che non è tuttavia sempre possibile ai laboratori di riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato e che in tal caso dei risultati divergenti potrebbero derivare dall'applicazione di tali disposizioni in occasione dei controlli di conformità dei prodotti tessili effettuati nella Comunità; che è quindi opportuno autorizzare i laboratori ad applicare, nei casi dubbi, un tasso convenzionale unico; (13) considerando che non è opportuno, in una direttiva specifica riguardante i prodotti tessili, armonizzare tutte le disposizioni loro applicabili; (14) considerando che gli allegati III e IV della presente direttiva in funzione del carattere eccezionale dei casi in essi contemplati, devono altresì contenere altri prodotti esonerati dall'etichettatura, in particolare i prodotti «monouso», o per i quali si giustifica soltanto un'etichettatura globale; (15) considerando che le disposizioni necessarie per determinare e adeguare al progresso tecnico i metodi di analisti costituiscono misure di applicazione di carattere strettamente tecnico; che è pertanto opportuno applicare a queste misure, nonché a quelle necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati I e II della presente direttiva, la procedura del comitato già contemplata all'articolo 6 della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (5); (16) considerando che le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni ed all'etichettatura dei prodotti tessili; (17) considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive indicati nell'allegato V, parte B, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 I prodotti tessili possono essere immessi sul mercato interno della Comunità, prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione, soltanto se sono conformi alle disposizioni della presente direttiva. Articolo 2 1. Per prodotti tessili ai sensi della presente direttiva s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato. 2. Per fibre tessili, ai sensi della presente direttiva, si intende: - un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili; - le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all'allegato I, numeri 19-41 e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media. 3. Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni della presente direttiva: - i prodotti contenenti almeno l'80 % in peso di fibre tessili, - i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti, - i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione. Articolo 3 1. Le denominazioni delle fibre di cui all'articolo 2, nonché le rispettive descrizioni, sono riportate nell'allegato I. 2. L'impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell'allegato I è riservato alle fibre la cui natura è precisata alla corrispondente voce della tabella. 3. È vietato l'impiego di queste denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma d'aggettivo, indipendentemente dalla lingua impiegata. 4. È vietato l'impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo. Articolo 4 1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100 % o «puro» o eventualmente «tutto», esclusa qualsiasi espressione equivalente. 2. Una quantità di altre fibre è tollerata fino al 2 % sul peso del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica. Tale tolleranza è portata al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato. Articolo 5 1. Un prodotto di lana può essere qualificato: - «lana virgen» o «lana de esquilado» - «ren, ny uld» - «Schurwolle» - «ðáñèÝíï ìáëëss» - «fleece wool» o «virgin wool» - «laine vierge» o «laine de tonte» - «lana vergine» o «lana di tosa» - «scheerwol» - «lã virgem» - «uusi villa» - «ren ull» solo quando è composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subìto altre operazioni di filatura e/o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa. 2. In deroga al paragrafo 1, le denominazioni ivi indicate possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando: a) la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche definite al paragrafo 1; b) la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25 %; c) in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un'altra fibra. Nel caso previsto dal presente paragrafo, l'indicazione della composizione percentuale completa è obbligatoria. 3. La tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione è limitata allo 0,3 % di impurità fibrose per i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato. Articolo 6 1. Il prodotto tessile composto di due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85 % del peso totale, viene designato in uno dei seguenti modi: - denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso, oppure - denominazione della fibra, seguita dell'indicazione «minimo 85 %» oppure - composizione percentuale completa del prodotto. 2. Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 % del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. Tuttavia: a) l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 % della composizione di un prodotto può essere indicato con l'espressione «altre fibre», seguita da una percentuale globale; b) qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10 % della composizione di un prodotto, si dovrà indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso. 3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40 % del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione «misto lino», completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione «Ordito puro contone - trama puro lino». 4. Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5, è ammessa: a) una quantità di fibre estranee fino al 2 % del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato e lascia impregiudicata la tolleranza di cui all'articolo 5, paragrafo 3; b) una tolleranza di fabbricazione del 3 %, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformità del paragrafo 2, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b). In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui alla lettera b) è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a). Il cumulo delle tolleranze di cui alle lettere a) e b) è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a), risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull'etichetta. Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nelle lettere a) e b), in sede di controlli di conformità dei prodotti previsti all'articolo 13, paragrafo 1, possono essere ammesse delle tolleranze superiori solo in casi eccezionali ed allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione. 5. Le espressioni «fibre varie» o «composizione tessile non determinata» possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato. Articolo 7 Fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 4, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui agli articoli 4 e 6 le fibre visibili e isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo, che non superino il 7 % del peso del prodotto finito, nonché le fibre (per esempio metalliche) incorporate per ottenere un effetto antistatico, che non superino il 2 % del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e quello dell'ordito. Articolo 8 1. I prodotti tessili ai sensi della presente direttiva sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico o, negli Stati membri in cui tale nozione è sconosciuta, di un ente equivalente. 2. a) La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli da 3 a 6 ed all'allegato I vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni. b) All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli da 3 a 6 e all'allegato I vengono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente direttiva devono essere nettamente separate. Tale disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dalla presente direttiva. Tuttavia, se all'atto dell'offerta in vendita o della vendita ai consumatori prevista al primo comma, è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione prevista all'allegato I o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I. c) Gli Stati membri possono esigere che nel loro territorio, all'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti dal presente articolo siano redatti anche nelle rispettive lingue nazionali. Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, gli Stati membri possono esercitare la facoltà di cui al primo comma unicamente per quanto riguarda l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato IV, punto 18, le singole unità possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunità. d) Gli Stati membri non possono vietare l'impiego di qualificativi o di menzioni, relativi a caratteristiche dei prodotti, diversi da quelli indicati agli articoli 3, 4 e 5, se essi sono conformi ai propri usi leali di commercio. Articolo 9 1. Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 % del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali. 2. Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta. 3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 12: a) la composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria è data indicando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate: - per i reggiseni: tessuti esterno e interno delle coppe e della parte posteriore; - per le guaine: parti davanti, dietro e laterali; - per le guaine intere (modellatori): tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti, dietro e laterali. La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al primo comma è data indicando la composizione globale del prodotto, oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; l'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 % del peso totale del prodotto. L'etichettatura separata delle varie parti di detti articoli di corsetteria è data in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta; b) per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione, parti che devono essere designate singolarmente; c) per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo, parti che devono essere designate singolarmente; se le parti ricamate sono inferiori al 10 % della superficie del prodotto, è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo; d) la composizione dei fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, presentati ai consumatori in quanto tali, è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento, parti che devono essere designate singolarmente; e) per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti che devono essere designate singolarmente; f) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura che deve essere designato singolarmente. Articolo 10 1. In deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9: a) gli Stati membri non possono esigere, per i prodotti tessili che figurano all'allegato III e in uno degli stati definiti all'articolo 2, paragrafo 1, un'etichetta o un contrassegno che si riferiscano alla denominazione e all'indicazione della composizione. Se tuttavia tali prodotti sono muniti di un'etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, la composizione o il marchio di fabbrica o la ragione sociale di un'impresa che comportino, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione prevista all'allegato I o tale da poter essere confusa con essa, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9; b) i prodotti tessili che figurano all'allegato IV, quando sono dello stesso tipo ed hanno la stessa composizione, possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un'etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione previste dalla presente direttiva; c) l'etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita. 2. Gli Stati membri prendono le opportune misure affinché la presentazione alla vendita dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), avvenga in modo che il consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza della composizione di tali prodotti. Articolo 11 Gli Stati membri adottano tutte le opportune misure affinché le informazioni fornite all'atto dell'immissione sul mercato di prodotti tessili non possano dar luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dalla presente direttiva. Articolo 12 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, e delle altre disposizioni della presente direttiva in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate senza tener conto degli elementi seguenti: 1) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all'articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche; 2) a) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo strato di usura; b) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura; per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa; c) per gli altri prodotti tessili: supporti rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano la trama e/o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, le fodere. Ai sensi della presente disposizione: - non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini; - si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore; 3) le materie grasse i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti di impregnazione, i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessili. In mancanza di disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per evitare che questi elementi siano presenti in quantità tale da indurre in errore il consumatore. Articolo 13 1. I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dalla presente direttiva sono effettuati secondo i metodi di analisi stabiliti nelle direttive di cui al paragrafo 2. A tal fine le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato II, previa eliminazione degli elementi indicati all'articolo 12, punti 1, 2 e 3. 2. Speciali direttive preciseranno i metodi di prelievo dei campioni e di analisi da seguire negli Stati membri per determinare la composizione in fibre dei prodotti contemplati nella presente direttiva. Articolo 14 1. Gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alle denominazioni o alle indicazioni della composizione, vietare od ostacolare l'immissione sul mercato dei prodotti tessili se questi soddisfano alle disposizioni della presente direttiva. 2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione delle disposizioni vigenti in ogni Stato membro, relative alla protezione della proprietà industriale e commerciale, alle indicazioni di provenienza, alle denominazioni d'origine e alla repressione della concorrenza sleale. Articolo 15 Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai prodotti tessili che: 1) sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi, 2) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri, 3) sono importati dai paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo, 4) sono dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi. Articolo 16 1. Le aggiunte all'allegato I e le aggiunte e le modifiche all'allegato II della presente direttiva, necessarie per adeguare tali allegati al progresso tecnico vengono decise secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 96/73/CE. 2. Secondo la stessa procedura vengono inoltre determinati i nuovi metodi di analisi quantitativa relativi alle mischie binarie e ternarie, diversi da quelli previsti nella direttiva 96/73/CE e nella direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili (6). 3. Il comitato di cui all'articolo 5 della direttiva 96/73/CE si chiama «comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili». Articolo 17 Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 18 Le direttive menzionate nell'allegato V, parte A sono abrogate, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato V, parte B. I riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza contenuta nell'allegato VI. Articolo 19 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1996. Per il Parlamento europeo Il Presidente K. HAENSCH Per il Consiglio Il Presidente I. YATES (1) GU n. C 96 del 6. 4. 1994, pag. 1. (2) GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 9. (3) Parere del Parlamento europeo del 15 febbraio 1995 (GU n. C 56 del 6. 3. 1995, pag. 53). Posizione comune del Consiglio del 26 febbraio 1996 (GU n. C 196 del 6. 7. 1996, pag 1). Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 1996 (GU n. C 198 dell'8. 7. 1996, pag. 25) e decisione del Consiglio del 7 ottobre 1996. (4) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 87/140/CEE (GU n. L 56 del 26. 2. 1987, pag. 24). (5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (6) GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 1. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III PRODOTTI CHE NON POSSONO ESSERE ASSOGGETTATI ALL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA [articolo 10, paragrafo 1, lettera a)] 1. Fermamaniche di camicie 2. Cinturini di materia tessile per orologio 3. Etichette e contrassegni 4. Manopole di materia tessile imbottite 5. Copricaffettiere 6. Copriteiere 7. Maniche di protezione 8. Manicotti non di felpa 9. Fiori artificiali 10. Puntaspilli 11. Tele dipinte 12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti 13. Feltri 14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali 15. Ghette 16. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali 17. Cappelli di feltro 18. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria 19. Articoli di materia tessile da viaggio 20. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi 21. Chiusure lampo 22. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile 23. Copertine di materia tessile per libri 24. Giocattoli 25. Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti 26. Centrini composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm² 27. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno 28. Copriuova 29. Astucci per il trucco 30. Borse in tessuto per tabacco 31. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini 32. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti 33. «Nécessaires» da toletta 34. «Nécessaires» per calzature 35. Articoli funerari 36. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte. Ai sensi della presente direttiva sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo 37. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche, ed articoli tessili d'ortopedia in generale 38. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato IV), destinati normalmente: a) ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni, b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli 39. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi) 40. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche 41. Vele 42. Articoli tessili per animali 43. Bandiere, stendardi e gagliardetti ALLEGATO IV PRODOTTI PER CUI È OBBLIGATORIA SOLTANTO UN'ETICHETTATURA O STAMPIGLIATURA GLOBALE [articolo 10, paragrafo 1, lettera b)] 1. Canovacci 2. Strofinacci per pulizia 3. Bordure e guarnizioni 4. Passamaneria 5. Cinture 6. Bretelle 7. Reggicalze e giarrettiere 8. Stringhe 9. Nastri 10. Elastici 11. Imballaggi nuovi e venduti come tali 12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 38 dell'allegato III (1) 13. Centrini 14. Fazzoletti 15. Retine per capelli 16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini 17. Bavaglini; guanti e pannolini per bagno 18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g 19. Cinghie per tendaggi e veneziane (1) Per i prodotti di cui a questo punto, venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella del rotolo. Fra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici. ALLEGATO V PARTE A DIRETTIVE ABROGATE (di cui all'articolo 18) - Direttiva 71/307/CEE del Consiglio (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 16) e sue successive modifiche: - Direttiva 75/36/CEE del Consiglio (GU n. L 14 del 20. 1. 1975, pag. 15) - Direttiva 83/623/CEE del Consiglio (GU n. L 353 del 15. 12. 1983, pag. 8) - Direttiva 87/140/CEE della Commissione (GU n. L 56 del 26. 2. 1987, pag. 24) PARTE B >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VI >SPAZIO PER TABELLA>