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Document 31996L0002

Direttiva 96/2/CE della Commissione, del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali

GU L 20 del 26.1.1996, p. 59–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/07/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/2/oj

31996L0002

Direttiva 96/2/CE della Commissione, del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali

Gazzetta ufficiale n. L 020 del 26/01/1996 pag. 0059 - 0066


DIRETTIVA 96/2/CE DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Nella sua comunicazione in merito alle consultazioni sul Libro verde relativo alle comunicazioni mobili e personali del 23 novembre 1994, la Commissione ha stabilito le principali azioni necessarie per il futuro quadro regolamentare richiesto per poter sfruttare il potenziale di questo mezzo di comunicazione. Ha sottolineato l'esigenza di eliminare al più presto tutti i diritti esclusivi e speciali ancora vigenti nel settore attraverso la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza e la modifica della direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/51/CE (2), ove necessario. Inoltre la comunicazione ha preso in considerazione l'eliminazione delle restrizioni esistenti in materia di libera scelta delle infrastrutture di base utilizzate dai gestori delle reti mobili per impiegare e sviluppare la propria rete ai fini delle attività consentite in base alle lore licenze o autorizzazioni. Tale azione è stata ritenuta essenziale per poter superare le attuali distorsioni in materia di libera concorrenza ed in particolare per garantire a tali gestori il controllo dei propri costi.

(2) La risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1995, sull'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e personali nell'Unione europea (3) ha appoggiato in generale le azioni richieste secondo quanto stabilito nella comunicazione della Commissione, del 23 novembre 1994, ed ha considerato come uno degli obiettivi principali l'abolizione dei diritti esclusivi o speciali in tale settore.

(3) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione, del 14 dicembre 1995, sul progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali (4), ha accolto con favore la presente direttiva sia per quanto riguarda i principi che gli obiettivi.

(4) Vari Stati membri hanno già aperto alla concorrenza alcuni servizi di comunicazioni mobili ed hanno adottato regimi che disciplinano la concessione di licenze per tali servizi. Tuttavia, in molti Stati membri il numero di licenze accordate è tuttora limitato sulla base di criteri discrezionali o nel caso di gestori concorrenti con gli organismi di telecomunicazioni resta soggetto a restrizioni tecniche quali il divieto di utilizzare un'infrastruttura diversa da quella fornita dall'organismo di telecomunicazioni. Per esempio, molti Stati membri non hanno ancora concesso licenze per la telefonia mobile DCS 1800.

Inoltre, alcuni Stati membri hanno lasciato in vigore i diritti esclusivi per la fornitura di alcuni servizi di comunicazioni mobili e personali accordati agli organismi nazionali di telecomunicazioni.

(5) La direttiva 90/388/CEE prevede l'abolizione dei diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri in relazione alla fornitura di servizi di telecomunicazioni. Tuttavia, i servizi mobili non sono ancora compresi nel campo di applicazione di tale direttiva.

(6) Se uno Stato membro limita il numero delle imprese autorizzate a fornire servizi di comunicazioni mobili e personali grazie all'esistenza di diritti speciali e, a fortiori, di diritti esclusivi, questa situazione costituisce una restrizione che potrebbe risultare incompatibile con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato, ove essa non fosse giustificata in virtù di disposizioni specifiche del trattato o con riferimento ai requisiti essenziali, poiché tali diritti impediscono la prestazione, da parte di altre imprese, dei servizi in questione provenienti da altri Stati membri o diretti ad altri Stati membri. Nel caso delle reti e dei servizi di comunicazioni mobili e personali, questi requisiti essenziali potrebbero essere l'uso efficiente dello spettro delle frequenze e l'intento di evitare interferenze dannose fra sistemi tecnici radiomobili, spaziali o terrestri. Di conseguenza, qualora le apparecchiature utilizzate per fornire i servizi soddisfino anche tali requisiti essenziali, gli attuali diritti speciali e, a fortiori, i diritti esclusivi per la prestazione dei servizi mobili non sono giustificati e dovrebbero pertanto beneficiare dello stesso trattamento normativo riservato agli altri servizi di telecomunicazioni già compresi nella direttiva 90/388/CEE. Il campo di applicazione di detta direttiva dovrebbe quindi essere esteso in modo da includere i servizi di comunicazioni mobili e personali.

(7) Nell'aprire alla concorrenza i mercati delle comunicazioni mobili e personali, gli Stati membri dovrebbero privilegiare l'uso di norme paneuropee in materia, quali GSM, DCS 1800, DECT e ERMES, per consentire lo sviluppo e la prestazione transfrontaliera di servizi di comunicazioni mobili e personali.

(8) Alcuni Stati membri hanno concesso attualmente licenze per servizi radiomobili digitali operanti nella banda di frequenze 1 700-1 900 MHz, in base alla norma DCS 1800. La comunicazione della Commissione, del 23 novembre 1994, ha stabilito che la norma DCS 1800 deve essere considerata parte della famiglia dei sistemi GSM. Gli altri Stati membri non hanno autorizzato detti servizi anche in presenza di frequenze disponibili in tale banda, impedendone quindi la prestazione transfrontaliera. Tale situazione è incompatibile con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59. Al fine di porvi rimedio, gli Stati membri che non hanno ancora istituito una procedura per la concessione di tali licenze dovrebbero procedere in tal senso entro un periodo di tempo ragionevole. In questo contesto è necessario tenere debitamente conto della necessità di promuovere gli investimenti ad opera dei nuovi concorrenti nei settori interessati. Gli Stati membri devono avere la possibilità di astenersi dall'assegnare una licenza ad operatori esistenti, ad esempio a gestori di sistemi GSM già presenti sul loro territorio, qualora possa essere dimostrato che ciò eliminerebbe un'effettiva concorrenza, in particolare estendendo una posizione dominante. In particolare, qualora uno Stato membro assegni o abbia già assegnato licenze DCS 1800, la concessione di licenze nuove o supplementari a gestori GSM o DCS 1800 esistenti può avvenire solo a condizioni che garantiscano un'effettiva concorrenza.

(9) Anche i servizi di telecomunicazioni numeriche europee senza filo rappresentano un elemento essenziale per l'evoluzione verso le comunicazioni personali. DECT costituisce un'alternativa all'attuale accesso del circuito locale alla rete telefonica pubblica commutata. Il 3 giugno 1991 il Consiglio con direttiva 91/287/CEE (5) ha assegnato le bande di frequenza per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazioni senza filo (DECT) da porre in atto entro il 31 dicembre 1991. Tuttavia, alcuni Stati membri impediscono l'impiego di tali frequenze per i servizi in questione in quanto non concedono le licenze alle imprese intenzionate ad avviare l'offerta di servizi DECT. Qualora gli organismi di telecomunicazioni beneficiassero di diritti esclusivi per l'installazione della rete telefonica pubblica commutata, tale rifiuto avrebbe la conseguenza di rafforzare la loro posizione dominante ed inoltre di ritardare la comparsa dei servizi di comunicazioni personali, limitando pertanto lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori, contrariamente a quanto sancito dall'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 86, lettera b) del trattato. Per poter ovviare a tale situazione, gli Stati membri che non hanno ancora istituito una procedura per la concessione di tali licenze dovrebbero procedere in tal senso entro un periodo di tempo ragionevole.

(10) Anche nei casi in cui le licenze sono state assegnate a gestori concorrenti nel campo delle comunicazioni mobili, gli Stati membri hanno, in alcuni casi, concesso ad uno di essi, in maniera discrezionale, vantaggi giuridici speciali non garantiti ad altri. In tale situazione detti vantaggi possono essere controbilanciati da obblighi speciali e non precludono necessariamente l'accesso al mercato da parte di altre imprese e l'esistenza di una concorrenza effettiva. La compatibilità di detti vantaggi con il trattato deve essere pertanto valutata caso per caso, tenendo conto del loro impatto sull'effettiva libertà da parte di altri enti di fornire, in maniera efficace, lo stesso servizio di telecomunicazioni e delle eventuali motivazioni in relazione all'attività interessata.

(11) I diritti esclusivi attualmente esistenti nel settore delle comunicazioni mobili sono stati concessi di norma ad organismi che già godevano di una posizione dominante nell'installazione delle reti di comunicazioni terrestri o a società da essi controllate. In tale situazione, questi diritti hanno l'effetto di ampliare la posizione dominante detenuta da detti organismi, rafforzandola; secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, ciò rappresenta un abuso di posizione dominante in contrasto con le disposizioni dell'articolo 86 del trattato. I diritti esclusivi concessi nel campo delle comunicazioni mobili e personali sono pertanto incompatibili con il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato. Questi diritti esclusivi devono quindi essere aboliti.

(12) Inoltre, per quanto riguarda i nuovi servizi mobili, esiste la difficoltà di impedire che gli organismi di telecomunicazioni, negli Stati membri con reti meno sviluppate e ammessi pertanto a beneficiare di un periodo di transizione per l'abolizione dei diritti esclusivi previsti in materia di installazione ed impiego delle infrastrutture richieste per un determinato servizio mobile, si avvalgano di detta posizione per estenderla al mercato del servizio interessato; di conseguenza, gli Stati membri in questione, onde impedire abusi di posizioni dominanti contrari al trattato, dovrebbero astenersi dal concedere una licenza per il servizio mobile a detti organismi di telecomunicazioni o ad organismi associati. Qualora gli organismi di telecomunicazioni non godano o non godano più di diritti esclusivi per l'installazione e la fornitura dell'infrastruttura di reti pubbliche, essi non devono comunque essere esclusi a priori da tali procedure per la concessione delle licenze.

(13) I diritti esclusivi non limitano soltanto l'accesso al mercato, ma hanno altresì l'effetto di restringere o impedire, a danno dei consumatori, il ricorso a comunicazioni mobili e personali eventualmente offerte, ritardando quindi la diffusione del progresso tecnico in tale settore. In particolare, gli organismi di telecomunicazioni hanno mantenuto tariffe più elevate per la radiotelefonia mobile rispetto alla telefonia vocale fissa onde impedire la concorrenza che andrebbe a scapito della loro fonte principale di reddito.

Dato che le decisioni di investimento vengono prese da aziende operanti in settori nei quali beneficiano di diritti esclusivi, le aziende in questione si trovano spesso in una situazione in cui sono in grado di decidere di dare la precedenza allo sviluppo di tecnologie relative a reti fisse, mentre i nuovi concorrenti potrebbero utilizzare le tecnologie per le comunicazioni mobili e personali anche per competere con i servizi basati su reti fisse, in particolare per quanto riguarda il circuito locale. Pertanto, nei diritti esclusivi è implicita una restrizione dello sviluppo delle comunicazioni mobili e personali, situazione incompatibile con il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato.

(14) Al fine di stabilire le condizioni per la fornitura di sistemi di comunicazione mobile e personale, gli Stati membri possono introdurre procedure per la concessione delle licenze o procedure di dichiarazione intese a garantire l'osservanza dei requisiti fondamentali applicabili e delle specifiche di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali, fatto salvo il principio di proporzionalità. Le specifiche di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali riguardano le condizioni di permanenza, la disponibilità e la qualità del servizio. Tali condizioni possono includere l'obbligo di accordare ai fornitori di servizi l'accesso al tempo di trasmissione a condizioni almeno altrettanto favorevoli quanto quelle di cui può fruire un'attività di prestazione di servizi esercitata da un gestore che possiede una rete mobile o da un'impresa collegata. Tale quadro lascia impregiudicata l'armonizzazione delle condizioni per la concessione di licenze nella Comunità europea.

Il numero delle licenze può essere limitato soltanto in caso di scarsità delle risorse in materia di frequenze. Per contro, la concessione di licenze non è giustificata quando sarebbe sufficiente una semplice dichiarazione per conseguire l'obiettivo in questione.

Per quanto riguarda la rivendita del tempo di trasmissione e altre semplici prestazioni di servizi da parte di fornitori indipendenti di servizi o direttamente da parte di gestori di reti mobili su sistemi mobili già autorizzati, nessun requisito essenziale applicabile giustificherebbe l'introduzione o il mantenimento di procedure per la concessione di licenze poiché tali servizi non riguardano la prestazione di servizi di telecomunicazioni o la gestione di una rete di comunicazioni mobili bensì la fornitura al dettaglio di servizi autorizzati la cui prestazione è presumibilmente soggetta alle condizioni che garantiscono la conformità con le esigenze fondamentali o con le condizioni di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali.

Oltre all'applicazione di regole commerciali nazionali eque relative a qualsiasi attività analoga di fornitura al dettaglio, essi potrebbero essere soggetti esclusivamente alla condizione di dichiarazione delle loro attività all'autorità nazionale in materia di regolamentazione degli Stati membri nei quali intendono operare. I gestori delle reti mobili potrebbero d'altro canto rifiutare di concedere ai prestatori di servizi la distribuzione dei loro servizi, in particolare qualora tali prestatori di servizi non aderiscano ad un codice di comportamento per i prestatori di servizi conforme alle norme sulla concorrenza contenute nel trattato, quando tale codice esiste.

(15) Nel contesto dei sistemi di comunicazioni mobili e personali le radiofrequenze rappresentano una risorsa cruciale limitata. L'assegnazione delle radiofrequenze per i sistemi di comunicazioni mobili e personali ad opera degli Stati membri senza conformarsi a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione rappresenta una restrizione incompatibile con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato in quanto i gestori di altri Stati membri sono svantaggiati nell'ambito di dette procedure. Lo sviluppo di un'effettiva concorrenza nel settore delle telecomunicazioni può configurarsi come una giustificazione obiettiva per rifiutare l'assegnazione di frequenze ad operatori già dominanti sul mercato geografico.

Gli Stati membri devono garantire che la procedura di assegnazione delle radiofrequenze sia basata su criteri di obiettività e non abbia effetti discriminatori. In tale contesto e per quanto riguarda la futura designazione delle frequenze per servizi specifici di comunicazioni, gli Stati membri devono pubblicare i piani relativi alle frequenze nonché le procedure che i gestori devono seguire per ottenere dette frequenze nell'ambito delle bande di frequenza designate. L'attuale assegnazione delle frequenze deve essere riesaminata dagli Stati membri ad intervalli regolari. In caso di limitazione del numero delle licenze in funzione della scarsità delle frequenze, gli Stati membri riesamineranno la situazione qualora i progressi tecnologici rendano disponibili altre frequenze per licenze addizionali. Eventuali canoni per l'impiego delle frequenze devono essere proporzionali al numero di canali effettivamente assegnati.

(16) La maggior parte degli Stati membri obbliga attualmente i gestori dei servizi mobili ad utilizzare la capacità di circuiti affittati degli organismi di telecomunicazioni per i collegamenti interni delle reti e l'instradamento della sezione a lunga distanza delle chiamate. Poiché gli oneri per l'affitto di detti circuiti rappresentano una parte sostanziale della base di costo del gestore dei servizi mobili, questo requisito accorda all'organismo fornitore di telecomunicazioni, in molti casi quindi al suo concorrente diretto, una notevole influenza sulla redditività commerciale e sulla struttura dei costi dei gestori dei servizi mobili. Inoltre le restrizioni in materia di fornitura di infrastruttura propria e di impiego di infrastruttura messa a disposizione da terzi stanno rallentando lo sviluppo dei servizi mobili, in particolare poiché una efficace mobilità paneuropea per GSM si basa sull'ampia disponibilità di sistemi di segnalazione a indirizzi, tecnologia non ancora offerta su scala universale dagli organismi di telecomunicazioni in tutta l'Unione europea.

Tali restrizioni sulla fornitura e sull'impiego di infrastrutture limitano la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali da parte dei gestori di altri Stati membri e sono quindi incompatibili con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato. Nella misura in cui viene impedita la concorrenza nella prestazione di servizi mobili di telefonia vocale in quanto l'organismo di telecomunicazioni non è in grado di soddisfare la domanda di infrastruttura del gestore dei servizi mobili oppure può provvedervi esclusivamente sulla base di tariffe non orientate ai costi della capacità di circuiti affittati, tali restrizioni favoriscono inevitabilmente l'offerta da parte dell'organismo di telecomunicazioni di servizi di telefonia fissa per i quali la maggior parte degli Stati membri mantiene ancora diritti esclusivi. La restrizione in materia di fornitura ed impiego di infrastrutture è incompatibile con il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86. Di conseguenza, gli Stati membri devono rimuovere tali restrizioni e accordare, su richiesta, ai gestori mobili interessati, secondo criteri di non discriminazione, l'accesso alle scarse risorse necessarie ad installare la propria infrastruttura, comprese le radiofrequenze.

(17) Attualmente l'interconnessione diretta tra sistemi di comunicazioni mobili nonché tra sistemi di comunicazioni mobili e reti di telecomunicazioni fisse all'interno di un unico Stato membro o tra sistemi installati in diversi Stati membri è limitata, nelle licenze per servizi mobili concesse da molti Stati membri, senza alcuna giustificazione tecnica. Esistono inoltre restrizioni per l'interconnessione di tali reti attraverso reti diverse da quelle pubbliche di telecomunicazioni. Negli Stati membri interessati, i gestori delle reti mobili sono obbligati a collegarsi con altri gestori di reti mobili attraverso la rete fissa dell'organismo di telecomunicazioni. Tale condizione comporta costi supplementari ed impedisce, in particolare, lo sviluppo della fornitura di servizi di comunicazioni mobili nella Comunità, risultando pertanto contraria al combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 59 del trattato.

Poiché nella maggior parte degli Stati membri vengono mantenuti i diritti esclusivi per la fornitura della telefonia vocale e per l'impiego dell'infrastruttura relativa alle reti fisse pubbliche, è possibile impedire potenziali abusi di posizione dominante da parte degli organismi di telecomunicazioni interessati, soltanto se gli Stati membri garantiscono l'interconnessione dei sistemi pubblici di comunicazioni mobili in funzione di determinate interfacce con la rete pubblica di telecomunicazioni, nonché condizioni di interconnessione basate su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, giustificate dal costo della fornitura del servizio di interconnessione, pubblicate in anticipo ed in grado di consentire la necessaria flessibilità delle tariffe, compresa l'applicazione di tariffe agevolate nelle ore non di punta. In particolare è necessaria trasparenza a livello di contabilità dei gestori che forniscono sia reti fisse che reti di comunicazioni mobili. Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicati i diritti speciali ed esclusivi in materia di installazione di infrastrutture transfrontaliere per la telefonia vocale.

Al fine di poter garantire la piena applicazione della presente direttiva in materia di interconnessione, la Commissione deve avere accesso, su richiesta, alle informazioni riguardanti tali accordi di interconnessione.

L'elaborazione di dette procedure nazionali per la concessione di licenze e per l'interconnessione non deve pregiudicare l'armonizzazione di quest'ultima a livello comunitario mediante direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare nel quadro delle direttive sulla fornitura di una rete aperta (ONP).

(18) L'articolo 90, paragrafo 2 del trattato permette di derogare alle regole del trattato ed in particolare alle disposizioni dell'articolo 86 qualora la loro applicazione costituisca un ostacolo all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, degli specifici compiti degli organismi di telecomunicazioni. In forza di tale deroga, la direttiva 90/388/CEE consente di mantenere in vigore, per un periodo transitorio, i diritti esclusivi in relazione ai servizi di telefonia vocale.

I servizi di telefonia vocale sono definiti nell'articolo 1 della direttiva 90/388/CEE come la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della comunicazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale. Il trasporto diretto e la commutazione della voce su reti di comunicazioni mobili e personali non avvengono tra due punti terminali della rete pubblica commutata e non si configurano pertanto come servizi di telefonia vocale ai sensi della direttiva 90/388/CEE.

Ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 del trattato, le specifiche di servizio pubblico, sotto forma di regolamentazioni commerciali applicabili a tutti i gestori autorizzati dei servizi di telecomunicazioni mobili forniti al pubblico, sono tuttavia giustificate per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse economico generale quali la copertura geografica o l'attuazione di norme su scala comunitaria.

(19) Nel valutare le restrizioni imposte attualmente ai gestori dei servizi mobili in relazione all'installazione ed all'impiego dell'infrastruttura propria e/o all'impiego di infrastrutture fornite da terzi, la Commissione terrà conto anche dell'esigenza di un periodo di transizione supplementare per gli Stati membri con reti meno sviluppate, come indicato nella risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993 concernente la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di telecomunicazione e sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato (6), come pure nella risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994 su principi e calendario della liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione (7). Benché ciò non sia previsto da tali risoluzioni, dovrebbe essere possibile chiedere un periodo di transizione supplementare per quanto concerne l'interconnessione diretta delle reti mobili. Gli Stati membri che possono chiedere tale deroga sono la Spagna, l'Irlanda, la Grecia ed il Portogallo. Tuttavia solo alcuni di tali Stati membri non consentono ai gestori dei sistemi mobili GSM di utilizzare le proprie infrastrutture e/o di ricorrere a quelle di terzi. Deve essere prevista una procedura specifica per valutare l'eventuale motivazione a sostegno del suo mantenimento per la fornitura di servizi di comunicazioni mobili e personali per un periodo transitorio stabilito nelle suddette risoluzioni del Consiglio.

(20) La presente direttiva non osta a che vengano adottati provvedimenti, nell'osservanza del diritto comunitario e dei vigenti obblighi internazionali, onde garantire che i cittadini degli Stati membri ricevano un trattamento equivalente nei paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/388/CEE è così modificata:

1) L'articolo 1, paragrafo 1 è così modificato:

a) dopo il nono trattino sono inseriti i seguenti trattini:

« - "servizi di comunicazioni mobili e personali", i servizi, ad esclusione di quelli via satellite, che consistono totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvalgono totalmente o parzialmente di sistemi di comunicazioni mobili e personali;

- "sistemi di comunicazioni mobili e personali", i sistemi costituiti dall'installazione e della gestione di un'infrastruttura di reti mobili, collegate o meno ai punti terminali della rete pubblica, ai fini della trasmissione e della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti mobili; »;

b) il tredicesimo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - "esigenze fondamentali", i motivi di interesse pubblico di natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative all'installazione e/o alla gestione di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete e, se del caso, il mantenimento della sua integrità e l'interfunzionalità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbana e rurale nonché l'impiego efficiente dello spettro di frequenze e la prevenzione di interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi tecnici spaziali o terrestri.

La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché la tutela della sfera privata. »

2) L'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La presente direttiva non si applica al telex. »

3) Dopo l'articolo 3 vengono inseriti i seguenti articoli da 3 bis a 3 quinquies:

« Articolo 3 bis

Oltre ai requisiti stabiliti all'articolo 2, secondo comma, gli Stati membri, nell'indicare le condizioni per la concessione di licenze o di autorizzazioni generali per i sistemi di comunicazioni mobili e personali devono garantire quanto segue:

i) le condizioni per la concessione delle licenze non devono contenere disposizioni diverse da quelle giustificate dalle esigenze fondamentali e, nel caso dei sistemi destinati al grande pubblico, dalle condizioni di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali ai sensi dell'articolo 3;

ii) le condizioni per la concessione delle licenze per i gestori delle reti mobili devono garantire un comportamento trasparente e non discriminatorio tra i gestori delle reti fisse e mobili di proprietà comune;

iii) le condizioni per la concessione delle licenze non devono comprendere restrizioni tecniche immotivate. Gli Stati membri non possono, in particolare, impedire l'abbinamento di licenze o limitare l'offerta di tecnologie differenti che si avvalgono di frequenze distinte qualora siano disponibili apparecchiature multistandard.

Fintantoché vi siano frequenze disponibili, gli Stati membri sono tenuti a rilasciare licenze ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti.

Gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze da rilasciare per sistemi di comunicazioni mobili e personali soltanto in base ad esigenze fondamentali ed esclusivamente in casi connessi con la scarsità di frequenze disponibili e giustificati alla luce del principio di proporzionalità.

Le procedure per la concessione delle licenze possono prendere in considerazione le condizioni di servizio pubblico in forma di regolamentazioni commerciali ai sensi dell'articolo 3, purché venga prescelta la soluzione meno restrittiva della concorrenza. Le condizioni principali connesse con le regolamentazioni commerciali possono essere allegate alle licenze accordate.

Gli Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio supplementare per abolire le restrizioni relative alle infrastrutture di cui all'articolo 3 quater non devono, durante detto periodo, concedere ulteriori licenze per comunicazioni mobili o personali agli organismi di telecomunicazioni, o ad organismi a questi associati. Qualora gli organismi di telecomunicazioni in tali Stati membri non godano o non godano più di diritti esclusivi o speciali, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere b) e c), per l'installazione e la fornitura dell'infrastruttura di reti pubbliche, essi non devono essere esclusi a priori da tali procedure per la concessione delle licenze.

Articolo 3 ter

La designazione delle radiofrequenze per servizi specifici di comunicazione deve essere basata su criteri obiettivi. Le procedure devono essere trasparenti e rese pubbliche in forma adeguata.

Gli Stati membri devono pubblicare ogni anno, o rendere disponibile su richiesta, il piano di ripartizione delle frequenze riservate ai servizi di comunicazioni mobili e personali in base al piano definito in allegato, compresi i programmi per il futuro ampliamento di tali frequenze.

Tale designazione deve essere riesaminata dagli Stati membri ad intervalli regolari opportunamente stabiliti.

Articolo 3 quater

Gli Stati membri provvedono affinché sia rimossa ogni restrizione per i gestori dei sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione all'installazione della loro infrastruttura, all'impiego delle infrastrutture fornite da terzi e all'uso in comune dell'infrastruttura, di altri impianti e siti, fatta salva la possibilità di limitare l'impiego di tali infrastrutture alle attività previste nella licenza o autorizzazione.

Articolo 3 quinquies

Fatta salva la futura armonizzazione delle norme di interconnessione nazionali nel quadro dell'ONP, gli Stati membri provvedono affinché sia consentita l'interconnessione diretta tra sistemi di comunicazioni mobili, nonché tra sistemi di comunicazioni mobili e reti di telecomunicazioni fisse. A tal fine le restrizioni relative all'interconnessione devono essere rimosse.

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di comunicazioni mobili per il pubblico abbiano il diritto di collegare il proprio sistema alla rete pubblica di telecomunicazioni. A tal fine, gli Stati membri devono garantire l'accesso al necessario numero di punti di interconnessione con la rete pubblica di telecomunicazioni nell'ambito delle licenze per i servizi mobili. Gli Stati membri provvedono affinché le interfacce tecniche offerte in tali punti di interconnessione siano le meno restrittive disponibili per le funzioni dei servizi mobili.

Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di interconnessione con la rete pubblica di telecomunicazioni degli organismi di telecomunicazioni siano stabilite sulla base di criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione e compatibili con il principio di proporzionalità. Essi provvedono affinché, in caso di ricorso, sia concesso alle autorità nazionali di regolamentazione il libero accesso agli accordi di interconnessione e tali accordi siano messi a disposizione della Commissione su richiesta. »

4) Nel primo periodo dell'articolo 4 viene inserita la parola « fisse » dopo « reti pubbliche ».

Articolo 2

1. Salvo l'articolo 2 della direttiva 90/388/CEE e salvo il disposto del paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri, a decorrere dall'adozione della decisione del Comitato europeo per le radiocomunicazioni sull'assegnazione delle frequenze per il DCS 1 800 e comunque dal 1° gennaio 1998, non possono negare il rilascio di licenze per la gestione dei sistemi mobili operanti in base alla norma DCS 1 800.

2. Salvo il disposto del paragrafo 4, gli Stati membri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, non possono negare il rilascio di licenze per le applicazioni di accesso alla rete pubblica/telepoint, in particolare per i sistemi operanti in base alla norma DECT.

3. Gli Stati membri non devono porre restrizioni sull'abbinamento di tecnologie o sistemi mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard. Nell'ampliare le licenze esistenti onde comprendere anche tali abbinamenti, gli Stati membri accertano che l'ampliamento sia giustificato in base al disposto del paragrafo 4.

4. Gli Stati membri adottano, ove necessario, misure intese ad assicurare l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva tra gestori concorrenti sui mercati interessati.

Articolo 3

Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva stessa.

Entro il 1° gennaio 1998 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 4

Gli Stati membri con reti meno sviluppate possono chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, un periodo supplementare non superiore a cinque anni, per l'attuazione di tutte o di una parte delle condizioni di cui agli articoli 3 quater e 3 quinquies, paragrafo 1 della direttiva 90/388/CEE, per motivi attinenti alla necessità di realizzare i necessari adeguamenti strutturali. Tale richiesta deve contenere una descrizione dettagliata degli adeguamenti programmati ed una precisa valutazione dei tempi previsti per la loro attuazione. Le informazioni fornite devono essere comunicate, su richiesta, a tutti gli interessati.

La Commissione valuterà tali richieste a prenderà entro il termine di tre mesi una decisione motivata riguardo a principi, implicazioni e durata massima del periodo supplementare da accordare.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1996.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10.

(2) GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 49.

(3) GU n. C 188 del 22. 7. 1995, pag. 3.

(4) Risoluzione A4 - 0306/95.

(5) GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 45.

(6) GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag. 2.

(7) GU n. C 379 del 31. 12. 1994, pag. 4.

ALLEGATO

1. Bande di frequenza assegnate ai sistemi mobili.

(Specificare il numero di canali, il servizio al quale è assegnata e la data di riesame dell'assegnazione).

2. Bande di frequenza che saranno messe a disposizione dei sistemi mobili nel prossimo anno.

3. Procedure previste per l'assegnazione di tali frequenze a gestori già esistenti o nuovi.

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