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Document 31996E0741
96/741/CFSP: Common Position of 17 December 1996 defined by the Council on the basis of Article J.2 of the Treaty on European Union concerning the derogations from the embargo with regard to Iraq
96/741/PESC: Posizione Comune del 17 dicembre 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq
96/741/PESC: Posizione Comune del 17 dicembre 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq
GU L 337 del 27.12.1996, p. 5–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2003; abrogato da 32003E0495
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 32002E0599 | complemento | 22/07/2002 | ||
Repealed by | 32003E0495 | 22/05/2003 |
96/741/PESC: Posizione Comune del 17 dicembre 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq
Gazzetta ufficiale n. L 337 del 27/12/1996 pag. 0005 - 0005
POSIZIONE COMUNE del 17 dicembre 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq (96/741/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2, viste le risoluzioni 660, 661, 666, 670 (1990) e 687 (1991) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, vista la risoluzione 986 (1995) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 aprile 1995 e il memorandum d'intesa tra l'Iraq e il segretario generale delle Nazioni Unite del 20 maggio 1996 sull'attuazione di tale risoluzione, HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 Nell'ambito dell'embargo deciso nei confronti dell'Iraq in base alle disposizioni delle risoluzioni 660, 661, 666, 670 (1990) e 687 (1991) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono consentite deroghe a norma delle disposizioni della risoluzione 986 (1995) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 aprile 1995, a norma del memorandum d'intesa del 20 maggio 1996 tra l'Iraq e il segretario generale delle Nazioni Unite previsto al paragrafo 13 di questa e secondo le procedure stabilite dal comitato istituito dalla risoluzione 661 (1990). Articolo 2 La presente posizione comune entra in vigore alla data di adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente I. YATES