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Document 31996E0741

    96/741/PESC: Posizione Comune del 17 dicembre 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq

    GU L 337 del 27.12.1996, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2003; abrogato da 32003E0495

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1996/741/oj

    31996E0741

    96/741/PESC: Posizione Comune del 17 dicembre 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq

    Gazzetta ufficiale n. L 337 del 27/12/1996 pag. 0005 - 0005


    POSIZIONE COMUNE del 17 dicembre 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq (96/741/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

    viste le risoluzioni 660, 661, 666, 670 (1990) e 687 (1991) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

    vista la risoluzione 986 (1995) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 aprile 1995 e il memorandum d'intesa tra l'Iraq e il segretario generale delle Nazioni Unite del 20 maggio 1996 sull'attuazione di tale risoluzione,

    HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    Nell'ambito dell'embargo deciso nei confronti dell'Iraq in base alle disposizioni delle risoluzioni 660, 661, 666, 670 (1990) e 687 (1991) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono consentite deroghe a norma delle disposizioni della risoluzione 986 (1995) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 aprile 1995, a norma del memorandum d'intesa del 20 maggio 1996 tra l'Iraq e il segretario generale delle Nazioni Unite previsto al paragrafo 13 di questa e secondo le procedure stabilite dal comitato istituito dalla risoluzione 661 (1990).

    Articolo 2

    La presente posizione comune entra in vigore alla data di adozione.

    Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    I. YATES

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