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Document 31996D0712

    96/712/CE: Decisione della Commissione del 28 novembre 1996 che stabilisce i modelli dell'attestazione di sanità pubblica e dei bolli sanitari per l'importazione di carni fresche di pollame da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 326 del 17.12.1996, p. 67–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2001; abrogato da 32001D0598

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/712/oj

    31996D0712

    96/712/CE: Decisione della Commissione del 28 novembre 1996 che stabilisce i modelli dell'attestazione di sanità pubblica e dei bolli sanitari per l'importazione di carni fresche di pollame da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 326 del 17/12/1996 pag. 0067 - 0069


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 1996 che stabilisce i modelli dell'attestazione di sanità pubblica e dei bolli sanitari per l'importazione di carni fresche di pollame da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/712/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (1), modificato da ultimo dal trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 14, parte B, paragrafo 1, lettera c),

    considerando che la decisione 94/984/CE della Commissione (2), modificata da ultimo dalla decisione 96/456/CE (3), ha stabilito le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi;

    considerando che è necessario stabilire anche il modello dell'attestazione di sanità pubblica e del bollo sanitario per tali importazioni;

    considerando che la Decisione 95/411/CE del Consiglio (4) ha stabilito le norme relative al test microbiologico per campionatura delle carni fresche di volatili da cortile destinate alla Finlandia e alla Svezia;

    considerando che, con l'introduzione di un nuovo regime, è necessario prevedere un certo periodo di tempo per la sua attuazione;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri debbono assicurarsi che il certificato di polizia sanitaria previsto dalla decisione 94/984/CE che scorta le importazioni di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi sia completato da un'attestazione di sanità pubblica, debitamente riempita e firmata, conforme al modello dell'allegato I.

    2. L'attestazione è redatta in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri attraverso i quali le carni entrano nella Comunità.

    Articolo 2

    Le carni fresche di pollame destinate alla Comunità che soddisfano i criteri stabiliti dalla presente decisione e dalla decisione 94/984/CE debbono essere provviste di un bollo sanitario conforme ai criteri indicati nell'allegato II.

    Articolo 3

    La presente decisione è applicabile dal 1° gennaio 1997.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1.

    (2) GU n. L 378 del 31. 12. 1994, pag. 1.

    (3) GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 52.

    (4) GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 29.

    ALLEGATO I

    ATTESTAZIONE DI SANITÀ PUBBLICA PER LE CARNI FRESCHE DI POLLAME

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 71/118/CEE del Consiglio che:

    1) le carni sopradescritte soddisfano i requisiti di cui al capitolo II e le eventuali condizioni supplementari stabilite dalla direttiva 71/118/CEE e, in particolare, sono risultate idonee al consumo umano, in seguito ad un'ispezione ante mortem e post mortem effettuata in applicazione di tale direttiva;

    2) le carni sopra descritte sono/non sono (1) state soggette ad un processo di refrigerazione per immersione;

    3) le carni sopra descritte sono state provviste di un bollo, conformemente all'articolo 2 della decisione 96/712/CE;

    4) le carni sopra descritte soddisfano i requisiti della decisione 95/411/CE del Consiglio (2).

    Fatto a , il

    (firma del veterinario ufficiale) (3)

    (nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

    Bollo (3)

    (1) Cancellare l'indicazione non pertinente.

    (2) Cancellare se la partita non è destinata alla Svezia o alla Finlandia.

    (3) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

    >FINE DI UN GRAFICO>

    ALLEGATO II

    BOLLO SANITARIO PER CARNI FRESCHE DI POLLAME

    Il bollo sanitario di cui all'articolo 2 della decisione 94/984/CEE della Commissione comporta:

    a) per le carni confezionate in unità individuali o per le piccole confezioni:

    - nella parte superiore, il codice ISO di riferimento del paese di origine;

    - al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello o, eventualmente, del laboratorio di sezionamento o del centro di riconfezionamento.

    I caratteri a stampa debbono avere un'altezza di 0,2 cm sia per lettere che per le cifre.

    b) per le grandi confezioni, un bollo di forma ovale, delle dimensioni di almeno 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza, nel quale debbono figurare il nome del paese, il relativo codice ISO e il numero di riconoscimento veterinario del macello o, eventualmente, del laboratorio di sezionamento o del centro di riconfezionamento; i caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 cm per le lettere e di almeno 1 cm per le cifre; il bollo sanitario può inoltre comportare un'indicazione che permetta di identificare il veterinario che ha proceduto all'ispezione sanitaria delle carni.

    Il materiale utilizzato per la bollatura deve essere conforme ai requisiti di igiene e le indicazioni che vi figurano debbono essere perfettamente leggibili.

    Le disposizioni dei punti 65, 67 e 68 del capitolo XII dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE del Consiglio si applicano, mutatis mutandis, alle procedure di bollatura sanitaria, nonché all'impiego di grandi confezioni.

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