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Document 31996D0385

96/385/CE: Decisione della Commissione del 24 giugno 1996 che approva il piano per il controllo e l'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 151 del 26.6.1996, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/385/oj

31996D0385

96/385/CE: Decisione della Commissione del 24 giugno 1996 che approva il piano per il controllo e l'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 151 del 26/06/1996 pag. 0039 - 0040


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1996 che approva il piano per il controllo e l'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/385/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 89/662/CEE e dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 90/425/CEE, lo Stato membro di spedizione mette in vigore sul proprio territorio le misure appropriate per evitare qualsiasi situazione che possa rappresentare un grave rischio per gli animali o per la salute umana;

considerando che nel 1988 il Regno Unito ha disposto che gli animali colpiti da encefalopatia spongiforme bovina (BSE) venissero completamente distrutti e che fosse vietata la somministrazione ai ruminanti di alimenti ottenuti da ruminanti;

considerando che nel marzo 1996 il Regno Unito ha rafforzato il suddetto divieto proibendo qualsiasi uso di farine a base di carni e ossa di mammiferi nell'alimentazione di animali domestici nonché l'utilizzazione di bovini di età superiore ai 30 mesi nell'alimentazione dell'uomo o degli animali e per scopi cosmetici o farmaceutici;

considerando che per proteggere la salute animale e la sanità pubblica nella Comunità, la Commissione ha adottato la decisione 94/474/CE, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE (4), modificata da ultimo dalla decisione 85/287/CE (5), la decisione 92/290/CEE, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito (6), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la decisione 94/381/CE, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi (7), modificata dalla decisione 95/60/CE (8), la decisione 94/382/CE, del 27 giugno 1994, sull'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme (9), modificata dalla decisione 95/29/CE (10), e la decisione 96/239/CE, del 27 marzo 1996, relativa alle misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (11), modificata dalla decisione 96/362/CE (12);

considerando che il 3 giugno 1996 il Regno Unito ha presentato alla Commissione, su richiesta delle istanze comunitarie, un piano di misure supplementari intese a controllare e ad eradicare la BSE nel Regno Unito, qui di seguito denominato «il piano»;

considerando che i principali elementi del piano sono i seguenti:

a) macellazione selettiva obbligatoria di animali e/o mandrie in coorti di nascita nate nel 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993 di animali identificati come i più verosimilmente esposti a farine a base di carne e di ossa infette;

b) un sistema ottimale di identificazione individuale dei bovini per garantire il controllo effettivo degli spostamenti e dell'origine degli animali (sistema di un passaporto per animali);

c) una sorveglianza intensiva dell'industria degli alimenti per animali per prevenire l'eventuale impiego di farine a base di carne e di ossa;

d) uno studio particolareggiato condotto da un veterinario presso ciascuna azienda dove sono stati individuati animali di coorti di nascita esposte all'infezione, allo scopo di verificare che tutti gli animali da macellare siano identificati in base a criteri epidemiologici; sia presso l'azienda di nascita che in altre aziende dove sono stati trasportati animali della stessa coorte;

considerando che secondo la Commissione e gli Stati membri, riuniti in sede di comitato veterinario permanente, gli animali appartenenti alla coorte di nascita 1989/1990 devono rientrare nel piano di macellazione selettiva; che, in mancanza di documenti ufficiali di nascita per tale coorte, si potrà attuare questa disposizione soltanto sulla base della documentazione aziendale esistente; che adeguati incentivi finanziari verranno erogati agli allevatori per garantire la loro piena collaborazione su questo punto e un'effettiva attuazione del piano;

considerando che, qualora i risultati dell'indagine epidemiologica suddetta fornissero prove evidenti che altri animali nati dopo l'interdizione dei mangimi sono stati esposti a farine a base di carne o di ossa infette, tali animali devono essere avviati per quanto possibile alla macellazione anticipata in forza della norma attuale secondo cui i bovini di età superiore a 30 mesi non devono entrare nella catena alimentare umana e animale;

considerando che è necessario fornire informazioni specifiche supplementari sull'identificazione degli animali e sui relativi passaporti nonché sull'attuazione del programma per l'eliminazione delle farine a base di carne e di ossa dai mangimifici e delle aziende;

considerando che il Regno Unito ha accettato di modificare il piano, includendovi la coorte di nascita 1989/1990 e le informazioni supplementari necessarie;

considerando che il Regno Unito afferma che saranno mobilitate tutte le risorse necessarie ad assicurare l'effettiva e rapida attuazione del piano;

considerando che è importante approvare e attuare il piano quanto prima possibile per consentire una riduzione significativa nel numero di casi e ristabilire la fiducia dei consumatori; che il piano potrà essere riesaminato e, se necessario, modificato in base ai futuri sviluppi;

considerando che conformemente al punto 9 delle conclusioni della riunione del Consiglio del 1°-3 aprile 1996, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 716/96 (13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 835/96 (14) per predisporre una forma di sostegno al mercato;

considerando che misure analoghe saranno proposte per fornire un'assistenza finanziaria al Regno Unito in relazione al piano presentato;

considerando che il piano come modificato il 19 giugno 1996 contribuirà a ridurre il numero di focolai di BSE e a migliorare i controlli concernenti tale malattia e andrebbe pertanto approvato;

considerando che la Commissione deve organizzare ispezioni comunitarie nel Regno Unito per verificare l'applicazione delle misure approvate dalla presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il piano per il controllo e l'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina presentato il 3 giugno 1996 dal Regno Unito e modificato in data 19 giugno 1996.

Articolo 2

Il Regno Unito mette in vigore, entro il 1° agosto 1996, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare il piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il Regno Unito notifica alla Commissione qualsiasi intenzione di modificare il piano di cui all'articolo 1.

2. La presente decisione viene riesaminata quanto prima a seguito di una notificazione di cui al paragrafo 1.

3. Il piano viene adottato, se necessario, alla luce degli sviluppi scientifici ed epidemiologici.

Articolo 4

La Commissione effettua ispezioni comunitarie in loco nel Regno Unito per verificare l'attuazione effettiva del piano, e in particolare l'efficacia del sistema di identificazione degli animali, allo scopo di garantire la loro origine. Il piano viene modificato se necessario, alla luce dei risultati di dette ispezioni.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(3) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

(4) GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 96.

(5) GU n. L 181 dell'1. 8. 1995, pag. 40.

(6) GU n. L 152 del 4. 6. 1992, pag. 37.

(7) GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 23.

(8) GU n. L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 43.

(9) GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 25.

(10) GU n. L 38 del 18. 2. 1995, pag. 17.

(11) GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 47.

(12) GU n. L 139 del 12. 6. 1996, pag. 17.

(13) GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14.

(14) GU n. L 112 del 7. 5. 1996, pag. 17.

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