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Document 31996D0228
96/228/EC: Commission Decision of 28 February 1996 on a long-term national aid scheme to assist farmers in northern areas of Sweden (Only the Swedish text is authentic)
96/228/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1996, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Svezia (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)
96/228/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1996, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Svezia (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)
GU L 76 del 26.3.1996, p. 29–38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2003
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31997D0557 | sostituzione | allegato 4 | 01/01/1995 | |
Modified by | 31997D0557 | sostituzione | allegato 3 | 01/01/1995 | |
Modified by | 31997D0557 | sostituzione | articolo 3.2 | 01/04/1996 | |
Modified by | 32000D0411 | modifica | articolo 4 | 01/01/2000 | |
Modified by | 32000D0411 | sostituzione | allegato 4 | 01/01/1998 | |
Modified by | 32000D0411 | sostituzione | allegato 3 | 01/01/1998 | |
Modified by | 32004D0291 | cancellazione | articolo 2.2 | 01/01/2003 | |
Modified by | 32004D0291 | sostituzione | allegato 3 | 01/01/2003 | |
Modified by | 32004D0291 | cancellazione | articolo 4.3 | 01/01/2003 | |
Modified by | 32004D0291 | modifica | articolo 3.1 | 01/01/2003 | |
Modified by | 32004D0291 | sostituzione | articolo 6 | 01/01/2003 | |
Modified by | 32004D0291 | cancellazione | allegato 5 | 01/01/2003 | |
Modified by | 32004D0291 | cancellazione | allegato 2 | 01/01/2003 |
96/228/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1996, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Svezia (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 076 del 26/03/1996 pag. 0029 - 0038
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1996 relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Svezia (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede) (96/228/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 142, considerando che, ai fini dell'autorizzazione degli aiuti nazionali a lungo termine, previsti dalla Svezia allo scopo di garantire il mantenimento dell'attività agricola nelle regioni nordiche, occorre determinare queste regioni; considerando che, ai fini di tale determinazione e allo scopo di verificare il rispetto dei relativi criteri, è opportuno, per facilitare la gestione amministrativa del regime previsto, adottare come unità amministrative pertinenti i comuni e le quattro sottoregioni definite nel regime svedese di aiuti all'agricoltura nordica vigente prima dell'adesione; considerando che, le regioni di cui trattasi dovrebbero comprendere le zone agricole situate a nord del 62° parallelo e alcune zone limitrofe a sud di questo parallelo, soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile; che, per determinare tali regioni, si deve prendere in particolare considerazione la scarsa densità di popolazione, la parte delle terre agricole rispetto alla superficie globale e la parte delle terre agricole adibite a colture arabili destinate all'alimentazione umana rispetto alla superficie agricola utilizzata (SAU); considerando che, sulla base degli elementi sopra indicati, è stato compilato, per le sottoregioni svedesi 1, 2 A, 2 B e 3 contemplate dalla presente decisione, un elenco di unità amministrative situate a nord del 62° parallelo o ad esse limitrofe, soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile e caratterizzate da una densità demografica pari o inferiore a dieci abitanti per chilometro quadrato, da una proporzione della SAU inferiore al 10 % della superficie totale del territorio considerato, nonché da una proporzione della SAU investita a seminativi per l'alimentazione umana pari o inferiore al 20 %; che, per quanto riguarda i comuni interclusi in tali unità amministrative, è opportuno inserirli nell'elenco - nei limiti di due comuni per territorio intercluso - anche se non presentano le stesse caratteristiche; considerando che la zona nordica così determinata rappresenta una superficie di 509 442 ettari (ha) di SAU, il che costituisce il 14 % della SAU totale della Svezia; considerando che, sulla scorta delle statistiche nazionali disponibili, si deve assumere come periodo di riferimento, per quanto concerne sia i quantitativi che il livello di sostegno globale da rispettare, l'anno 1994 per la produzione di latte di vacca, di bacche e di ortaggi e il 1993 per gli altri prodotti; considerando che, a fini di trasparenza, è opportuno indicare, per gli anni sopra citati, il volume di produzione per prodotto; considerando che in data 11 maggio 1995 la Svezia ha sottoposto alla Commissione il regime di aiuti previsto, provvedendo successivamente a trasmettere informazioni complementari; che tale regime prevede l'erogazione di aiuti per il latte di vacca, il bestiame caprino, il bestiame suino, le galline ovaiole ed il settore bacche e ortaggi; che il livello degli aiuti previsti non consente di raggiungere il livello di sostegno globale applicato durante il periodo preso in considerazione; considerando che le misure previste possono essere autorizzate, in quanto sono conformi alle condizioni enunciate all'articolo 142, paragrafo 3 dell'atto di adesione; che infatti queste misure tengono nel debito conto sia il livello dell'indennità compensativa ai sensi del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2387/95 (2) sia il livello degli aiuti agroambientali istituiti per le regioni nordiche dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (3), modificato del regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione (4), livelli che è opportuno rammentare a fini di trasparenza; che detti aiuti, ove siano abbinati ai provvedimenti necessari, non rischiano né di dar luogo a un aumento del sostegno globale, né di provocare un incremento della produzione rispetto al periodo di riferimento sopramenzionato; che a questo proposito una riduzione degli aiuti nell'anno successivo, da attuare proporzionalmente alla percentuale di cui la produzione risulta in eccesso rispetto a quella del periodo di riferimento, costituisce uno strumento adeguato; considerando che su quest'ultimo punto - ad eccezione del latte di vacca, per il quale la produzione è regolamentata dal regime di quote previsto dalla relativa organizzazione comune di mercato, in particolare del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio (5), modificato dal regolamento (CE) n. 1552/95 (6) - gli aiuti sono concessi non per i quantitativi prodotti, bensì in funzione di determinati fattori di produzione (capi di bestiame o ettari) entro i limiti regionali; che a fini di chiarezza detti limiti devono essere riprese nell'allegato IV; considerando che gli aiuti al trasporto di latte di vacca previsti dal presente regime di aiuti possono essere autorizzati a norma del predetto articolo 142, paragrafo 3, terzo comma; che, all'atto di un'eventuale autorizzazione di aiuti per il trasporto nell'ambito di un regime di aiuti nazionali a finalità regionale, è opportuno accertare che i diversi regimi di aiuti non forniscano una doppia compensazione per la stessa attività; considerando che detti aiuti corrispondono agli obiettivi definiti all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma dell'atto di adesione, essendo destinati a mantenere produzioni primarie e trasformazioni tradizionali consone alle condizioni climatiche delle regioni in oggetto, a migliorare le strutture di produzione, trasformazione e l'immissione in commercio dei prodotti agricoli, ad agevolare lo smercio dei medesimi ed a garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale; che, in particolare, gli aiuti per il trasporto di latte di vacca rispondono all'obiettivo enunciato all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, e possono essere ammessi, in quanto non costituiscono un doppione di quelli autorizzati nell'ambito del regime di aiuti a finalità regionale; considerando che, alla luce di tali elementi, gli aiuti in oggetto possono essere autorizzati, a condizione tuttavia che rispettino i limiti stabiliti per taluni prodotti nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La regione nordica della Svezia è ripartita in sottoregioni, ciascuna delle quali è suddivisa in unità amministrative locali (Församling) ed in comuni (Kommun), come indicato nell'allegato I. Articolo 2 1. Il periodo di riferimento di cui all'articolo 142, paragrafo 3 dell'atto di adesione include, per quanto riguarda sia i quantitativi che il livello di sostegno globale da rispettare, l'anno 1994 per la produzione di latte di vacca, di bacche e di ortaggi e l'anno 1993 per gli altri prodotti. 2. La produzione del periodo di riferimento è specificata, per prodotto, nell'allegato II. Articolo 3 1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono autorizzati gli aiuti di cui all'allegato III. In questo allegato, gli importi autorizzati per sottoregione, per fattore di produzione (ettari, capi di bestiame) o per quantità prodotta, nonché l'importo totale degli aiuti nazionali autorizzati. Nell'allegato IV, il numero massimo di ettari, di tonnellate o di animali cui gli aiuti si riferiscono. Gli aiuti vengono autorizzati tenendo conto del livello degli aiuti comunitari di cui all'allegato V ad eccezione degli aiuti per il settore del latte di vacca, non possono in alcun caso essere concessi in funzione dei quantitativi prodotti. 2. Nel settore del latte di vacca, l'aiuto previsto al paragrafo 1, primo comma, a favore di ciascun imprenditore è limitato al quantitativo di riferimento attribuito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92. Articolo 4 Tra i dati che deve fornire a norma dell'articolo 143, paragrafo 2 dell'atto di adesione, la Svezia comunica ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1° aprile e per la prima volta anteriormente al 1° aprile 1996, informazioni sugli effetti degli aiuti erogati, specie per quanto riguarda l'andamento della produzione, lo sviluppo dei mezzi di produzione che fruiscono dell'aiuto, l'evoluzione economica delle regioni interessate, nonché la protezione ambientale e il mantenimento dello spazio naturale ai sensi del suddetto articolo 142, paragrafo 3, terzo comma. Essa prende adeguati provvedimenti per l'applicazione della presente decisione e per i necessari controlli a livello dei beneficiari. Ove i quantitativi di cui all'allegato II risultino superati, l'anno successivo la Svezia ridurrà proporzionalmente gli aiuti concessi per i prodotti in questione. Nel settore della produzione vegetale di pieno campo, tale riduzione viene applicata soltanto se il superamento oltrepassa in media il 10 % per due anni consecutivi. Articolo 5 La Svezia può stabilire le condizioni di concessione degli aiuti alle diverse categorie di beneficiari, nel rispetto degli importi e degli altri elementi previsti dalla presente decisione, e modificare, con riserva dell'autorizzazione preventiva della Commissione, la modulazione del livello degli aiuti per prodotto o altri aspetti del regime d'aiuto in oggetto. Articolo 6 La Commissione potrà rivedere la presente decisione, particolarmente alla luce dell'evoluzione del valore della moneta nazionale o dell'evoluzione degli aiuti comunitari di cui all'allegato V. La revisione degli aiuti autorizzati per le zone nordiche si applica soltanto a decorrere dall'anno successivo a quello durante il quale ha effetto detta modificazione. Articolo 7 Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 244 del 12. 10. 1995, pag. 50. (3) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85. (4) GU n. L 288 dell'1. 12. 1995, pag. 35. (5) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1. (6) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 43. ALLEGATO I SOTTOREGIONE 1 >SPAZIO PER TABELLA> SOTTOREGIONE 2 A >SPAZIO PER TABELLA> SOTTOREGIONE 2 B >SPAZIO PER TABELLA> SOTTOREGIONE 3 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II (Vedi articolo 2, paragrafo 2) PRODUZIONE >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma (1 ECU = 9,12158 SKR) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV Aiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma (Quantitativi espressi in fattori di produzione) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V (Vedi articolo 3, paragrafo 1, terzo comma) (1 ECU agricola = 10,5852 SKR / 1 ECU di bilancio = 9,12158 SKR) >SPAZIO PER TABELLA>