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Document 31995Y0704(01)

Risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativa al recepimento e all'applicazione della legislazione comunitaria nel settore sociale

GU C 168 del 4.7.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

31995Y0704(01)

Risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativa al recepimento e all'applicazione della legislazione comunitaria nel settore sociale

Gazzetta ufficiale n. C 168 del 04/07/1995 pag. 0001 - 0002


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 1995

relativa al recepimento e all'applicazione della legislazione comunitaria nel settore sociale

(95/C 168/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

viste le conclusioni del Consiglio del 21 dicembre 1992 per quanto riguarda un'efficace applicazione della legislazione comunitaria nel settore sociale (1),

considerando che nel settore sociale esiste già un considerevole corpus di norme comunitarie, in particolare nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;

considerando che è essenziale che ciascuno Stato membro recepisca integralmente e fedelmente nel proprio diritto nazionale la legislazione comunitaria di cui è destinatario, entro i termini prescritti;

considerando che è altresì essenziale che gli Stati membri adottino misure affinché la legislazione nazionale che recepisce la legislazione comunitaria sia effettivamente applicata;

considerando che i cittadini dell'Unione devono avere il diritto di avvalersi, per quanto li riguarda, della legislazione comunitaria; che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che i tribunali nazionali devono interpretare la legislazione nazionale che recepisce le direttive comunitarie in base a queste ultime;

considerando che solo il recepimento delle direttive nella legislazione nazionale di ciascuno Stato membro dà un senso agli impegni assunti da tali Stati nell'ambito comunitario; che, in difetto di recepimento integrale e fedele, l'esistenza stessa di uno spazio sociale europeo rischia di essere rimessa in questione;

considerando che la qualità redazionale della legislazione comunitaria, in merito alla quale il Consiglio ha già adottato linee direttrici nella risoluzione dell'8 giugno 1993 (2) nonché l'utilizzo di disposizioni giuridiche coerenti e la previsione di termini appropriati per il recepimento, faciliteranno il corretto recepimento e l'applicazione efficace della legislazione comunitaria;

considerando che gli Stati membri devono vigilare sull'applicazione integrale e sull'effettiva attuazione delle disposizioni legislative comunitarie nel settore sociale;

considerando che, secondo il Libro bianco della Commissione intitolato «Politica sociale europea: uno strumento di progresso per l'Unione», in particolare il capitolo X, è essenziale che la legislazione comunitaria nel settore sociale sia correttamente applicata in ciascuno Stato membro al fine di poter realmente incidere sulla situazione dei cittadini in Europa,

I. SOTTOLINEA I SEGUENTI PRINCIPI:

1. È indispensabile che la legislazione comunitaria nel settore sociale divenga una realtà tangibile per i cittadini.

Questo obiettivo sarà conseguito solo quando le disposizioni di tale legislazione saranno applicate in modo parimenti efficace in tutti gli Stati membri e, per quanto riguarda le direttive, recepite fedelmente.

2. A norma delle disposizioni del trattato, la Commissione è incaricata di verificare il recepimento integrale della legislazione comunitaria da parte degli Stati membri, che devono garantirne l'applicazione scegliendo la forma e i mezzi adeguati per rispettare i loro obblighi.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è garante del rispetto della legislazione comunitaria.

II. INVITA LA COMMISSIONE:

3. A facilitare il recepimento e l'applicazione da parte degli Stati membri dell'insieme della legislazione comunitaria nel settore sociale, segnatamente:

a) arricchendo, sin dallo stadio delle proposte, il contenuto degli studi d'impatto preliminare, in particolare per quanto riguarda, nella massima misura possibile, le informazioni sulle disposizioni nazionali e comunitarie esistenti nonché la valutazione delle ripercussioni sull'occupazione e sulle piccole e medie imprese;

b) proponendo termini di recepimento sufficientemente lunghi.

4. A mantenere e rafforzare il proprio sistema di consultazioni, in particolare con le parti sociali:

a) la consultazione delle parti sociali a livello comunitario conferisce basi più valide alla legislazione comunitaria nel settore sociale e deve quindi essere intensificata;

b) inoltre, le direttive dovrebbero permettere, ogniqualvolta ciò sia possibile, di associare le parti sociali, secondo le legislazioni e/o prassi nazionali, al recepimento della legislazione comunitaria nel settore sociale, mediante convenzioni collettive o accordi conclusi a livello nazionale; tuttavia, spetta agli Stati membri adottare tutte le misure necessarie per poter garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva in questione;

c) i comitati interessati saranno invitati, se del caso, a contribuire, nell'ambito limitato delle loro competenze, alla progettazione dei documenti di valutazione dell'attuazione delle direttive.

5. Ai fini della valutazione della portata dei rischi professionali, che costituisce un pertinente indicatore dei risultati delle attività intraprese per migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro, ad adoperarsi per:

- concludere i lavori in corso in materia di armonizzazione delle statistiche relative agli incidenti sul lavoro, e

- migliorare, d'accordo con gli Stati membri, i dati disponibili relativi alle malattie professionali.

6. A migliorare l'informazione sull'attuazione delle direttive esistenti, mediante la pubblicazione regolare, per ciascuna direttiva, di tabelle che riprendano le misure, comunicate dagli Stati membri, di trasposizione nella legislazione nazionale di ciascuno degli Stati membri.

III. INVITA GLI STATI MEMBRI:

7. a) A mettere a disposizione della Commissione, e ciò per finalità di trasparenza, garanzia della coesione dell'Unione, informazioni pertinenti relative all'attuazione effettiva della legislazione comunitaria in materia sociale, in base alle tabelle e ai documenti di cui ai punti 6 e 9.

In tal modo la Commissione, nell'ambito delle consuete relazioni, può comunicare tali informazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni che saranno così tenuti al corrente in merito all'attuazione della legislazione comunitaria nel settore sociale;

b) a promuovere una partecipazione attiva delle parti sociali all'attuazione della legislazione comunitaria nel settore sociale a livello nazionale, secondo le modalità proprie di ciascuno Stato membro.

IV. INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE:

8. A proporre la creazione di forme di cooperazione per favorire la fornitura e la diffusione di informazioni sui progressi e sulle difficoltà di un'attuazione effettiva della legislazione comunitaria in ciascuno degli Stati membri, anche attraverso il comitato degli ispettori del lavoro ad alto livello, nel quadro delle sue competenze.

9. A migliorare l'informazione sull'attuazione delle direttive esistenti mediante l'elaborazione di un documento per ciascuna direttiva contenente, se del caso, degli indicatori appropriati.

Detto documento, dal quale emergeranno le esperienze e/o difficoltà di applicazione incontrate dagli Stati membri, permetterà di misurare l'impatto della direttiva e/o le sue eventuali difficoltà di applicazione.

V. SI IMPEGNA:

10. A discutere, a scadenze regolari, sul recepimento delle direttive, segnatamente sulla base delle tabelle e dei documenti di cui ai punti 6 e 9, fatte salve le competenze della Commissione in materia di controllo.

11. A incoraggiare, nella necessaria riflessione sugli insegnamenti da trarre dall'attuazione della legislazione comunitaria nel settore sociale, la concertazione con le parti sociali a livello comunitario.

(1) GU n. C 49 del 19. 2. 1993, pag. 6.

(2) GU n. C 166 del 17. 6. 1993, pag. 1.

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