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Document 31995S3055

    Decisione n. 3055/95/CECA della Commissione, del 24 dicembre 1995, relativa alle esportazioni nella Comunità europea del carbone e dell' acciaio di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA e originari della Repubblica di Bulgaria

    GU L 325 del 30.12.1995, p. 17–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/3055/oj

    31995S3055

    Decisione n. 3055/95/CECA della Commissione, del 24 dicembre 1995, relativa alle esportazioni nella Comunità europea del carbone e dell' acciaio di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA e originari della Repubblica di Bulgaria

    Gazzetta ufficiale n. L 325 del 30/12/1995 pag. 0017 - 0026


    DECISIONE N. 3055/95/CECA DELLA COMMISSIONE

    del 24 dicembre 1995

    relativa alle esportazioni nella Comunità europea del carbone e dell'acciaio di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA e originari della Repubblica di Bulgaria

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

    considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (1) (in seguito denominato «l'accordo interinale») è entrato in vigore il 31 dicembre 1993;

    considerando che, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria (2), dall'altra, tale accordo ha sostituito l'accordo interinale;

    considerando che la situazione relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici originari della Bulgaria è stata sottoposta ad un esame accurato e che, in base alle informazioni pertinenti a loro disposizione, le parti hanno stabilito che una soluzione reciprocamente accettabile è l'introduzione di un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, per un periodo iniziale compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1995;

    dopo aver sentito il comitato consultivo e previo parere conforme e unanime del Consiglio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Le disposizioni della raccomandazione n. 3118/94/CECA della Commissione (3) relativa alla sorveglianza comunitaria preventiva delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA nel 1995, si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I e originari della Repubblica di Bulgaria.

    2. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1995, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, elencati nell'allegato I e originari della Repubblica di Bulgaria sono subordinate anche ad una licenza d'esportazione rilasciata dalle competenti autorità bulgare.

    3. Non è richiesta una licenza d'esportazione per le merci spedite prima del 1° marzo 1995. Si ritiene che la spedizione sia stata effettuata alla data alla quale i prodotti sono stati caricati sul mezzo di trasporto (aeromobile, autoveicolo o nave) utilizzato per l'esportazione.

    4. La licenza d'esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato II. Essa è valida per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

    Articolo 2

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni statistiche precise, da inviare successivamente alle autorità bulgare, sulle autorizzazioni d'importazione da essi rilasciate riguardo ai prodotti elencati nell'allegato I. Gli Stati membri devono comunicare tali informazioni entro tre settimane a decorrere dalla fine del mese al quale si riferiscono.

    Articolo 3

    Le comunicazioni da effettuare in conformità della presente decisione devono essere inviate:

    - per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2),

    - per la Repubblica di Bulgaria, alla missione della Repubblica di Bulgaria presso le Comunità europee e al ministero del Commercio bulgaro.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esa è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1995.

    La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1995.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

    (2) GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.

    (3) GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 6.

    ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

    7201 10 11

    7201 10 19

    7201 10 30

    7201 10 90

    7201 20 00

    7201 30 10

    7201 30 90

    7201 40 00

    7202 11 20

    7202 11 80

    7202 99 11

    7203 90 00

    7204 50 10

    7204 50 90

    7206 10 00

    7206 90 00

    7207 11 11

    7207 11 14

    7207 11 16

    7207 12 10

    7207 19 11

    7207 19 14

    7207 19 16

    7207 19 31

    7207 20 11

    7207 20 15

    7207 20 17

    7207 20 32

    7207 20 51

    7207 20 55

    7207 20 57

    7207 20 71

    7208 11 00

    7208 12 10

    7208 12 91

    7208 12 95

    7208 12 98

    7208 13 10

    7208 13 91

    7208 13 95

    7208 13 98

    7208 14 10

    7208 14 91

    7208 14 99

    7208 21 10

    7208 21 90

    7208 22 10

    7208 22 91

    7208 22 95

    7208 22 98

    7208 23 10

    7208 23 91

    7208 23 95

    7208 23 98

    7208 24 10

    7208 24 91

    7208 24 99

    7208 31 00

    7208 32 10

    7208 32 30

    7208 32 51

    7208 32 59

    7208 32 91

    7208 32 99

    7208 33 10

    7208 33 91

    7208 33 99

    7208 34 10

    7208 34 90

    7208 35 10

    7208 35 90

    7208 41 00

    7208 42 10

    7208 42 30

    7208 42 51

    7208 42 59

    7208 42 91

    7208 42 99

    7208 43 10

    7208 43 91

    7208 43 99

    7208 44 10

    7208 44 90

    7208 45 10

    7208 45 90

    7208 90 10

    7209 11 00

    7209 12 10

    7209 12 90

    7209 13 10

    7209 13 90

    7209 14 10

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    7209 24 10

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    7209 31 00

    7209 32 10

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    7209 34 10

    7209 34 90

    7209 41 00

    7209 42 10

    7209 42 90

    7209 43 10

    7209 43 90

    7209 44 10

    7209 44 90

    7209 90 10

    7210 11 10

    7210 12 11

    7210 12 19

    7210 20 10

    7210 31 10

    7210 39 10

    7210 41 10

    7210 49 10

    7210 50 10

    7210 60 11

    7210 60 19

    7210 70 31

    7210 70 39

    7210 90 31

    7210 90 33

    7210 90 35

    7210 90 39

    7211 11 00

    7211 12 10

    7211 12 90

    7211 19 10

    7211 19 91

    7211 19 99

    7211 21 00

    7211 22 10

    7211 22 90

    7211 29 10

    7211 29 91

    7211 29 99

    7211 30 10

    7211 41 10

    7211 41 91

    7211 49 10

    7211 90 11

    7212 10 10

    7212 10 91

    7212 21 11

    7212 29 11

    7212 30 11

    7212 40 10

    7212 40 91

    7212 50 31

    7212 50 51

    7212 60 11

    7212 60 91

    7213 10 00

    7213 20 00

    7213 31 10

    7213 31 90

    7213 39 10

    7213 39 90

    7213 41 00

    7213 49 00

    7213 50 10

    7213 50 90

    7214 20 00

    7214 30 00

    7214 40 10

    7214 40 31

    7214 40 39

    7214 40 90

    7214 50 10

    7214 50 31

    7214 50 39

    7214 50 90

    7214 60 00

    7215 90 10

    7216 10 00

    7216 21 00

    7216 22 00

    7216 31 11

    7216 31 19

    7216 31 91

    7216 31 99

    7216 32 11

    7216 32 19

    7216 32 91

    7216 32 99

    7216 33 10

    7216 33 90

    7216 40 10

    7216 40 90

    7216 50 10

    7216 50 91

    7216 50 99

    7216 90 10

    7218 10 00

    7218 90 11

    7218 90 13

    7218 90 15

    7218 90 19

    7218 90 50

    7219 11 10

    7219 11 90

    7219 12 10

    7219 12 90

    7219 13 10

    7219 13 90

    7219 14 10

    7219 14 90

    7219 21 11

    7219 21 19

    7219 21 90

    7219 22 10

    7219 22 90

    7219 23 10

    7219 23 90

    7219 24 10

    7219 24 90

    7219 31 10

    7219 31 90

    7219 32 10

    7219 32 90

    7219 33 10

    7219 33 90

    7219 34 10

    7219 34 90

    7219 35 10

    7219 35 90

    7219 90 11

    7219 90 19

    7220 11 00

    7220 12 00

    7220 20 10

    7220 90 11

    7220 90 31

    7221 00 10

    7221 00 90

    7222 10 11

    7222 10 19

    7222 10 21

    7222 10 29

    7222 10 31

    7222 10 39

    7222 10 81

    7222 10 89

    7222 30 10

    7222 40 11

    7222 40 19

    7222 40 30

    7224 10 00

    7224 90 01

    7224 90 05

    7224 90 08

    7224 90 15

    7224 90 31

    7224 90 39

    7225 10 10

    7225 10 91

    7225 10 99

    7225 20 20

    7225 30 00

    7225 40 10

    7225 40 30

    7225 40 50

    7225 40 70

    7225 40 90

    7225 50 10

    7225 50 90

    7225 90 10

    7226 10 10

    7226 10 30

    7226 20 20

    7226 91 10

    7226 91 90

    7226 92 10

    7226 99 20

    7227 10 00

    7227 20 00

    7227 90 10

    7227 90 30

    7227 90 50

    7227 90 70

    7228 10 10

    7228 10 30

    7228 20 11

    7228 20 19

    7228 20 30

    7228 30 20

    7228 30 40

    7228 30 61

    7228 30 69

    7228 30 70

    7228 30 89

    7228 60 10

    7228 70 10

    7228 70 31

    7228 80 10

    7228 80 90

    7301 10 00

    ALLEGATO IIa

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    LICENZA DI ESPORTAZIONE

    (prodotti CECA)

    1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

    2. N.

    3. Anno

    4. Categoria di prodotti

    5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

    6. Paese d'origine

    7. Paese di destinazione

    8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto

    9. Indicazioni complementari

    10. Descrizione delle merci - Produttore

    11. Codice NC

    12. Quantitativo (1)

    13. Valore FOB (2)

    14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

    15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    Fatto a., il .

    (Firma)(Timbro)

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    (1) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.

    (2) Nella valuta del contratto di vendita.

    ALLEGATO IIb

    REPUBBLICA DI BULGARIA ALLEGATO TECNICO SUL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

    1. Le licenze d'esportazione devono avere un formato di 210 × 297 mm. La carta da usare deve essere bianca, collata per scritture, non contenente paste meccaniche a avente un peso minimo di 25 g/m². I moduli devono essere compilati in inglese e, se sono compilati a mano, i dati devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie aggiuntive, indicate come tali. Quando i documenti contengono varie copie, soltanto la prima è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Unicamente l'originale è accettato come valido dalle competenti autorità della Comunità ai fini del controllo delle esportazioni secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.

    2. Ogni documento reca un numero di serie standardizzato, stampato o no, con il quale può essere identificato. Il numero è costituito dei seguenti elementi:

    - due lettere che identificano il paese d'esportazione: BG;

    - due lettere che identificano lo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento:

    AT: Austria

    BE: Belgio

    DE: Germania

    DK: Danimarca

    EL: Grecia

    ES: Spagna

    FI: Finlandia

    FR: Francia

    GB: Regno Unito

    IE: Irlanda

    IT: Italia

    LU: Lussemburgo

    NL: Paesi Bassi

    PT: Portogallo

    SE: Svezia;

    - un numero a una cifra che identifica l'anno, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, per esempio 5 per 1995;

    - un numero a due cifre compreso tra 01 e 99 che identifica l'ufficio emittente nel paese esportatore;

    - un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento.

    3. Le licenze d'esportazione hanno una validità di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio e possono essere rinnovate o prorogate.

    4. Ciascuna licenza d'esportazione può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

    5. Le licenze d'esportazione possono essere rilasciate dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso le licenze devono recare una dicitura che precisi che sono state rilasciate a posteriori.

    6. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato di qualsiasi licenza così rilasciato deve recare una dicitura che lo identifica come tale. Il duplicato deve indicare la data della licenza originale.

    7. Le competenti autorità della Comunità sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di licenze d'esportazione già rilasciate e, secondo i casi, dei motivi che hanno giustificato tale azione.

    8. La Repubblica di Bulgaria intende inserire una descrizione della classificazione dei prodotti (per esempio prima o seconda scelta oppure qualità inferiore alla norma) nel riquadro 10 della licenza d'esportazione.

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