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Dokument 31995R3073

Regolamento (CE) n. 3073/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le qualità tipo di riso

GU L 329 del 30.12.1995, s. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Dokumentets juridiske status Ikke længere i kraft, Gyldighedsperiodens slutdato: 31/08/2004; abrogato da 32003R1785

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/3073/oj

31995R3073

Regolamento (CE) n. 3073/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le qualità tipo di riso

Gazzetta ufficiale n. L 329 del 30/12/1995 pag. 0033 - 0034


REGOLAMENTO (CE) N. 3073/95 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

che fissa le qualità tipo di riso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il prezzo d'intervento del risone deve corrispondere ad una qualità tipo determinata; che tale qualità è stata determinata dal regolamento (CEE) n. 1423/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che fissa la qualità tipo del riso e delle rotture di riso (2);

considerando che, per quanto riguarda la qualità, alla luce dell'andamento della domanda di riso sul mercato comunitario, nonché degli orientamenti seguiti nel quadro della riforma dell'organizzazione comune di mercato, si ravvisa l'opportunità di una nuova fissazione della qualità tipo tenendo conto delle caratteristiche qualitative della produzione comunitaria e, nel contempo, delle qualità più rappresentative all'importazione; che questi fattori e gli altri aspetti della riforma dell'organizzazione comune di mercato inducono a rafforzare i requisiti previsti, sostituendo il regime previsto dal regolamento succitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La qualità tipo del risone per la quale è fissato il prezzo di intervento è così definita:

a) riso sano, leale e mercantile, privo di odore;

b) tenore di umidità: 14,00 % nel 1996/1997 e 13 % a partire dal 1997/1998;

c) la resa di lavorazione in riso lavorato è fissata al 63 % del peso in grani interi (con una tolleranza del 3 % di grani spuntati), di cui la percentuale in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Per l'applicazione del presente regolamento, i grani che non sono di qualità perfetta sono definiti in allegato.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1423/76 è abrogato. I riferimenti fatti al regolamento (CEE) n. 1423/76 si devono intendere come fatti al presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

(1) Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

ALLEGATO

DEFINIZIONE DEI GRANI E DELLE ROTTURE CHE NON SONO DI QUALITÀ PERFETTA

A. Grani interi:

Grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.

B. Grani spuntati:

Grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

C. Grani rotti o rotture:

Grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:

- le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero);

- le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture);

- le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm);

- i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).

D. Grani verdi:

Grani a maturazione incompleta.

E. Grani che presentano deformità naturali:

Sono considerate deformità naturali le deformità, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

F. Grani gessati:

Grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.

G. Grani striati rossi:

Grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striatura longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.

H. Grani vaiolati:

Grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentato striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.

I. Grani maculati:

Grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un'evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune, ecc.); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un'intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un'ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

J. Grani gialli:

I grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.

K. Grani ambrati:

I grani ambrati sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un'alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

Op