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Document 31995R2930

    Regolamento (CE) n. 2930/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 762/94 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione

    GU L 307 del 20.12.1995, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2930/oj

    31995R2930

    Regolamento (CE) n. 2930/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 762/94 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione

    Gazzetta ufficiale n. L 307 del 20/12/1995 pag. 0008 - 0009


    REGOLAMENTO (CE) N. 2930/95 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 762/94 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2800/95 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 12,

    considerando che il ritiro dei seminativi istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 deve considerarsi, in base all'applicazione che ne è stata fatta dalla sua istituzione, come uno strumento di gestione della produzione di seminativi, la cui percentuale può essere modificata ad ogni campagna in funzione della situazione del mercato; che questo è stato dimostrato dal fatto che per due volte il Consiglio ha fissato, in via derogativa, per due campagne consecutive, una percentuale di ritiro diversa dalla percentuale di base;

    considerando che, dato il contesto sopra descritto, le modalità di applicazione del regime del ritiro dei seminativi previste dal regolamento (CE) n. 762/94 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2015/95 (4), devono permettere ai produttori di adattarsi ogni anno all'eventuale variazione della percentuale suddetta; che è quindi auspicabile permettere ai produttori che abbiano optato per il regime previsto dall'articolo 5 del regolamento in esame, e che lo desiderino, di cambiare il proprio impegno senza subire penalizzazioni;

    considerando tuttavia che, nel quadro di alcune misure di tipo ambientale, la garanzia per i produttori di ricevere una percentuale dell'aiuto compensativo come contropartita dell'impegno di ritiro delle superfici per una durata minima, costituisce un fattore di una certa importanza; che è quindi opportuno non agevolare la rinuncia agli impegni già assunti per superfici messe a maggese nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1765/92, che beneficiano di aiuti tipo ambientale oltre che della compensazione per il ritiro dei seminativi; che per gli stessi motivi è opportuno mantenere la possibilità, per tali superfici;

    considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 762/94 è modificato come segue:

    1) all'articolo 4, paragrafo 4 è aggiunta la seguente frase:

    « Tuttavia, questa disposizione non si applica alle domande di aiuto per superficie presentate nel 1996 per la campagna 1996/97. »

    2) all'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto il seguente testo:

    « c) notificandolo all'autorità competente al momento della presentazione della domanda di aiuto superfici per la campagna 1996/97; tuttavia, sono escluse da tale facoltà le particelle che hanno beneficiato del regime di aiuti previsto dall'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92 o dagli articoli 2, paragrafo 1, lettera g) e 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92. »

    3) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

    « 5. Possono beneficiare del disposto del presente articolo esclusivamente:

    a) i produttori che hanno optato per il regime di cui al paragrafo 1 prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2930/95 della Commissione (*) e b) i produttori che hanno ritirato dalla produzione superfici a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1765/92 i quali beneficiano, per tali superfici, di aiuti concessi in virtù dello stesso articolo 7, paragrafo 4, secondo comma o in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g) e dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92.

    »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    (*) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 8.

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