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Document 31995R2689
Council Regulation (EC, Euratom, ECSC) No 2689/95 of 17 November 1995 introducing special measures to terminate the service of temporary staff of the European Communities as a result of the accession of Austria, Finland and Sweden
Regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95 del Consiglio, del 17 novembre 1995, che istituisce misure speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia
Regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95 del Consiglio, del 17 novembre 1995, che istituisce misure speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia
GU L 280 del 23.11.1995, p. 4–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31995R2689R(01) | ||||
Modified by | 31998R2458 | 01/01/1999 |
Regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95 del Consiglio, del 17 novembre 1995, che istituisce misure speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia
Gazzetta ufficiale n. L 280 del 23/11/1995 pag. 0004 - 0006
REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) N. 2689/95 DEL CONSIGLIO del 17 novembre 1995 che istituisce misure speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere della Corte de giustizia (3), visto il parere della Corte dei conti (4), considerando che, con il regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 (5) il Consiglio ha adottato, in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, misure speciali concernenti la cessazione definitiva del servizio di funzionari delle Comunità europee; considerando che in occasione della suddetta adesione, occorre adottare anche per gli agenti temporanei aventi un contratto di durata indeterminata misure analoghe mediante un regolamento contenente per quanto possibile disposizioni analoghe; considerando che tali misure sono intese a permettere l'integrazione in via prioritaria di cittadini austriaci, finlandesi e svedesi nei posti così liberati; considerando che risulta che gli agenti temporanei che esercitano le proprie funzioni alle condizioni di cui all'articolo 2, lettera c) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, e in particolare presso i gruppi del Parlamento europeo, non possono essere oggetto di un provvedimento di cessazione dal servizio per permettere l'integrazione in numero sufficiente e in condizioni normali di carriera di cittadini austriaci, finlandesi e svedesi, qualora il limite di età sia fissato a 55 anni analogamente a quanto è stato fissato per i funzionari; considerando che è necessario, nell'interesse delle istituzioni e per rispondere alla situazione particolare del Parlamento europeo, integrare in numero sufficiente e in condizioni normali di carriera i cittadini austriaci, finlandesi e svedesi nei posti di cui all'articolo 2, lettera c) del regime; che è pertanto necessario ridurre a 50 anni l'età minima a cui gli agenti di questa categoria possono cessare dal servizio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'interesse del servizio e per tener conto delle necessità derivanti dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, il Parlamento europeo è autorizzato fino al 30 giugno 2000 ad adottare, nei confronti dei propri agenti temporanei a norma dell'articolo 2, lettera c) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, provvedimenti di cessazione dal servizio, alle condizioni specificate dal presente regolamento. Gli agenti temporanei in questione, titolari di un contratto a tempo indeterminato, dovranno aver raggiunto una durata totale del servizio di quindici anni ed avere almeno 50 anni. Articolo 2 Il numero di agenti temporanei nei cui confronti possono essere presi i provvedimenti di cui all'articolo 1 è fissato a 30. Tale numero è ripartito come segue tra i periodi seguenti: - 2 per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, - 7 per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, - 6 per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, - 9 per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, - 6 per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000. Articolo 3 Tenuto conto dell'interesse del servizio, connesso con l'ampliamento, ed entro i limiti previsti dall'articolo 2, previa consultazione della commissione paritetica, il Parlamento europeo, dopo aver dato modo al proprio personale di manifestare il proprio interesse, sceglie gli agenti temporanei cui applicare un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio in base all'articolo 1. A tal fine esso prende in considerazione l'età, la competenza, il rendimento, il comportamento in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità degli interessati. Ad ogni modo, l'applicazione del provvedimento è subordinata al consenso dell'interessato. Articolo 4 1. L'ex agente temporaneo cui sia stato applicato il provvedimento di cui all'articolo 1 ha diritto ad un'indennità mensile pari al 70 % dello stipendio base relativo al suo grado e scatto al momento della cessazione dal servizio, quale figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto, in vigore il primo giorno del mese in cui l'indennità deve essere liquidata. 2. Il beneficio dell'indennità cessa, al più tardi, l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'ex agente temporaneo raggiunge l'età di 65 anni e, in ogni caso, allorché l'interessato, prima di questa età, soddisfa le condizioni che danno diritto all'importo massimo della pensione di anzianità. L'ex agente temporaneo è allora ammesso d'ufficio al beneficio della pensione di anzianità, calcolata a norma degli articoli 39 e 40 del regime, la quale prende effetto il primo giorno del mese civile successivo al mese in cui è stata versata per l'ultima volta l'indennità. 3. All'indennità di cui al paragrafo 1 è applicato il coefficiente correttore fissato a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, per il paese situato all'interno o all'esterno della Comunità in cui il beneficiario comprova di aver stabilito la propria residenza. Se il beneficiario dell'indennità fissa la propria residenza in un paese per il quale non sia stato fissato alcun coeffieciente correttore, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è pari a 100. L'indennità è espressa in franchi belgi. Essa viene pagata nella moneta del paese di residenza del beneficiario. Tuttavia viene pagata in franchi belgi allorché viene applicato il coefficiente correttore pari a 100, a norma del secondo comma. L'indennità pagata in una moneta diversa dal franco belga viene calcolata sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma dello statuto. 4. L'importo dei redditi lordi riscossi dall'interessato nelle sue nuove funzioni viene dedotto dall'indennità di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione globale lorda del beneficiario calcolata sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. A tale retribuzione viene applicato il coefficiente correttore previsto al paragrafo 3. Per redditi lordi ed ultima retribuzione globale lorda di cui al primo comma si intendono gli importi considerati dopo la deduzione degli oneri sociali e prima della deduzione dell'imposta. L'interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti ed a comunicare all'istituzione ogni elemento che può modificare i suoi diritti all'indennità. 5. Alle condizioni elencate all'articolo 67 dello statuto ed agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII dello statuto, gli assegni familiari sono corrisposti o al beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1 ovvero alla o alle persone a cui, in base a disposizioni di legge o per effetto di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, è stata affidata la custodia dei figli; l'importo dell'assegno di famiglia viene sulla base di tale indennità. 6. Il beneficiario dell'indennità ha diritto, per se stesso e per le persone assicurate per suo tramite, alle prestazioni garantite dal regime di sicurezza sociale di cui all'articolo 72 dello statuto, purché versi il relativo contributo, calcolato sulla base dell'importo dell'indennità di cui al paragrafo 1, e non sia coperto da un altro regime di assicurazione malattia, legale o regolamentare. 7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, l'ex agente temporaneo continua ad acquisire nuovi diritti alla pensione di anzianità, sulla base dello stipendio relativo al suo grado e scatto, purché durante tale periodo versi il contributo previsto dallo statuto sulla base di detto stipendio; il massimo della pensione non può superare l'importo massimo previsto dal titolo II capitolo 6 del regime. Per l'applicazione dall'articolo 5 dell'allegato VIII, tale periodo viene considerato come periodo di servizio. 8. Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 1 e l'articolo 22 dell'allegato VIII dello statuto, il coniuge superstite di un ex agente temporaneo deceduto allorché era beneficiario dell'indennità mensile di cui al paragrafo 1 ha diritto, purché coniugato da un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di prestare servizio presso l'istituzione, ad una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di anzianità di cui avrebbe beneficiato l'ex agente temporaneo se avesse potuto, a prescindere dalle condizioni relative alla durata del servizio ed all'età, effettivamente beneficiarne al momento della morte. L'importo della pensione di reversibilità di cui al primo comma no può essere inferiore agli importi previsti al titolo II capitolo 6 del regime. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in alcun caso superare l'importo del primo versamento della pensione di anzianità cui l'ex agente temporaneo avrebbe avuto diritto se, rimasto in vita, dopo aver beneficiato del diritto alla succitata indennità, fosse stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità. La condizione di anteriorità del matrimonio, di cui al primo comma, non è richiesta se siano nati uno o più figli da un matrimonio dell'ex agente temporaneo contratto prima della cessazione dal servizio, purché il coniuge superstite provveda od abbia provveduto ai bisogni di questi figli. Ciò vale anche quando il decesso dell'ex agente temporaneo sia dovuto ad una delle circonstanze di cui all'articolo 17, secondo comma, in fine, dell'allegato VIII dello statuto. 9. In caso di decesso di un ex agente temporaneo, beneficiario dell'indennità di cui al paragrafo 1, i figli riconosciuti a suo carico, a norma dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto, hanno diritto ad una pensione di orfano alle condizioni di cui al titolo II, capitolo 6 del regime, nonché di cui all'articolo 21 dell'allegato VIII dello statuto. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES MIRA