Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2651

Regolamento (CE) n. 2651/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 3282/94 che proroga, nel 1995, l' applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

GU L 273 del 16.11.1995, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2651/oj

31995R2651

Regolamento (CE) n. 2651/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 3282/94 che proroga, nel 1995, l' applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

Gazzetta ufficiale n. L 273 del 16/11/1995 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 2651/95 DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 3282/94 che proroga, nel 1995, l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CE) n. 3282/94 (1), il Consiglio ha concesso il beneficio delle preferenze generalizzate a taluni prodotti agricoli originari del Sudafrica e che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 di detto regolamento, ha deciso di procedere a un riesame delle sue condizioni d'applicazione entro il 1° luglio 1995;

considerando che è opportuno completare l'elenco dei prodotti per i quali il Sudafrica beneficia del trattamento preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3282/94 è modificato come segue:

1) all'articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il beneficio delle preferenze non è concesso per i prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3833/90 dei codici NC 0409 00 e 2401 e dei capitoli 6, 7, 8 e 20, originari del Sudafrica, ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento. »;

2) il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Articolo 8 Gli adeguamenti tecnici agli allegati dei regolamenti (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 figurano nell'allegato II del presente regolamento. »;

3) l'attuale allegato diviene allegato II e l'allegato al presente regolamento è inserito quale allegato I.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica sino al 31 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1995.

Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES MIRA

ALLEGATO

« ALLEGATO I Elenco dei prodotti dei capitoli 6, 7, 8 e 20 originari del Sudafrica che beneficiano delle preferenze generalizzate (a) >SPAZIO PER TABELLA>

Top