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Document 31995R1974

REGOLAMENTO (CE) N. 1974/95 DEL CONSIGLIO del 10 luglio 1995 che proroga il dazio antidumping sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d' America

GU L 191 del 12.8.1995, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/10/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1974/oj

31995R1974

REGOLAMENTO (CE) N. 1974/95 DEL CONSIGLIO del 10 luglio 1995 che proroga il dazio antidumping sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d' America

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 12/08/1995 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CE) N. 1974/95 DEL CONSIGLIO del 10 luglio 1995 che proroga il dazio antidumping sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 823/95 della Commissione (2) ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America;

considerando che l'esame dei fatti non è stato ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati l'intento di proporre la proroga della validità del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno fatto obiezione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La vigenza del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America, istituito con il regolamento (CE) n. 823/95, è prorogata per un periodo di due mesi e scade il 14 ottobre 1995. L'applicazione del dazio cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prima di tale data.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES MIRA

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(2) GU n. L 83 del 13. 4. 1995, pag. 8.

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