EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1923

Regolamento (CE) n. 1923/95 della Commissione, del 3 agosto 1995, che fissa quantitativi per l' importazione di banane destinate all' approvvigionamento della Comunità per il quarto trimestre del 1995

GU L 185 del 4.8.1995, p. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1923/oj

31995R1923

Regolamento (CE) n. 1923/95 della Commissione, del 3 agosto 1995, che fissa quantitativi per l' importazione di banane destinate all' approvvigionamento della Comunità per il quarto trimestre del 1995

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 04/08/1995 pag. 0020 - 0023


REGOLAMENTO (CE) N. 1923/95 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 1995 che fissa quantitativi per l'importazione di banane destinate all'approvvigionamento della Comunità per il quarto trimestre del 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/95 (4), sono fissati per ciascun trimestre quantitativi indicati, espressi se del caso in percentuale delle quote assegnate ai vari paesi o gruppi di paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 702/95 (6), o quantitativi disponibili di questi ultimi, per il rilascio dei titoli d'importazione, in base ai dati e alle previsioni riguardanti il mercato comunitario;

considerando che occorre determinare per il quarto trimestre del 1995 i quantitativi disponibili per l'importazione dai paesi o gruppi di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, tenuto conto da un lato dei titoli o delle licenze di importazione rilasciati nel corso dei primi tre trimestri e dell'altro del volume del contingente tariffario di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, aumentato del quantitativo supplementare fissato dal regolamento (CE) n. 1924/95 della Commissione (7);

considerando che, per gli stessi fini, occorre fissare i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per il rilascio di titoli d'importazione relativamente a banane tradizionali originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando che tali quantitativi non comprendono i quantitativi non utilizzati da riassegnare in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, per quanto riguarda l'utilizzazione del contingente tariffario e, per quanto riguarda le importazioni dei prodotti originari dei paesi ACP, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente per permettere la presentazione delle domande di titolo per il quarto trimestre del 1995;

considerando che il comitato di gestione delle banane non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il quarto trimestre del 1995 i quantitativi disponibili per l'importazione nell'ambito del regime del contingente tariffario per l'importazione di banane originarie dei paesi o gruppi di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95 sono fissati nell'allegato I.

2. Per il quarto trimestre del 1995 e per ciascun operatore la domanda di titolo d'importazione non può vertere su un quantitativo superiore alla differenza tra il quantitativo assegnato all'operatore in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4 e dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi trimestri. La domanda di titolo d'importazione è accompagnata da una copia del o dei titoli d'importazione rilasciati all'operatore per i trimestri precedenti.

Il primo comma non si applica agli operatori stabiliti in Austria, in Finlandia e in Svezia.

Per gli operatori stabiliti nel resto della Comunità il primo comma si applica fatti salvi i diritti definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1924/95.

Articolo 2

In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 i quantitativi disponibili per l'importazione di banane tradizionali originarie dei paesi ACP, per il quarto trimestre del 1995, sono fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1995.

Per la Commissione Hans VAN DEN BROEK Membro della Commissione

ALLEGATO I

Quantitativi di banane disponibili per paese o gruppo di paesi indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95 per il quarto trimestre del 1995

TABELLA 1

> SPAZIO PER TABELLA>

TABELLA 2

>SPAZIO PER TABELLA>

TABELLA 3

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Quantitativi di banane ACP tradizionali disponibili per l'importazione nel corso del quarto trimestre del 1995

>SPAZIO PER TABELLA>

Top