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Document 31995R1844

    Regolamento (CE) n. 1844/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995-1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

    GU L 177 del 28.7.1995, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1844/oj

    31995R1844

    Regolamento (CE) n. 1844/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995-1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

    Gazzetta ufficiale n. L 177 del 28/07/1995 pag. 0023 - 0024


    REGOLAMENTO (CE) N. 1844/95 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1995 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995-1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 (4), ha stabilito le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

    considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'andamento dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

    considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e delle differenze tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti;

    considerando che all'importo dell'aiuto per le campagne precedenti veniva applicato un sistema di adeguamento monetario inteso, da un lato, a correggere l'incidenza dei divari esistenti tra il tasso di conversione agricolo e il tasso medio di cambio durante un periodo determinato e, dall'altro, a garantire normali condizioni di concorrenza rispetto ai paesi terzi; che, in considerazione delle misure di politica agrimonetaria adottate, è opportuno sospendere l'applicazione di tale sistema;

    considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 1995-1996:

    a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pesche, e b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta,

    sono stabiliti nell'allegato.

    Articolo 2

    Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

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