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Document 31995R1843
Commission Regulation (EC) No 1843/95 of 26 July 1995 laying down for 1995 detailed rules of application for the tariff quotas for beef provided for in the Agreements on free trade between the Community, of the one part, and Lithuania, Latvia and Estonia, of the other part
Regolamento (CE) n. 1843/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce, per il 1995, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine, previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e l' Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall' altro
Regolamento (CE) n. 1843/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce, per il 1995, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine, previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e l' Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall' altro
GU L 177 del 28.7.1995, p. 19–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 31988R3719 | deroga | articolo 9.1 | 31/12/1995 | |
Derogation | 31995R1445 | deroga | articolo 3 | 31/12/1995 | |
Derogation | 31995R1445 | deroga | articolo 4 | 31/12/1995 | |
Derogation | 31995R1445 | deroga | articolo 5 | 31/12/1995 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31995R1843R(01) |
Regolamento (CE) n. 1843/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce, per il 1995, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine, previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e l' Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall' altro
Gazzetta ufficiale n. L 177 del 28/07/1995 pag. 0019 - 0022
REGOLAMENTO (CE) N. 1843/95 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1995 che stabilisce, per il 1995, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine, previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altro LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunica euorpea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra (3), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (5), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, considerando che gli accordi di liberalizzazione degli scambi prevedono l'apertura di contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti a base di carni bovine; che le importazioni realizzate nei limiti di detti contingenti beneficiano di una riduzione del 60 % dei dazi fissati nella tariffa doganale comune (TDC); che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali contingenti per il 1995; considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi suddetti volte a garantire l'origine dei prodotti, è opportuno stabilire che, per la gestione dei regimi considerati, si faccia ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo fissare le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (7), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (8); che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione; considerando che, ai fini di una gestione efficace dei regimi in causa, occorre fissare a 12 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito dei regimi medesimi; che i rischi di speculazione esistenti nel settore delle carni bovine con riguardo a detti regimi inducono a stabilire condizioni precise che gli operatori devono rispettare per poter avvalersi degli stessi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per il 1995, possono essere importate conformemente al disposto del presente regolamento, nell'ambito dei contingenti tariffari previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania: - 1 500 tonnellate di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202, originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania; - 150 tonnellate di prodotti di cui al codice NC 1602 50 10 originarie della Lettonia. 2. Per i quantitativi di cui al paragrafo 1, le aliquote dei dazi doganali fissati nella TDC sono ridotte del 60 %. Articolo 2 1. Per poter fruire dei regimi d'importazione di cui all'articolo 1: a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, deve fornire alle autorità competenti dello Stato membro interessato la prova di aver svolto nei dodici mesi precedenti un'attività commerciale nel settore delle carni bovine, con i paesi che sono da considerarsi paesi terzi alla data del 31 dicembre 1994; il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA; b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto; c) la domanda di titolo deve riferirsi al quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino oppure al quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino e deve vertere su un quantitativo minimo di 15 tonnellate di carne in peso di prodotti, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile; d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano l'indicazione, nella casella 7, del paese di provenienza e, nella casella 8, del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare: - nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, da uno dei paesi indicati, - nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, dal paese indicato; e) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture: - Reglamento (CE) n° 1843/95, - Forordning (EF) nr. 1843/95, - Verordnung (EG) Nr. 1843/95, - Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1843/95, - Regulation (EC) No 1843/95, - Règlement (CE) n° 1843/95, - Regolamento (CE) n. 1843/95, - Verordening (EG) nr. 1843/95, - Regulamento (CE) nº 1843/95, - Asetus (EY) N :o 1843/95, - Foerordning (EG) nr 1843/95. 2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso possono recare, nella casella 16, l'indicazione di uno o più codici NC compresi nei codici 0201 e 0202 della nomenclatura combinata. Articolo 3 1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto dal 27 settembre al 4 ottobre 1995. 2. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda per: a) i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, oppure b) i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, tutte le sue domande riguardanti il trattino in questione sono irricevibili. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 18 ottobre 1995, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti, suddiviso per quantità richieste e relativi codici di nomenclatura, nonché per paese d'origine dei prodotti. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato del presente regolamento qualora siano state presentate domande di titolo. 4. La Commissione decide al più presto e per i prodotti di cui a ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1, in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano la quantità disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti per ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1. 5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati al più presto possibile. 6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità. Articolo 4 1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95. 2. Tuttavia, per ciò che riguarda i quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo d'importazione vengono riscosse le aliquote intere dei dazi fissati nella TDC. 3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili. 4. In deroga agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 12 ECU/100 kg in peso netto di prodotti e il periodo di validità dei titoli rilasciati scade il 31 dicembre 1995. Articolo 5 I prodotti saranno messi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 3 allegato agli accordi di liberalizzazione degli scambi. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO >INIZIO DI UN GRAFICO> Numero di telefax CE: (32-2) 296 60 27 Applicazione del regolamento (CE) n. 1843/95 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 - CARNI BOVINE DOMANDA DI TITOLI D'IMPORTAZIONE CON RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DEI DAZI TDC Data: Periodo: Stato membro: Paese d'origine Numero d'ordine Richiedente (nome e indirizzo) Quantitativo (in tonnellate) Codice NC Quantitativo totale richiesto Stato membro: telefax: telefono: >FINE DI UN GRAFICO>