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Document 31995R1573

Regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso

GU L 150 del 1.7.1995, p. 53–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1573/oj

31995R1573

Regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 01/07/1995 pag. 0053 - 0057


REGOLAMENTO (CE) N. 1573/95 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1995 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 2 e 4,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1418/76 stabilisce la modalità di calcolo della percentuale di cui sarà maggiorato il prezzo d'acquisto all'intervento valido il giorno dell'importazione, ai fini del calcolo dei dazi all'importazione del riso lavorato; che tale modalità di calcolo tiene conto dei tassi di conversione, delle spese di lavorazione, del valore dei sottoprodotti e dell'importo di protezione dell'industria; che occorre fissare come giorno d'importazione la data di accettazione della dichiarazione da parte dell'autorità doganale di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3254/94 (4),

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 prevede che, al momento dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo, siano applicabili le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo di acquisto all'intervento applicabile al momento dell'importazione maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, di riso Indica o di riso Japonica, nonché ridotto del prezzo all'importazione purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che esistono, nel settore del riso, particolari difficoltà circa la verifica del valore dei prodotti importati; che pertanto un sistema di valori forfettari è il più adeguato ai fini dell'attuazione dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round;

considerando che, ai fini della classificazione delle partite importate, i prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76 devono essere ripartiti in più qualità; che pertanto occorre precisare i numeri di codice della nomenclatura combinata corrispondenti a tali qualità;

considerando che, ai fini del calcolo del dazio all'importazione sulla base del valore forfettario all'importazione, occorre prevedere che siano calcolati dei prezzi rappresentativi caf all'importazione per ciascuna delle qualità definite; che, ai fini della definizione di tali prezzi, devono essere specificate le quotazioni di prezzo delle varie qualità di riso; che pertanto è opportuno definire tali quotazioni;

considerando che, per motivi di chiarezza e di trasparenza, la quotazione di prezzo dei vari tipi di riso indicata nelle pubblicazioni del ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America costituisce una base obiettiva per fissare prezzi rappresentativi all'importazione caf di riso alla rinfusa; che i prezzi rappresentativi sui mercati degli Stati Uniti, della Tailandia o di altri paesi possono essere convertiti in prezzi rappresentativi caf all'importazione aggiungendo i costi di nolo marittimo tra i porti d'origine e un porto comunitario del Nord Europa, questi ultimi costituiscono la destinazione comunitaria per la quale le quotazioni dei noli marittimi sono maggiormente note, più trasparenti e più facilmente disponibili; che pertanto i porti di destinazione da considerare per la Comunità sono quelli del Nord Europa (ARAG);

considerando che, per poter controllare l'evoluzione dei prezzi rappresentativi caf all'importazione così fissati, è opportuno prevedere una verifica settimanale degli elementi che vengono considerati ai fini del loro calcolo;

considerando che, per la fissazione del dazio all'importazione del riso di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, un periodo di due settimane dico controllo dei prezzi rappresentativi caf all'importazione di riso alla rinfusa è adeguato per tener conto delle tendenze del mercato, senza introdurre elementi di incertezza; che, su tale base, i dazi all'importazione di tale prodotto vengono fissati tenendo conto della media dei prezzi rappresentativi caf all'importazione constatata nel corso del suddetto periodo, ogni due settimane, il mercoledì;

considerando che l'applicazione del dazio all'importazione così calcolato può aver luogo nel corso di un periodo di due settimane senza incidere sensibilmente sul prezzo d'importazione, al lordo dei dazi; che tuttavia, qualora per un determinato prodotto non sia disponibile alcuna quotazione durante il periodo di calcolo dei prezzi rappresentativi caf all'importazione oppure qualora, a causa di variazioni improvvise degli elementi da utilizzare ai fini del loro calcolo, tali prezzi rappresentativi caf all'importazione subiscano fluttuazioni molto forti durante il suddetto periodo, occorre prendere misure atte a mantenere la rappresentatività dei prezzi caf all'importazione del prodotto in questione;

considerando che il prezzo sul mercato del riso della varietà Basmati di origine indiana e pachistana si situa generalmente ad un livello superiore a quello del prezzo rappresentativo fissato; che nella campagna 1993/1994 la differenza era di circa 250 ECU/t per il riso Basmati di origine indiana e di circa 50 ECU/t per il riso Basmati di origine pachistana; che occorre pertanto ridurre il dazio all'importazione per dette varietà di riso degli importi succitati, in modo da rispettare il principio enunciato all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 ed adempiere gli impegni internazionali della Comunità; che tale riduzione è applicabile senza inficiare il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3130/91 (2);

considerando che in assenza di quotazione è opportuno continuare ad applicare l'importo del dazio fissato per il periodo precedente e che, in caso di forti fluttuazioni della quotazione o dei costi dei noli marittimi o del tasso di cambio utilizzato per il calcolo del prezzo rappresentativo caf all'importazione del prodotto in questione, è opportuno ristabilire la rappresentatività di tali prezzi mediante un aggiustamento corrispondente alla differenza constatata rispetto alla fissazione in vigore, in modo da tener conto delle variazioni intervenute; che, anche in caso di aggiustamento di tal genere, la scadenza della fissazione successiva rimane invariata;

considerando che, ai fini di adempiere gli impegni internazionali della Comunità, il presente regolamento deve essere applicabile dal 1° luglio 1995;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono quelli applicabili alla data di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 2

Il dazio all'importazione di riso lavorato corrispondente al numero di codice NC 1006 30 è pari al prezzo d'acquisto all'intervento applicabile al momento dell'importazione maggiorato - del 163 % per il riso Indica,

- del 167 % per il riso Japonica e previa deduzione del prezzo all'importazione.

Tuttavia, tale dazio non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 3

1. Ai fini del presente regolamento è considerato come riso Indica il riso di cui ai seguenti numeri di codice NC:

1006 20 17 1006 30 27 1006 20 98 1006 30 48 1006 30 67 1006 30 98.

2. Tutti gli altri prodotti corrispondenti ai numeri di codice 1006 20 e 1006 30 sono considerati come riso Japonica.

Articolo 4

1. I dazi all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 3 sono calcolati ogni settimana, ma sono fissati dalla Commissione, conformemente al metodo specificato all'articolo 5, ogni due settimane, il mercoledì, e applicabili a partire dal giorno successivo.

Tuttavia, se al momento della constatazione della settimana successiva a tale fissazione il dazio all'importazione calcolato differisce, per eccesso o per difetto di 10 ECU/t dal dazio in vigore, la Commissione effettua un aggiustamento corrispondente.

Se il mercoledì previsto per una fissazione dei dazi all'importazione non è giorno lavorativo per la Commissione, la fissazione è effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

Tra due fissazioni periodiche il dazio all'importazione è eventualmente aumentato o diminuito della differenza tra il prezzo d'acquisto all'intervento applicabile il mese della fissazione e quello corrispondente al mese dell'importazione, entrambi maggiorati - dell'80 % per il riso Indica semigreggio,

- del 163 % per il riso Indica lavorato,

- dell'88 % per il riso Japonica semigreggio,

- del 167 % per il riso Japonica lavorato.

2. Il prezzo sul mercato mondiale da considerare ai fini del calcolo del dazio all'importazione corrisponde alla media dei prezzi rappresentativi caf all'importazione settimanali per prodotti alla rinfusa, determinati secondo il metodo di cui all'articolo 5, fissati nel corso delle due settimane precedenti.

3. I dazi all'importazione fissati conformemente alle disposizioni del presente regolamento sono applicabili sino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

Tuttavia, se per un determinato prodotto, nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica in questione, non è disponibile alcuna quotazione dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5, rimane applicabile il dazio all'importazione fissato precedentemente.

Dopo ogni fissazione o aggiustamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i dazi all'importazione e gli elementi considerati per il relativo calcolo.

4. - Il riso Basmati corrispondente ai numeri di codice NC ex 1006 20 17 e ex 1006 20 98 può beneficiare di una riduzione del dazio all'importazione, fissato conformemente al paragrafo 1, di un importo pari a 250 ECU/t per il riso di origine indiana e di un importo pari a 50 ECU/t per il riso di origine pachistana.

- Tale riduzione è operata qualora, al momento dell'immissione in libera pratica, venga presentato un titolo d'importazione il cui rilascio è subordinato alla costituzione di una garanzia e alla presentazione di un certificato di autenticità del prodotto.

- In deroga al disposto dell'articolo 10, lettera a) del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (1), la cauzione da costituire è di 275 ECU/t per il riso Basmati di origine indiana e di 75 ECU/t per il riso Basmati di origine pachistana.

- Il certificato di autenticità è compilato su un modulo secondo il modello riportato nell'allegato II. Esso è rilasciato conformemente al pertinente disposto del regolamento (CEE) n. 81/92 della Commissione (2).

- Gli importi di cui al primo comma del presente paragrafo possono essere modificati in funzione dell'evoluzione del mercato.

Articolo 5

1. Ai fini della determinazione dei prezzi all'importazione del riso di cui all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono presi in considerazione i seguenti elementi per i vari tipi di riso alla rinfusa di cui all'articolo 3:

a) il prezzo caf a Rotterdam,

b) il prezzo rappresentativo sul mercato tailandese,

c) il prezzo rappresentativo sul mercato statunitense,

d) i prezzi rappresentativi su altri mercati,

e) il costo medio del trasporto marittimo tra il porto d'origine, da un lato, e i porti di Anversa, Rotterdam, Amsterdam e Gand, dall'altro.

Il prezzo all'importazione è di norma quello indicato alla lettera a); in sua assenza, però, esso sarà determinato in base agli elementi indicati alle lettere b), c) ed e); i prezzi di cui alla lettera d) saranno utitlizzati solo in mancanza di quelli di cui alle lettere a), b) e c).

Qualora mancassero le quotazioni riguardanti i noli marittimi del trasporto del riso, verranno utilizzate quelle relative ai cereali.

2. I succitati elementi vengono constatati e verificati ogni settimana in base alle fonti e alle qualità di riferimento indicate in allegato. I costi dei noli marittimi sono constatati in base ad informazioni disponibili al pubblico.

Se il prezzo constatato è espresso come prezzo C & F, esso è maggiorato dello 0,75 %.

Articolo 6

I titoli d'importazione rilasciati prima del 1° luglio 1995 ed utilizzati dopo tale data sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7

I regolamenti (CEE) n. 1613/71 (3), (CEE) n. 1881/77 (4) e (CEE) n. 2327/88 (5) della Commissione sono abrogati.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1995 al 31 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

MODELLO B

>INIZIO DI UN GRAFICO>

1 Exporter (Name and full address) 2 Consignee (Name and full address) CERTIFICATE OF AUTHENTICITY B BASMATI RICE for export to the European Community No ORIGINAL issued by (Name and full address of issuing body) 3 Region or place of cultivation 4 FOB value in US dollars 5 Number and date of invoice 6 Marks and numbers - Number and kind of packages - Description of goods 7 Gross weight (kg) 8 Net weight (kg) 9 DECLARATION BY EXPORTER The undersigned declares that the information shown above is correct.

Place and date: Signature:

10 CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY It is hereby certified that the rice described above is BASMATI RICE and that the information shown in this certificate is correct.

Place and date: Signature: Stamp:

11 CERTIFICATION BY COMPETENT CUSTOMS OFFICE OF COUNTRY OF EXPORT Customs formalities for export to the European Economic Community of the rice described above have been completed.

Type, number and date of export document: Name and country of customs office:

Signature: Stamp:

12 FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE COMMUNITY >FINE DI UN GRAFICO>

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