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Document 31995R1300

    Regolamento (CE) n. 1300/95 del Consiglio, del 6 giugno 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 104/76 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi (Crangon crangon), i granchi di mare (Cancer pagurus) e gli scampi (Nephrops norvegicus)

    GU L 126 del 9.6.1995, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1300/oj

    31995R1300

    Regolamento (CE) n. 1300/95 del Consiglio, del 6 giugno 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 104/76 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi (Crangon crangon), i granchi di mare (Cancer pagurus) e gli scampi (Nephrops norvegicus)

    Gazzetta ufficiale n. L 126 del 09/06/1995 pag. 0003 - 0004


    REGOLAMENTO (CE) N. 1300/95 DEL CONSIGLIO del 6 giugno 1995 recante modifica del regolamento (CEE) n. 104/76 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi (Crangon crangon), i granchi di mare (Cancer pagurus) e gli scampi (Nephrops norvegicus)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commisisone,

    considerando che, in seguito all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, nell'elenco delle specie che possono beneficiare dei meccanismi d'intervento dell'organizzazione comune dei mercati è stato inserito il gamberello boreale;

    considerando che la normazione di questo crostaceo riveste particolare importanza per il buon funzionamento del regime dei prezzi di ritiro comunitari;

    considerando inoltre che la definizione di norme comuni di commercializzazione può contribuire in particolare a migliorare la qualità del prodotto interessato; che occorre pertanto stabilire questo tipo di norme per il crostaceo in questione e modificare il regolamento (CEE) n. 104/76 (2);

    considerando che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1995, della modifica del regolamento (CEE) n. 3759/92 conferisce alle organizzazioni di produttori il diritto di fruire, a decorrere da tale data, della partecipazione comunitaria per gli interventi effettuati sul mercato del nuovo prodotto considerato; che occorre pertanto prevedere che il presente regolamento sia applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 104/76 è modificato nel seguente modo:

    1) Il titolo del regolamento è sostituito dal seguente testo:

    « Regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni crostacei ».

    2) All'articolo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente testo:

    « - i gamberetti grigi (Crangon crangon) e i gamberelli boreali (Pandalus borealis) delle sottovoci 0306 23 10, 0306 23 31 o 0306 23 39 della nomenclatura combinata, ».

    3) All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il seguente testo:

    « d) gamberelli boreali (unità/kg):

    cotti in acqua o a vapore - calibro 1: 160 o meno - calibro 2: da 161 a 250;

    freschi o refrigerati - calibro 1: 250 o meno ».

    4) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    « 1. I prodotti di cui all'articolo 1 provenienti dai paesi terzi possono essere ammessi al consumo nella Comunità per essere destinati all'alimentazione umana soltanto:

    a) se sono conformi alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7,

    b) se sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile:

    - del paese d'origine, in caratteri di un'altezza di almeno 20 mm,

    - di una delle seguenti menzioni:

    "Quisquilla", "Camarón" o "Buey de mar" o "Cigala",

    "Hesterejer", "Dybhavsreje" o "Taskekrabber" o "Jomfruhummer",

    "Garnelen", "Tiefseegarnele" o "Taschenkrebse" o "Kaisergranate",

    "Ãêñssaeaaò ãáñssaeaaò", "ãáñssaeaaò ôïõ ÂïññUE" ï "Êáâïýñéá" ï "Êáñáâssaeaaò",

    "Shrimps", "Deep-water prawn" o "Edible crabs" o "Norway lobsters",

    "Crevettes grises", "Crevettes nordiques" o "Crabes tourteaux" o "Langoustines",

    "Gamberetti grigi", "Gamberello boreale" o "Granchi di mare" o "Scampi",

    "Garnalen", "Noorse garnaal" o "Noordzeekrabben" o "Langoestines",

    "Camarão negro", "Camarão árctico" o "Sapateira" o "Lagostim",

    "Hietakatkarapuja", "Pohjanmeren katkarapuja" o "Isotaskurapuja" o "Keisarihummereita",

    "Haestraekor", "Nordhavsraeka" o "Krabba" o "Havskraefta",

    - della categoria di freschezza e della categoria di calibro,

    - del peso netto in chilogrammi della specie contenuta nell'imballaggio,

    - della data di classificazione e della data di spedizione,

    - del nome e dell'indirizzo dello speditore. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Le misure di cui al titolo III, capitolo I del regolamento (CEE) n. 3759/92 possono essere tuttavia adottate in base a quanto si verificherà a partire dal 1° gennaio 1995. In particolare, la compensazione finanziaria di cui all'articolo 12 del succitato regolamento può essere concessa per gli interventi che avranno luogo a partire da tale data.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 1995.

    Per il Consiglio Il Presidente M. BARNIER

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