Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1086

    Regolamento (CE) n. 1086/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che fissa i prezzi minimi all' importazione per taluni frutti rossi originari dell' Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria per la campagna 1995/1996

    GU L 109 del 16.5.1995, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1086/oj

    31995R1086

    Regolamento (CE) n. 1086/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che fissa i prezzi minimi all' importazione per taluni frutti rossi originari dell' Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria per la campagna 1995/1996

    Gazzetta ufficiale n. L 109 del 16/05/1995 pag. 0005 - 0006


    REGOLAMENTO (CE) N. 1086/95 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 1995 che fissa i prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria per la campagna 1995/1996

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1988/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo al regime dei prezzi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria (1), in particolare l'articolo 3,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2140/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria e che fissa i prezzi minimi all'importazione applicabili fino al 30 aprile 1994 (2), definisce i criteri per la fissazione dei prezzi minimi; che è opportuno fissare i prezzi minimi all'importazione per la campagna 1995/1996 in base a tali criteri;

    considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna 1995/1996, i prezzi minimi all'importazione dei prodotti di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 1988/93 originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Romania figurano nell'allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top