Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0845

    REGOLAMENTO (CE) N. 845/95 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall' altra

    GU L 85 del 19.4.1995, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/02/1996; abrog. impl. da 396R0194

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/845/oj

    31995R0845

    REGOLAMENTO (CE) N. 845/95 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall' altra

    Gazzetta ufficiale n. L 085 del 19/04/1995 pag. 0022 - 0023


    REGOLAMENTO (CE) N. 845/95 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1,

    considerando che gli accordi europei con la Bulgaria e la Romania prevedono una riduzione del prelievo all'importazione di taluni formaggi di cui al codice NC 0406, limitatamente a determinati quantitativi;

    considerando che, in attesa dell'entrata in vigore degli accordi europei il 1° febbraio 1995, le disposizioni di quest'ultimo in merito al commercio e alle misure connesse hanno acquistato efficacia in virtù di accordi interinali sul commercio e sulle questioni connesse stipulati tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Bulgaria e la Romania dall'altra;

    considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94 (4), ha adottato le modalità di applicazione del regime previsto dai suddetti accordi;

    considerando che i secondi protocolli aggiuntivi agli accordi interinali sul commercio e sulle misure di accompagnamento e agli accordi europei con la Romania e la Bulgaria (5) si applicano a partire dal 1° gennaio 1995; che, per armonizzare il calendario relativo alle disposizioni commerciali contenute nei suddetti accordi con quello applicabile ai paesi associati del Visegrad, i secondi protocolli aggiuntivi prevedono l'applicazione dei contingenti per il quinto anno a partire dal 1° luglio 1995;

    considerando che per il periodo dal 1994/1995 al 1998/1999 sono stati concessi quantitativi aggiuntivi di prodotti che possono essere importati con il codice NC ex 0406 90 in provenienza dalla Romania e dalla Bulgaria allo scopo di compensare, per la Romania, l'applicazione tardiva di alcune concessioni agricole previste nell'accordo interinale e, per la Bulgaria, il ritardo con cui è entrato in vigore l'accordo interinale; che i suddetti quantitativi aggiuntivi restano di applicazione e, per gli anni 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999, non tengono conto e lasciano impregiudicati eventuali quantitativi ammessi al beneficio di una riduzione del prelievo, a partire dal 1996/1997, da stabilirsi nel quadro degli accordi europei;

    considerando che è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1588/94 per attuare le succitate disposizioni dei secondi protocolli aggiuntivi;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 1588/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

    (2) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

    (3) GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

    (4) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 66.

    (5) GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 22 e 25.

    ALLEGATO

    « ALLEGATO I

    A. Formaggi originari della Romania

    Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione dei prelievi pari al 60 %.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. Formaggi originari della Bulgaria

    Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione dei prelievi pari al 60 %.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top