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Document 31995R0561

    REGOLAMENTO (CE) N. 561/95 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 1995 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d' intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 74/95

    GU L 57 del 15.3.1995, p. 55–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/06/1995; abrogato da 395R1181

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/561/oj

    31995R0561

    REGOLAMENTO (CE) N. 561/95 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 1995 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d' intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 74/95

    Gazzetta ufficiale n. L 057 del 15/03/1995 pag. 0055 - 0059


    REGOLAMENTO (CE) N. 561/95 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 1995 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 74/95

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93 (4), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

    considerando che certi organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni d'intervento; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzinaggio; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

    considerando che, in vista di assicurare una procedura d'appalto regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93;

    considerando che occorre prevedere la costituzione di cauzioni, secondo quanto disposto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84;

    considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93 (7), e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

    considerando che il regolamento (CE) n. 74/95 della Commissione (9) dovrebbe essere abrogato;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

    a) quarti posteriori non disossati:

    - circa 180 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;

    b) quarti anteriori non disossati:

    - circa 228 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;

    c) carni disossate:

    - circa 7 600 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito

    - circa 47 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese

    - circa 6 263 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese.

    2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

    3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

    4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

    5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 22 marzo 1995.

    6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

    7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta deve venir presentata dall'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale figuri il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 5.

    Articolo 2

    1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77 l'offerta o, eventualmente, la domanda d'acquisto:

    a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;

    b) deve essere corredata:

    - dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77;

    - dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

    2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso, il mandatario presenta le offerte o, eventualmente, le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

    3. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consente di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

    Articolo 3

    1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 12 ECU/100 kg.

    2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a:

    - 195 ECU/100 kg per i quarti posteriori non disossati,

    - 135 ECU/100 kg per i quarti anteriori non disossati,

    - 170 ECU/100 kg per le carni disossate.

    Articolo 4

    Ai fini del presente regolamento, 100 kg di quarti posteriori non disossati corrispondono a 64 kg di carne disossata, previa rimozione del filetto e del controfiletto.

    Articolo 5

    Il regolamento (CE) n. 74/95 è abrogato.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

    (3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

    (4) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

    (5) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

    (6) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

    (7) GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

    (8) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

    (9) GU n. L 13 del 19. 1. 1995, pag. 3.

    ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

    Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser

    >SPAZIO PER TABELLA>

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