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Document 31995R0560
Commission Regulation (EC) No 560/95 of 14 March 1995 deducting from the quantitative limits on import of textile products of categories 4 and 5 originating in the People' s Republic of China amounts corresponding to those imported into the Community in circumvention of the Agreement between the European Community and the People' s Republic of China on trade in textile products
Regolamento (CE) n. 560/95 della Commissione, del 14 marzo 1995, che deduce dai limiti quantitativi sulle importazioni di prodotti tessili delle categorie 4 e 5 originari della Repubblica popolare cinese volumi corrispondenti a quelli importati nella Comunità eludendo le disposizioni dell' accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili
Regolamento (CE) n. 560/95 della Commissione, del 14 marzo 1995, che deduce dai limiti quantitativi sulle importazioni di prodotti tessili delle categorie 4 e 5 originari della Repubblica popolare cinese volumi corrispondenti a quelli importati nella Comunità eludendo le disposizioni dell' accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili
GU L 57 del 15.3.1995, p. 53–54
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995
Regolamento (CE) n. 560/95 della Commissione, del 14 marzo 1995, che deduce dai limiti quantitativi sulle importazioni di prodotti tessili delle categorie 4 e 5 originari della Repubblica popolare cinese volumi corrispondenti a quelli importati nella Comunità eludendo le disposizioni dell' accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili
Gazzetta ufficiale n. L 057 del 15/03/1995 pag. 0053 - 0054
REGOLAMENTO (CE) N. 560/95 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 1995 che deduce dai limiti quantitativi sulle importazioni di prodotti tessili delle categorie 4 e 5 originari della Repubblica popolare cinese volumi corrispondenti a quelli importati nella Comunità eludendo le disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3289/94 (2), in particolare l'articolo 15 e l'articolo 17, considerando che, in seguito alle inchieste svolte in conformità delle procedure stabilite nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3030/93, la Commissione ha concluso che alcuni prodotti tessili delle categorie 4 e 5 sono stati importati nella Comunità con dichiarazioni d'origine false e probabilmente eludendo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93; considerando che da ulteriori verifiche, svolte con la collaborazione delle autorità di paesi terzi, è emerso che tali prodotti provenivano dalla Repubblica popolare cinese e che successivamente erano stati trasbordati e importati nella Comunità con false dichiarazioni d'origine; considerando che sono state chieste e che si sono svolte diverse consultazioni con la Repubblica popolare cinese per chiarire la situazione al fine di determinare, tra l'altro in base alle prove documentali presentate dalla Commissione, la vera origine dei prodotti in questione ed eventualmente per raggiungere un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi applicabili alle esportazioni nella Comunità di prodotti originari della Repubblica popolare cinese; considerando che, nel corso delle consultazioni, le autorità cinesi non hanno contestato il fatto che i prodotti in questione provenissero dalla Repubblica popolare cinese, né la conclusione delle autorità comunitarie secondo la quale tali prodotti erano di origine cinese; considerando che, a norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988 e successivamente ampliato e modificato dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato l'8 dicembre 1992, in particolare l'articolo 7, le esportazioni nella Comunità dei prodotti delle categorie 4 e 5 originari della Repubblica popolare cinese devono essere imputate ai limiti quantitativi stabiliti per l'anno nel quale è effettuata la spedizione delle merci e devono essere accompagnate dalla licenza d'esportazione rilasciata dalle autorità cinesi competenti; che tale licenza deve essere presentata alle autorità competenti della Comunità, le quali rilasciano automaticamente al titolare un'autorizzazione d'importazione nella Comunità per il volume di prodotti indicato nella licenza d'esportazione se, previa verifica, risulta che i limiti quantitativi fissati non sono stati esauriti; considerando che, alla luce degli elementi suddetti, vi sono motivi sufficienti per concludere che i prodotti importati con una falsa dichiarazione d'origine sono effettivamente originari della Repubblica popolare cinese, che sono stati importati nella Comunità senza essere imputati ai limiti quantitativi fissati a norma dell'accordo bilaterale e che pertanto sono stati importati nella Comunità eludendo le disposizioni dell'accordo; considerando che a norma dell'accordo bilaterale e del regolamento (CEE) n. 3030/93, in tali circostanze, qualora siano stati presentati elementi di prova incontestabili, la Comunità può dedurre dai limiti quantitativi volumi equivalenti a quelli dei prodotti importati eludendo le disposizioni dell'accordo, se non è stata trovata una soluzione soddisfacente entro un determinato termine; considerando che la Comunità e la Repubblica popolare cinese hanno raggiunto un accordo sul metodo con il quale devono essere effettuati gli adeguamenti che costituisce una soluzione soddisfacente ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3030/93; considerando che è opportuno applicare la soluzione concordata e che a tal fine le quantità convenute devono essere dedotte dai corrispondenti limiti quantitativi; considerando che gli adeguamenti ai limiti quantitativi delle categorie 4 e 5 non devono impedire l'importazione nella Comunità dei prodotti spediti dalla Repubblica popolare cinese prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; considerando che le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dal regolamento (CEE) n. 3030/93, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le quantità specificate nell'allegato del presente regolamento sono dedotte dai corrispondenti limiti quantitativi per le importazioni dei prodotti delle categorie 4 e 5, originari della Repubblica popolare cinese, che sono fissati nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93, secondo quanto è indicato nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Gli adeguamenti di cui all'articolo 1 ai limiti quantitativi applicabili ai prodotti delle categorie 4 e 5, originari della Repubblica popolare cinese, non ostano all'importazione degli stessi prodotti che siano stati spediti nella Comunità europea dalla Repubblica popolare cinese prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1995. Per la Commissione Leon BRITTAN Membro della Commissione (1) GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 85. ALLEGATO Adeguamenti ai limiti quantitativi applicabili nel 1994 e nel 1995 alle importazioni di prodotti tessili di cui alle categorie 4 e 5, originari della Repubblica popolare cinese >SPAZIO PER TABELLA>