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Document 31995R0406

Regolamento (CE) n. 406/95 della Commissione del 27 febbraio 1995 recante modifica del regolamento (CE) n. 1431/94, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio

GU L 44 del 28.2.1995, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2007; abrog. impl. da 32007R1385

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/406/oj

31995R0406

Regolamento (CE) n. 406/95 della Commissione del 27 febbraio 1995 recante modifica del regolamento (CE) n. 1431/94, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 044 del 28/02/1995 pag. 0010 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 406/95 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1995 recante modifica del regolamento (CE) n. 1431/94, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2389/94 (4) ha stabilito le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94;

considerando che, sulla base dell'esperienza acquisita, al fine di evitare speculazioni, è necessario modificare le condizioni di accesso al regime in causa, nonché il ritiro delle domande introdotte dagli operatori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1431/94 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3, lettera a), è sostituito dal seguente:

« a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato almeno 50 t (peso prodotto) od esportato almeno 500 t (peso prodotto), di prodotti di cui ai codici NC 0207, 1602 31 e 1602 39 nel corso di ciascuno dei due anni civili che precedono l'anno di presentazione delle domande di titoli; sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale; ».

2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 4, terzo comma, è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(3) GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.

(4) GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 104.

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