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Document 31995H0198
95/198/EC: Commission Recommendation of 12 May 1995 on payment periods in commercial transactions
95/198/CE: Raccomandazione della Commissione, del 12 maggio 1995, riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali
95/198/CE: Raccomandazione della Commissione, del 12 maggio 1995, riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali
GU L 127 del 10.6.1995, p. 19–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
95/198/CE: Raccomandazione della Commissione, del 12 maggio 1995, riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 10/06/1995 pag. 0019 - 0022
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 1995 riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali (*) (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/198/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, considerando che il Parlamento europeo ha adottato il 21 aprile 1993 una risoluzione sulle comunicazioni della Commissione al Consiglio « Verso un mercato europeo del subappalto » e su « La partecipazione delle PMI agli appalti pubblici nella Comunità » (1), invitando la Commissione a presentare proposte specifiche sul problema dei ritardi di pagamento; considerando che il Comitato economico e sociale ha emesso il 30 giugno 1993 (2) un parere sul « Documento di lavoro della Commissione sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali » (3); considerando che la Commissione ha annunciato nel suo Libro bianco su crescita, competitività e occupazione (4) un'iniziativa riguardante i termini di pagamento; considerando che la Commissione ha adottato il 25 maggio 1994 una comunicazione riguardante l'attuazione di un programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato (5); considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul programma integrato, ha insistito affinché la Commissione presenti proposte per risolvere il problema dei ritardi di pagamento (6); considerando che pesanti oneri amministrativi e finanziari gravano sulle imprese, in particolare su quelle piccole e medie, a causa della lunghezza dei termini di pagamento nelle transizioni commerciali; considerando che i ritardi di pagamento rappresentano un rischio per l'equilibrio finanziario e per la sopravvivenza stessa delle imprese; considerando che si è constatato un deterioramento delle prassi di pagamento nella maggior parte dei paesi della Comunità nel corso degli ultimi anni; considerando che detto deterioramento non è imputabile solamente a fattori congiunturali, bensì riflette anche un'evoluzione strutturale dei rapporti tra imprese; considerando che l'intensificazione degli scambi e della concorrenza nel mercato interno rischia di provocare un allungamento generale dei termini di pagamento nella Comunità; considerando che le differenze esistenti tra gli Stati membri per ciò che riguarda le regole e le prassi di pagamento costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno; considerando che, senza rimettere in causa la libertà contrattuale in materia di determinazione dei termini di pagamento, è opportuno favorire una migliore trasparenza dei termini tra le parti contrattuali, nonché incoraggiarne il rispetto; considerando che una migliore informazione e una migliore formazione delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, in materia di termini di pagamento contribuirebbe ad un miglioramento delle prassi delle imprese in tale campo; considerando che il sistema delle sanzioni per i ritardi di pagamento negli Stati membri deve essere tale da poter, da un lato, scoraggiare i ritardi di pagamento e, dall'altro, riscarcire integralmente delle spese sostenute i creditori vittime dei ritardi; considerando che un sistema di sanzioni può essere dissuasivo solamente se corredato da procedure di ricorso rapide, efficienti e poco onerose per il creditore; considerando che è necessario adottare provvedimenti complementari per migliorare il rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni transfrontaliere; considerando che le autorità e le imprese pubbliche effettuano un considerevole volume di pagamenti alle imprese; che una rigorosa disciplina di pagamento da parte di tali autorità ed imprese avrebbe effetti sull'insieme dell'economia; che un'apertura effettiva degli appalti pubblici alle imprese, in particolare a quelle medie e piccole, richiede un miglioramento di alcune prassi attuali, RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI: Articolo 1 Scopo Gli Stati membri sono invitati ad adottare i provvedimenti giuridici e pratici necessari per far rispettare i termini di pagamento contrattuali nelle transazioni commerciali e per assicurare migliori termini di pagamento negli appalti pubblici. Essi sono in particolare invitati ad adottare i provvedimenti più adeguati, in modo da completare il loro sistema giuridico e amministrativo ai seguenti fini: - rafforzare la trasparenza nei rapporti contrattuali, migliorare la formazione e l'informazione delle imprese ed attenuare gli effetti fiscali dei ritardi di pagamento; - assicurare un risarcimento adeguato in caso di ritardi di pagamento; - garantire appropriate procedure di ricorso; - eliminare le difficoltà peculiari agli scambi transfrontalieri; - migliorare il pagamento nell'ambito degli appalti pubblici. Articolo 2 Trasparenza, informazione e formazione, IVA 1. È opportuno incoraggiare una migliore trasparenza dei termini di pagamento relativi alle transazioni commerciali. A tal fine gli Stati membri sono invitati a: a) favorire, mediante misure appropriate, l'indicazione precisa del termine pertinente, nonché della scadenza stessa del pagamento, nei contratti commerciali, ad esempio mediante un'indicazione sulla fattura. In mancanza di contratto scritto o di chiara indicazione del termine sulla fattura, è opportuno prevedere in via sussidiaria una regola legale semplice e precisa che stabilisca per il contratto il termine, nonché la scadenza del pagamento; b) incoraggiare anche l'indicazione sui documenti commerciali degli sconti o degli aggi eventualmente applicabili in caso di pagamento anticipato o ritardato; c) favorire l'indicazione nei contratti commerciali di un periodo, dopo la ricezione delle merci o la prestazione di un servizio, per la comunicazione, da parte del destinatario o del beneficiario, delle sue eventuali obiezioni sulla qualità o sulla quantità ricevuta. Nella normativa dovrebbe essere prevista una regola sussidiaria da applicare in assenza di una norma contrattuale; d) prevedere, nei bandi di gara o nei capitolati d'appalto, indicazioni precise sui termini e sulle scadenze di pagamento praticati dagli enti appaltanti. 2. Gli Stati membri sono invitati ad incoraggiare le iniziative, pubbliche o private, ivi comprese quelle delle organizzazioni professionali, volte a migliorare l'informazione e la formazione delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, in materia di gestione dei termini di pagamento. Dette iniziative possono in particolare riguardare i seguenti settori: a) consigli e assistenza giuridica in materia di redazione di documenti commerciali e contratti; b) informazione e formazione sulle regole e sulle prassi più adeguate in materia di pagamento per alcune imprese, branche, regioni o paesi, nonché sulle procedure interne o esterne per il recupero dei crediti; c) sviluppo di strumenti pratici per la gestione della tesoreria, segnatamente di natura informatica, e promozione dello scambio elettronico di dati (SED) presso le PMI; d) ricorso alle tecniche di mobilizzazione dei crediti, come la cessione dei crediti d'impresa. 3. Tenuto conto delle specificità delle PMI e in particolare delle conseguenze che i ritardi di pagamento possono avere sulla tesoreria delle stesse, gli Stati membri sono invitati a far sì che dette imprese possano beneficiare di termini più favorevoli nell'ambito della direttiva 77/388/CEE (1), sesta direttiva del Consiglio in materia di IVA. Ciò riguarda la possibilità di: a) differire, almeno per le piccole imprese, il pagamento dell'IVA fino all'incasso del prezzo; b) permettere alle piccole imprese di presentare le loro dichiarazioni IVA a scadenze più lunghe. Articolo 3 Risarcimento in caso di ritardo nei pagamenti È opportuno assicurare condizioni che permettano di risarcire adeguatamente il creditore per i danni subiti a causa di un ritardo nei pagamenti da parte del debitore. A tal fine gli Stati membri sono invitati a: a) riconoscere il diritto dei creditori ad interessi di mora, allorquando il termine contrattuale o legale è stato superato; b) fissare un tasso legale d'interesse di mora, da applicare a titolo sussidiario in assenza di disposizioni contrattuali specifiche, ad un livello sufficientemente dissuasivo per i cattivi pagatori; c) riconoscere, oltre agli interessi di mora, il diritto ad altri risarcimenti per i pregiudizi subiti dal creditore a causa del ritardo di pagamento. Tali risarcimenti riguardano in particolare le spese di natura legale e amministrativa per il ricupero dei crediti. Articolo 4 Procedure di ricorso È opportuno garantire che i creditori vittime di ritardi nei pagamenti abbiano a loro disposizione mezzi di ricorso rapidi, efficaci e poco onerosi per ottenere il pagamento e la riparazione del pregiudizio subito. A tal fine gli Stati membri sono invitati a: a) incoraggiare soluzioni extragiudiziarie delle controversie, che permettano una soluzione rapida, efficace e poco onerosa delle controversie in materia di pagamenti; b) migliorare l'efficacia delle procedure giudiziarie semplificate per la risoluzione delle controversie riguardanti importi limitati. Queste procedure dovrebbero prevedere modalità semplificate e poco onerose per l'introduzione dell'istanza. Le soglie di applicazione di tali procedure dovrebbero essere fissate ad un livello che permetta di coprire un numero non trascurabile di transizioni commerciali. Dovrebbero essere assicurate condizioni efficaci per l'esecuzione delle sentenze emesse nell'ambito di tali procedure semplificate; c) migliorare l'efficacia delle procedure di ricupero accelerate. Queste dovrebbero permettere, con formalità ridotte ed entro termini limitati, di ottenere un titolo esecutivo nel caso in cui un credito non sia contestato. Esse dovrebbero svolgersi in modo accelerato con un minimo di formalità e di oneri finanziari per il creditore ed applicarsi senza limiti quanto all'importo litigioso. Articolo 5 Scambi transfrontalieri È opportuno eliminare le difficoltà peculiari agli scambi transfrontalieri in materia di pagamenti. A tal fine gli Stati membri sono invitati a: a) incoraggiare una migliore informazione e formazione delle imprese in materia di gestione dei termini di pagamento transfrontalieri; b) facilitare le modalità per il ricupero dei crediti transfrontalieri non contestati. In particolare, è opportuno rendere più agevole l'ottenimento di un titolo esecutivo per tali crediti; c) adottare tutti i provvedimenti necessari per facilitare ed accelerare le procedure per la risoluzione delle controversie e l'esecuzione delle sentenze, in caso di ritardi di pagamento transfrontalieri. Articolo 6 Appalti pubblici È opportuno garantire la disciplina in materia di pagamento da parte degli enti appaltanti e delle imprese pubbliche, come definite dalla direttiva 93/38/CEE del Consiglio (1). A tal fine gli Stati membri sono invitati a: a) adottare misure di sensibilizzazione di tutte le autorità interessate, in relazione alle conseguenze dei ritardi di pagamento sulla situazione finanziaria degli operatori economici; b) rispettare un termine di sessanta giorni per i pagamenti nell'ambito degli appalti pubblici, salvi termini più brevi eventualmente in vigore. Gli Stati membri sono invitati ad esaminare in quale misura possano ridurre i termini di pagamento dei poteri pubblici nei confronti delle imprese e in quale misura possano semplificare le regole esistenti in materia; c) istituire procedure amministrative precise e corredate di termini, per garantire una rapidità ottimale dei pagamenti pubblici. In particolare dovrebbero essere fissati dei termini per l'espletamento delle formalità amministrative preliminari ai pagamenti, come le procedure di collaudo nei lavori pubblici; d) eseguire controlli regolari sui termini di pagamento dei poteri pubblici a tutti i livelli. I risultati dei controlli dovrebbero costituire oggetto di una pubblicazione ufficiale; e) prevedere il pagamento, contestualmente al pagamento del capitale, anche degli interessi di mora dovuti in caso di inosservanza dei termini contrattuali imputabile agli enti appaltanti o alle imprese pubbliche. Adeguati controlli dovrebbero assicurare il rispetto di questo principio da parte delle pubbliche autorità; f) adottare disposizioni per assicurare, nell'ambito degli appalti pubblici, il pagamento dei subappaltatori entro termini ragionevoli. Articolo 7 Relazione Per permettere alla Commissione di valutare i progressi compiuti, gli Stati membri sono invitati a presentare entro il 31 dicembre 1997 una relazione alla Commissione sui provvedimenti relativi ai vari elementi della presente raccomandazione. Articolo 8 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995. Per la Commissione Christos PAPOUTSIS Membro della Commissione