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Document 31995D0564
95/564/EC: Council Decision of 22 December 1995 on the implementation of a training programme for professionals in the European audiovisual programme industry (Media II - Training)
95/564/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media II - Formazione)
95/564/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media II - Formazione)
GU L 321 del 30.12.1995, p. 33–38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000
95/564/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media II - Formazione)
Gazzetta ufficiale n. L 321 del 30/12/1995 pag. 0033 - 0038
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1995 relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media II - Formazione) (95/564/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3), (1) considerando che il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles nei giorni 10 e 11 dicembre 1993, ha preso atto del Libro bianco «Crescita, competitività, occupazione» quale riferimento per l'azione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri; che il Libro bianco si esprime a favore di un'impostazione dello sviluppo industriale fondata sulla competitività globale in quanto fattore atto a promuovere la crescita e l'occupazione e afferma, in particolare al capitolo 7, la necessità di adeguare le competenze professionali alle trasformazioni dell'industria e della tecnologia; (2) considerando che il Consiglio europeo, riunito a Corfù nei giorni 24 e 25 giugno 1994, ha preso atto della relazione del Gruppo «Bangemann» intitolata «L'Europa e la società dell'informazione globale - Raccomandazioni al Consiglio europeo», riconoscendo in particolare all'industria dei programmi audiovisivi un'importanza strategica sotto il profilo dei contenuti; (3) considerando che il Consiglio «Industria-Telecomunicazioni» del 28 settembre 1994 ha accolto con favore la comunicazione della Commissione, del 19 luglio 1994, intitolata «Verso la società dell'informazione in Europa: un piano d'azione» e ha ribadito la necessità di migliorare la competitività dell'industria europea dell'audiovisivo; (4) considerando che il Consiglio ha preso atto della comunicazione della Commissione «Una politica di competitività industriale per l'Unione europea», del 1° settembre 1994, nella quale viene dimostrato lo stretto collegamento fra le prospettive di sviluppo delle tecnologie, dei prodotti, dei programmi (in particolare gli audiovisivi), dei servizi e delle reti associate e si ricorda la necessità di innalzare la qualità dei livelli di formazione delle risorse umane, in modo da garantire competitività all'industria europea; (5) considerando che il Consiglio ha preso atto, in data 17 giugno 1994, del Libro verde «Scelte strategiche per potenziare l'industria europea dei programmi audiovisivi»; (6) considerando che la Commissione ha consultato gli operatori del settore sulle scelte tratteggiate nel Libro verde, in particolare organizzando una «Conferenza europea dell'audiovisivo», che si è tenuta a Bruxelles dal 30 giugno al 2 luglio 1994; che da tale consultazione è emersa una forte richiesta a favore di un programma rafforzato di sostegno all'industria europea dell'audiovisivo, in particolare nel settore della formazione; (7) considerando che nella risoluzione del 6 maggio 1994 (4) il Parlamento europeo ha esaminato i problemi dell'audiovisivo dopo la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (5) («Televisione senza frontiere») nell'imminenza dello svolgimento della «Conferenza europea sull'audiovisivo» e che ha ritenuto «che le priorità individuate anche nel corso della discussione sulla modifica del programma MEDIA, cioè i meccanismi di finanziamento, della preproduzione, della distribuzione e della formazione, siano gli obiettivi più importanti da perseguire per dar vita a sistematiche e solide reti europee»; (8) considerando che il 14 settembre 1994 il Comitato economico e sociale ha espresso un parere sul Libro verde e ha dichiarato che programmi impostati su scala europea come MEDIA potrebbero avere un'incidenza positiva sullo sviluppo di strutture di programmi e di mezzi di produzione europei; (9) considerando che la Commissione ha attuato un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995), adottato con decisione 90/685/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995) (1), che comporta in particolare una serie di azioni di formazione intese ad accrescere le competenze degli operatori dell'industria dei programmi audiovisivi; (10) considerando che il Consiglio, nella sessione del 5 novembre 1993, dopo aver preso atto della comunicazione della Commissione del 23 luglio 1993, relativa al rapporto di valutazione del programma MEDIA dopo due anni di attuazione, ha giudicato opportuno studiare le misure necessarie per permettere l'avvio del programma MEDIA II oltre il 1995; (11) considerando che il Consiglio europeo, riunito il 9 e 10 dicembre 1994 a Essen, ha invitato la Commissione a presentare proposte in vista di un nuovo programma MEDIA; (12) considerando che il 6 dicembre 1994 il Consiglio ha adottato la decisione 94/819/CE (2), che istituisce il programma d'azione «Leonardo da Vinci» per l'attuazione di una politica della formazione professionale della Comunità europea; che detta decisione prevede, all'articolo 8, paragrafo 1, che la Commissione curi l'unità di indirizzo tra detto programma e le altre misure comunitarie nel campo della formazione; (13) considerando che è opportuno provvedere ad un adeguato coordinamento con le varie azioni di formazione professionale avviate per il conseguimento degli obiettivi dei Fondi strutturali; (14) considerando che a norma dell'articolo 128, paragrafo 4 del trattato la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nella sua azione in base ad altre disposizioni di detto trattato e che occorre quindi provvedere affinché la partecipazione al presente programma rispecchi la diversità culturale europea; (15) considerando che è necessario tener conto degli aspetti culturali del settore dell'audiovisivo; (16) considerando che l'emergere di un mercato audiovisivo europeo richiede competenze professionali adeguate alle nuove dimensioni che questo mercato ha assunto, con particolare riferimento alla gestione economica e commerciale dell'audiovisivo e all'impiego delle nuove tecnologie nelle fasi della concezione, dello sviluppo, della produzione e della distribuzione delle opere audiovisive; (17) considerando che è opportuno dotare gli operatori delle competenze necessarie a valorizzare al meglio la dimensione del mercato, soprattutto europeo, dei programmi audiovisivi e incoraggiarli a sviluppare progetti rispondenti alle esigenze di tale mercato; (18) considerando che occorre migliorare la valorizzazione del patrimonio audiovisivo europeo e rispondere alle esigenze del mercato dei programmi in tale settore; (19) considerando che la formazione iniziale degli operatori deve comprendere insegnamenti indispensabili a contenuto economico e tecnico e che la rapida evoluzione di queste materie rende particolarmente necessarie azioni di formazione professionale permanente; (20) considerando che è opportuno incoraggiare la creazione di reti dei centri di formazione professionale in modo da facilitare gli scambi di conoscenze e l'elaborazione di moduli di formazione a livello europeo; (21) considerando che il sostegno alla formazione professionale deve tener conto di obiettivi strutturali quali lo sviluppo del potenziale creativo e produttivo nei paesi o regioni la cui capacità di produzione audiovisiva è modesta e/o la cui area geografica e linguistica è limitata e/o lo sviluppo del settore della produzione indipendente e in particolare delle piccole e medie imprese (PMI); (22) considerando che la parità di opportunità è un principio fondamentale nelle politiche dell'Unione europea, di cui occorre tenere conto nell'applicazione del presente programma; (23) considerando che nella presente decisione è inserito un importo di riferimento, a norma del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, per tutta la durata del presente programma, lasciando peraltro impregiudicate le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato; (24) considerando che, nell'osservanza del principio di sussidiarietà, l'azione della Comunità deve appoggiare e completare quelle svolte dalle autorità competenti degli Stati membri; (25) considerando che le misure contemplate dal presente programma sono tutte finalizzate a un obiettivo di cooperazione transnazionale che apporti un valore aggiunto alle iniziative attuate dagli Stati membri o dagli operatori del settore della formazione, nell'osservanza del suddetto principio della sussidiarietà, (26) considerando che occorrerebbe proseguire ed accentuare l'apertura del programma MEDIA alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), in base alle condizioni stabilite nei protocolli addizionali degli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi, nonché alla partecipazione di Cipro, Malta e degli Stati EFTA membri dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari secondo le stesse regole applicate agli Stati EFTA, secondo le procedure da concordare con tali paesi; che il presente programma dovrebbe peraltro essere aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano concluso accordi contenenti clausole in materia audiovisiva; che le modalità di siffatta partecipazione o cooperazione dovrebbero essere definite dalle parti interessate a tempo debito; (27) considerando che è auspicabile coordinare le attività previste dal programma con quelle svolte da organizzazioni internazionali quali il Consiglio d'Europa; (28) considerando che il sostegno comunitario va accordato sulla base di una valutazione a priori, di un controllo e di una valutazione a posteriori, DECIDE: Articolo 1 La presente decisione istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e fino al 31 dicembre 2000, un programma di formazione professionale, in prosieguo denominato «programma». Tale programma, che appoggia e completa le azioni degli Stati membri, pur rispettando pienamente la responsabilità di questi ultimi per quanto concerne il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale e la diversità culturale dei paesi e delle regioni, esclusa qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, intende dotare gli operatori dell'industria audiovisiva delle competenze necessarie affinché possano valersi pienamente della dimensione europea del mercato e dell'utilizzazione delle nuove tecnologie. Articolo 2 Nell'ambito di quanto descritto all'articolo 1, il programma si prefigge gli obiettivi seguenti: 1) rispondere alle esigenze dell'industria e favorirne la competitività migliorando la formazione professionale, iniziale e specialmente permanente degli operatori dell'audiovisivo con l'apporto delle conoscenze e competenze necessarie perché tengano conto del mercato europeo e degli altri mercati, in particolare nei settori: - della gestione economica e commerciale, comprese le norme giuridiche pertinenti; - dell'impiego e sviluppo di nuove tecnologie per la produzione di programmi audiovisivi ad alto valore aggiunto commerciale e artistico, a completamento di una formazione di mestieri nei settori del suono e dell'immagine; - tecniche di scrittura di sceneggiature. Sostenendo lo sviluppo delle imprese e dei progetti (nuovi programmi o valorizzazione del patrimonio audiovisivo) nonché delle prassi imprenditoriali comuni, tale obiettivo terrà conto della componente transnazionale. 2) Incoraggiare la cooperazione e gli scambi di «know how» attraverso la creazione di reti fra i soggetti che operano nel campo della formazione: gli enti di formazione, il settore professionale e le imprese, e attraverso lo sviluppo della formazione dei formatori. Per la realizzazione degli obiettivi definiti al primo comma, punti 1) e 2), si dovrà riservare una particolare attenzione alle specifiche esigenze dei paesi con scarsa capacità di produzione e/o con un'area linguistica e geografica limitata, nonché allo sviluppo di un settore di produzione e di distribuzione europee indipendenti, specialmente delle piccole e medie imprese (PMI). Articolo 3 I beneficiari di un sostegno comunitario che partecipano alla realizzazione delle azioni definite nell'allegato devono assicurare una parte sostanziale del finanziamento (pari almeno al 50 %). In casi eccezionali, debitamente giustificati, tale percentuale potrà essere ridotta fino al 25 %. Il finanziamento comunitario è determinato in funzione dei costi e della natura di ciascuna delle azioni previste. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è di 45 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Articolo 4 1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma, secondo le modalità previste nell'allegato. In tale compito essa è assistita da un comitato composto di due rappresentanti per ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato, per ottenerne il parere, un progetto delle misure da adottare riguardante: - le modalità di esecuzione delle azioni previste in allegato; - il contenuto degli inviti a sottoporre proposte, la definizione dei criteri delle procedure per l'approvazione e la selezione dei progetti, nonché la scelta finale delle organizzazioni intermedie; - le questioni riguardanti la ripartizione interna annua del programma; - le modalità di controllo e valutazione delle azioni. Peraltro, il rappresentante della Commissione sottopone parimenti all'esame del comitato, per ottenerne il parere, qualsiasi assegnazione di fondi comunitari superiore a 200 000 ecu all'anno. Tale limite potrà essere rivisto dal comitato in base all'esperienza. 3. Il comitato formula un parere su tale progetto entro il termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere espresso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso: - la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di due mesi; - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente. 4. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione relativa all'applicazione del programma. Il comitato esprime il suo parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. Il rappresentante della Commissione informa il comitato, in tempo utile e a scadenze periodiche, dei contributi finanziari concessi nel quadro del programma (importi, durata, ripartizione, beneficiari). Articolo 5 Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), in base alle condizioni stabilite nei protocolli addizionali degli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi. Il programma è aperto alla partecipazione di Cipro, di Malta e degli Stati EFTA membri dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate agli Stati EFTA, secondo le procedure da concordare con tali paesi. È altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano concluso accordi di cooperazione contenenti clausole sugli audiovisivi. Le modalità di detta partecipazione o cooperazione sono definite dalle parti interessate a tempo debito. Articolo 6 1. La Commissione garantisce la valutazione a priori, il controllo dell'esecuzione e la valutazione a posteriori delle azioni previste dalla presente decisione. 2. I beneficiari selezionati presentano annualmente una relazione alla Commissione. 3. Una volta realizzati i progetti, la Commissione valuta il modo in cui gli stessi sono stati eseguiti e le loro conseguenze, per determinare se gli obiettivi iniziali siano stati conseguiti. 4. Dopo due anni e sei mesi dall'attuazione del programma ed entro i sei mesi successivi a tale periodo, la Commissione, dopo aver adito il comitato secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale un rapporto di valutazione dei risultati ottenuti, eventualmente corredato di misure di adeguamento del programma. Tale rapporto mette in particolare evidenza la creazione di valore aggiunto e l'impatto socioeconomico sulla base del sostegno finanziario concesso dalla Comunità. 5. Al termine dell'esecuzione del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione e sui risultati del programma. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA SERNA (1) GU n. C 108 del 29. 4. 1995, pag. 4. (2) GU n. C 256 del 2. 10. 1995, pag. 24. (3) Parere del Parlamento europeo del 16 giugno 1995 (GU n. C 166 del 3. 7. 1985, pag. 200), posizione comune del Consiglio del 10 luglio 1995 (GU n. C 281 del 25. 10. 1995, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 1985 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 561. (5) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23. (1) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 37. (2) GU n. L 340 del 29. 12. 1994, pag. 8. ALLEGATO 1. AZIONI DA REALIZZARE Il programma, sostenendo e completando le azioni degli Stati membri, mira a consentire agli operatori del settore di adeguarsi alla dimensione del mercato dell'audiovisivo, soprattutto europeo, promuovendo la formazione professionale in materia nel settore della gestione economica e commerciale, comprese le norme giuridiche, nonché in quello delle nuove tecnologie (compresa la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio filmico e audiovisivo europeo). Le azioni proposte riguardano la formazione professionale iniziale e particolarmente la formazione professionale permanente. 1.1. Formazione nella gestione economica e commerciale Questa formazione intende sviluppare la capacità degli operatori di cogliere e valorizzare la dimensione europea nei settori dello sviluppo, della produzione e della distribuzione/diffusione dei programmi audiovisivi. Le azioni proposte si prefiggono gli obiettivi seguenti: - promuovere l'elaborazione e l'aggiornamento di moduli di formazione in materia di gestione, a complemento delle azioni degli Stati membri; - incoraggiare l'integrazione di questi moduli di formazione nelle azioni di formazione condotte dagli istituti di formazione, dal settore professionale e dalle imprese; - mettere in rete le azioni di formazione, facilitare gli scambi di allievi/operatori del settore concedendo borse di studio, organizzando tirocini in imprese operanti in altri Stati membri e contribuendo alla formazione dei formatori e in particolare all'insegnamento a distanza, favorendo gli scambi e le compartecipazioni con i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione e/o con un'area linguistica e geografica limitata. 1.2. Formazione nelle nuove tecnologie Questa formazione intende sviluppare negli operatori del settore la capacità di utilizzare tecniche avanzate di creazione audiovisiva, in particolare nell'area dell'animazione, dell'infografica, delle applicazioni multimediali e dell'interattività. Le azioni proposte hanno gli obiettivi indicati in appresso: - promuovere l'elaborazione e l'aggiornamento di moduli di formazione nelle nuove tecnologie audiovisive, a complemento delle azioni degli Stati membri; - incoraggiare l'integrazione di questi moduli di formazione nelle azioni condotte dagli istituti di formazione, dal settore professionale e dalle imprese; - mettere in reti le azioni di formazione, facilitare gli scambi di formatori e di allievi/operatori del settore concedendo borse di studio, organizzando tirocini in imprese operanti in altri Stati membri e contribuendo alla formazione dei formatori e in particolare all'insegnamento a distanza, favorendo gli scambi e le compartecipazioni con i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione e/o con un'area linguistica o geografica limitata. 2. PROCEDURA DI ATTUAZIONE 2.1. Metodologia Per la realizzazione del programma, la Commissione opererà in stretta collaborazione con gli Stati membri. Essa consulterà altresì i partner interessati. Garantirà che la partecipazione degli operatori del settore rispecchi in modo equilibrato la diversità culturale europea. Incoraggerà la collaborazione degli istituti di formazione, del settore professionale e delle imprese con gli ideatori di moduli fin dalla fase di elaborazione. Faciliterà l'accoglienza dei tirocinanti, in particolare di quelli provenienti da paesi e regioni con scarsa capacità di produzione e/o con un'area linguistica o geografica limitata. 2.2. Contributo comunitario I finanziamenti della Comunità intendono sostenere gli sforzi dei suoi referenti nazionali per integrare i cicli di formazione già operanti con moduli di formazione in materia di gestione e nelle nuove tecnologie. Il finanziamento comunitario fino al 50 % (che in casi eccezionali, debitamente giustificati, può essere aumentato fino al 75 %) dei costi totali di formazione si iscrive nel quadro di un finanziamento comune con partner pubblici e/o privati. La procedura di cui all'articolo 4 si applica per determinare: - la destinazione dei finanziamenti a ciascun tipo di azioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 del presente allegato; e - il contributo comunitario ai costi dei vari progetti selezionati mediante inviti a presentare proposte. Gli ideatori di moduli e i centri di formazione che li integrano verranno scelti attraverso bandi di gara. 2.3. Applicazione La Commissione attua il programma secondo la procedura di cui all'articolo 4. 2.3.1. Per la realizzazione del programma, soprattutto per la selezione tecnica dei progetti, il controllo e la valutazione dei progetti che beneficiano di finanziamenti del programma, la Commissione farà in modo di disporre delle competenze di esperti riconosciuti del settore audiovisivo nel campo della formazione professionale. A tal fine essa può, se necessario, ricorrere a organizzazioni intermedie che, sulla base della loro esperienza professionale, le forniranno assistenza tecnica e formuleranno proposte riguardanti la scelta dei beneficiari, fatte salve altre modalità di selezione. Tali organizzazioni saranno scelte mediante inviti a presentare proposte e seguendo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2. La Commissione provvede alla selezione definitiva dei beneficiari di finanziamenti del programma in base a quanto dispone l'articolo 4, paragrafo 2. D'altro canto la Commissione e gli Stati membri organizzano lo scambio reciproco delle informazioni utili per l'attuazione del programma e adottano le disposizioni necessarie, in particolare attraverso la prosecuzione delle attività dei MEDIA-desk, per assicurare la promozione del programma e per incoraggiare la massima partecipazione di operatori del settore alle sue azioni, nonché per assicurare un contatto permanente con i vari organismi di sostegno degli Stati membri, ai fini della complementarità delle azioni del presente programma con le misure nazionali di sostegno.