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Document 31995D0540

    95/540/CE: Decisione del Consiglio, del 7 dicembre 1995, riguardante la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco siglato a Bruxelles il 13 novembre 1995

    GU L 306 del 19.12.1995, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/540/oj

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    31995D0540

    95/540/CE: Decisione del Consiglio, del 7 dicembre 1995, riguardante la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco siglato a Bruxelles il 13 novembre 1995

    Gazzetta ufficiale n. L 306 del 19/12/1995 pag. 0001 - 0004


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 1995 riguardante la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco siglato a Bruxelles il 13 novembre 1995 (95/540/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

    visto l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (1), firmato a Bruxelles il 15 maggio 1992, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che la Comunità e il Regno del Marocco hanno avviato i negoziati previsti all'articolo 15, paragrafo 3 dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco del 1992;

    considerando che, in seguito a tali negoziati, la Comunità e il Regno del Marocco hanno siglato un nuovo accordo sulle relazioni reciproche in materia di pesca marittima (3), il quale concede ai pescatori comunitari possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco;

    considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b), dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, il Consiglio deve determinare le modalità appropriate affinché, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi, gli interessi di Ceuta e Melilla siano interamente o parzialmente presi in considerazione; che occorre determinare tali modalità per il caso di specie;

    considerando che, ai fini di una gestione efficace delle possibilità di pesca di cui la Comunità dispone nella zona di pesca del Marocco, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

    considerando che le attività di pesca contemplate dalla presente decisione sono soggette alle pertinenti misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (4);

    considerando che, per garantire l'applicazione delle disposizioni dell'accordo, gli Stati membri devono verificare che gli armatori assolvano i loro obblighi e devono fornire alla Commissione tutte le informazioni appropriate;

    considerando che, in base al regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative all'autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di pesca (5), e in base al regime convenuto nel quadro dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, lo Stato membro di bandiera e la Commissione devono accertarsi che le domande di licenza di pesca siano conformi a tali regimi e alle disposizioni comunitarie vigenti;

    considerando che, per evitare una lunga interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, le due parti hanno inoltre siglato uno scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo a decorrere dal 1° dicembre 1995; che è pertanto indispensabile concludere al più presto detto scambio di lettere, in attesa della conclusione dell'accordo sulla base dell'articolo 43 e dell'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma del trattato,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, in appresso denominato «l'accordo».

    Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Per tener conto degli interessi di Ceuta e Melilla, il presente accordo e, per quanto necessario alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera spagnola che a Ceuta e Melilla sono registrati a titolo permanente nei registri delle autorità competenti sul piano locale («registros de base»), in base a quanto specificato nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicati negli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (6).

    Articolo 3

    Le possibilità di pesca derivanti dall'applicazione provvisoria dell'accordo sono ripartite come indicato nella tabella dell'allegato.

    Qualora, in una determinata categoria di pesca, le domande di licenza presentate da uno Stato membro siano inferiori al volume di cattura ad esso assegnato, la Commissione autorizza anche gli armatori degli altri Stati membri ad inoltrare domande di licenza.

    Poiché le licenze di pesca per la categoria navi tonniere hanno validità annuale, la ripartizione delle possibilità di pesca non utilizzate avrà luogo al momento dell'inoltro delle domande nel primo trimestre di ogni anno civile.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri:

    a) verificano la concordanza tra i dati iscritti nei formulari «domande di licenza» di cui all'appendice 1 dell'allegato I dell'accordo e i dati iscritti nello schedario delle navi da pesca comunitarie di cui al regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (7), e comunicano alla delegazione della Commissione europea in Marocco, in appresso denominata «la delegazione», ogni modifica di tali dati constatata nelle domande di licenza successive.

    Verificano parimenti che le altre informazioni necessarie per la compilazione delle licenze siano corrette;

    b) trasmettono le domande di licenza alla delegazione, due giorni lavorativi prima del termine indicato al punto B.1.1 dell'allegato I dell'accordo.

    Non appena rilasciate dalle autorità marocchine, le licenze verranno trasmesse alle rappresentanze degli Stati membri a Rabat;

    c) forniscono mensilmente alla delegazione l'elenco delle navi la cui licenza è stata sospesa, indicando, per singolo porto, la data di deposito della licenza e la data della sua restituzione;

    d) trasmettono alla Commissione, anteriormente al 30 giugno 1996, in forma riassuntiva, i rapporti redatti a seguito dei controlli di cui al capitolo IV, punto 2 dell'allegato II dell'accordo. I riassunti devono precisare i controlli effettuati, i risultati ottenuti e le misure adottate in conseguenza;

    e) trasmettono mensilmente alla delegazione una copia dei rapporti degli osservatori scientifici di cui al capitolo V, punto 3.v dell'allegato II dell'accordo.

    Segnalano alla Commissione, anteriormente al 30 giugno 1996, le infrazioni accertate in base alle indicazioni contenute nei suddetti rapporti, nonché le misure adottate in conseguenza di tali infrazioni.

    Inseriscono i dati scientifici contenuti nei rapporti in una base dati elettronica, cui la Commissione ha accesso;

    f) trasmettono contemporaneamente alla delegazione e alle competenti autorità marocchine una copia della comunicazione riguardante le missioni d'ispezione di cui al capitolo VI, punto 4 dell'allegato II dell'accordo, nonché, se del caso, una copia della notifica riguardante la partecipazione di un osservatore.

    Trasmettono alla delegazione una copia dei rapporti redatti dall'osservatore della parte comunitaria di cui al capitolo VI, punto 3 dell'allegato II dell'accordo riguardante la mutua osservazione dei controlli a terra;

    g) adottano le disposizioni necessarie per prendere i provvedimenti adeguati ed avviare le procedure amministrative previste al capitolo V, punto 4 dell'allegato II dell'accordo.

    Articolo 5

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, al fine d'impegnare la Comunità.

    Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1995.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. SOLANA

    (1) GU n. L 407 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (3) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

    (4) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

    (5) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 13.

    (6) GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3902/89 (GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 5).

    (7) GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5.

    ALLEGATO

    Ripartizione provvisoria delle possibilità di pesca tra Stati membri

    >SPAZIO PER TABELLA>

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