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Document 31995D0390
95/390/EC: Commission Decision of 21 September 1995 fixing the Community financial contribution to the implementation of a fifth programme for the exchange of officials competent for veterinary matters
95/390/CE: Decisione della Commissione, del 21 settembre 1995, che stabilisce l' entità del contributo finanziario della Comunità per la realizzazione del quinto programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario
95/390/CE: Decisione della Commissione, del 21 settembre 1995, che stabilisce l' entità del contributo finanziario della Comunità per la realizzazione del quinto programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario
GU L 234 del 3.10.1995, p. 39–42
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1996
95/390/CE: Decisione della Commissione, del 21 settembre 1995, che stabilisce l' entità del contributo finanziario della Comunità per la realizzazione del quinto programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario
Gazzetta ufficiale n. L 234 del 03/10/1995 pag. 0039 - 0042
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 1995 che stabilisce l'entità del contributo finanziario della Comunità per la realizzazione del quinto programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario (95/390/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 34, paragrafo 6, considerando che, nel quadro della nuova strategia relativa ai controlli veterinari, l'attuazione di programmi di scambio di funzionari competenti nel settore risulta importante per favorire l'instaurazione di rapporti di maggior fiducia tra i servizi veterinari; considerando che il Consiglio ha previsto, all'articolo 22 della direttiva 90/675/CEE, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, Finlandia e Svezia, ed all'articolo 21 della direttiva 91/496/CEE, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (4), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, Finlandia e Svezia, l'organizzazione di programmi di scambio per i funzionari abilitati ad effettuare controlli sui prodotti e sugli animali vivi provenienti dai paesi terzi; considerando opportuno tener conto dei risultati e dell'esperienza derivanti dalla realizzazione dei precedenti programmi di scambi e in special modo l'ultimo, effettuato in forza della decisione 94/642/CE della Commissione (5); considerando opportuno prevedere un contributo finanziario della Comunità destinato a sostenere l'attuazione di questo quinto programma; considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario definito in allegato beneficia di un contributo finanziario della Comunità. Articolo 2 1. Gli Stati membri designano le autorità responsabili del programma di scambio. 2. Gli Stati membri d'origine: - continuano a retribuire i propri funzionari per la durata del programma di scambio; - si fanno carico, conformemente alle disposizioni nazionali, delle spese di soggiorno per i loro funzionari; le autorità degli Stati membri hanno cura che le spese di soggiorno dei loro funzionari siano adeguate alla situazione dello Stato membro ospitante; - assumono, conformemente alle disposizioni nazionali, le spese di trasferta corrispondenti ad un viaggio di andata e ritorno tra il luogo d'origine e il luogo di destinazione, nonché le spese di trasferta, nello Stato membro ospitante, tra il luogo in cui vengono fornite le informazioni di cui al paragrafo 3, secondo trattino ed il primo servizio o posto di ispezione assegnato e tra quest'ultimo ed il secondo servizio o posto d'ispezione assegnato e ogni altro tragitto effettuato per i bisogni della presente decisione con mezzi di trasporto in comune; - provvedono, ove necessario, a che venga impartita un'adeguata formazione linguistica ai funzionari in questione; - prima della partenza, informano i loro funzionari sulle condizioni finanziarie, nonché sulla natura e l'organizzazione dei loro programmi di scambi. 3. Gli Stati membri ospitanti: - prendono le disposizioni necessarie per l'inserimento dei funzionari ospitati; - provvedono a che questi ultimi vengano informati circa l'organizzazione generale e le procedure di controllo, alla luce della normativa comunitaria e di quella nazionale. Articolo 3 1. La partecipazione finanziaria della Comunità copre le spese sostenute dagli Stati membri d'origine, menzionate all'articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo trattino. Essa copre altresì le spese degli Stati membri d'origine sostenute a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, quarto trattino, entro un massimale di 1 500 ECU per funzionario che riceve una formazione linguistica. 2. Gli Stati membri possono beneficiare di un anticipo pari al 50 % della partecipazione finanziaria della Comunità, a condizione di presentare alla Commissione, anteriormente al 1° ottobre 1995, una dichiarazione dell'autorità competente di cui all'articolo 2, paragrafo 1 attestante che le spese previste nell'articolo 2 sono state effettivamente sostenute conformemente alla normativa nazionale. Articolo 4 1. La Commissione rifonde agli Stati membri le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1 su presentazione dei documenti giustificativi anteriormente al 30 aprile 1996. 2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare: - le generalità del funzionario scambiato, - il rapporto dell'autorità competente menzionata all'articolo 5, paragrafo 1, - una dichiarazione dello Stato membro ospitante, - un elenco delle fatture relative alle spese sostenute dallo Stato membro d'origine, - una copia della normativa nazionale vigente nello Stato membro d'origine, relativa alle spese considerate nel programma di scambio, - un elenco delle fatture relative alle spese per la formazione linguistica sostenute dallo Stato membro d'origine. Tali fatture potranno essere richieste dalla Commissione in occasione di ogni eventuale controllo. Articolo 5 1. Anteriormente al 31 maggio 1996, la Commissione redigerà un bilancio tecnico e finanziario, sulla base delle relazioni prestate anteriormente al 30 aprile 1996 dalle autorità degli Stati membri responsabili per il coordinamento. Le relazioni conterranno una sezione dedicata alle osservazioni dei funzionari che hanno partecipato al programma di scambio. 2. L'esperienza acquisita verrà valutata al fine di migliorare ed approfondire i programmi successivi. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31. (3) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. (5) GU n. L 248 del 23. 9. 1994, pag. 28. ALLEGATO I. PRINCIPI GENERALI 1. In linea generale, i funzionari da prendere in considerazione saranno veterinari, addetti a controlli su prodotti e animali vivi. In ogni caso essi dovranno aver maturato un'esperienza in materia di controlli, anche nella loro organizzazione. 2. Nello Stato membro ospitante i funzionari svolgeranno un ruolo di osservatori in un posto di controllo di prodotti e/o di animali vivi, fatte salve mansioni materiali eventualmente assegnate dal capo posto ed eseguite sotto la responsabilità di quest'ultimo. Tuttavia, le autorità dello Stato membro ospitante potranno, di concerto con le autorità dello Stato membro di origine, decidere che i funzionari svolgano la loro attività nel servizio che li ospita; a tal fine questi ultimi sono autorizzati ad espletare le mansioni corrispondenti ai compiti loro affidati. In tal caso, e per la durata dello scambio, la responsabilità civile del funzionario straniero nell'esercizio delle sue funzioni è assimilata a quella dei funzionari dello Stato membro ospitante. I funzionari saranno soggetti alle consuete norme di riservatezza ed alle misure disciplinari vigenti nel posto di assegnazione. Essi assumeranno un impegno formale in tal senso. II. DURATA 1. Il periodo di scambi inizierà verso il 1° ottobre 1995 e terminerà non oltre il 31 marzo 1996. 2. La durata del programma di scambio è di 3 settimane, compreso il periodo d'informazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino. Il programma di scambio comprenderà l'assegnazione a due posti d'ispezione. III. TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI FUNZIONARI >SPAZIO PER TABELLA>