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Document 31995D0306

    95/306/CE: Decisione della Commissione, del 19 luglio 1995, concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui «Laboratoire des médicaments vétérinaires», Fougères, Francia

    GU L 185 del 4.8.1995, p. 57–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/07/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/306/oj

    31995D0306

    95/306/CE: Decisione della Commissione, del 19 luglio 1995, concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui «Laboratoire des médicaments vétérinaires», Fougères, Francia

    Gazzetta ufficiale n. L 185 del 04/08/1995 pag. 0057 - 0057


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1995 concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui « Laboratoire des médicaments vétérinaires », Fougères, Francia (95/306/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 28,

    considerando che, ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della decisione 91/664/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che designa i laboratori comunitari di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze (3), il « Laboratoire des médicaments vétérinaires », Fougères, Francia, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui indicati nell'allegato I, gruppo A.III.a) della direttiva 86/469/CEE del Consiglio (4), ad eccezione dei sulfonammidi;

    considerando che tutte le mansioni che devono essere espletate dal laboratorio di riferimento sono specificate all'articolo 1 della decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989, che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento comunitari previsti dalla direttiva 86/469/CEE relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche (5);

    considerando che, conformemente alla decisione 93/461/CEE della Commissione (6), è stato stipulato un contratto tra la Comunità europea e il « Laboratoire des médicaments vétérinaires »; che la Comunità, con la decisione 94/490/CE della Commissione (7), ha concesso un aiuto finanziario complementare per un periodo di un anno; che è opportuno prorogare ancora una volta il contratto iniziale e prevedere un contributo complementare per consentire al laboratorio di riferimento di continuare ad espletare le mansioni e i compiti specificati nella decisione 89/187/CEE;

    considerando che l'aiuto finanziario della Comunità è concesso per un periodo supplementare di un anno; che detto aiuto sarà riesaminato, in vista di un'eventuale proroga, prima della scadenza di tale periodo;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Comunità concede al laboratorio comunitario di riferimento « Laboratoire des médicaments vétérinaires », di cui all'articolo 1 della decisione 91/664/CEE, un secondo aiuto finanziario complementare dell'importo massimo di 400 000 ECU.

    Articolo 2

    1. Ai fini del disposto dell'articolo 1, il contratto menzionato nella decisione 93/461/CEE è prorogato per la seconda volta di un anno.

    2. Il direttore generale della direzione generale Agricoltura della Commissione è autorizzato a firmale la clausola addizionale al contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.

    3. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo le modalità previste nel contratto di cui alla decisione 93/461/CEE.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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