Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0232

    95/232/CE: Decisione della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone

    GU L 154 del 5.7.1995, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2003: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/232/oj

    31995D0232

    95/232/CE: Decisione della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone

    Gazzetta ufficiale n. L 154 del 05/07/1995 pag. 0022 - 0025


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1995 concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone (95/232/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12 bis,

    considerando che la direttiva 69/208/CEE non stabilisce condizioni specifiche per le sementi di ibridi di colza e di ravizzone; che inoltre, per il materiale non ufficialmente ammesso nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ivi concluse le associazioni varietali, la stessa direttiva non stabilisce condizioni specifiche né autorizza la certificazione e la commercializzazione del materiale stesso;

    considerando che, in base a elementi iniziali, si è asserita l'opportunità di stabilire condizioni specifiche per le sementi di ibridi di colza e di ravizzone;

    considerando che analogamente si è asserito che occorreva ora ammettere la certificazione e la commercializzazione di sementi di associazioni varietali e che, di conseguenza, occorre stabilire condizioni specifiche per le sementi di tali associazioni varietali;

    considerando che queste asserzioni non possono ancora essere confermate a livello comunitario in base alle informazioni disponibili;

    considerando che è quindi utile organizzare un esperimento temporaneo in determinate condizioni allo scopo di stabilire le condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone;

    considerando che occorre specificare le condizioni di tale esperimento in modo da raccogliere il maggior numero possibile di informazioni a livello comunitario allo scopo di giungere a conclusioni appropriate circa eventuali futuri adeguamenti delle disposizioni comunitarie;

    considerando che, ai fini di detto esperimento, gli Stati membri devono essere esonerati da certi obblighi imposti dalla direttiva 69/208/CEE;

    considerando che le misure dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. È organizzato un esperimento temporaneo a livello comunitario alle condizioni specificate nell'allegato, allo scopo di stabilire le condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza (Brassica napus L.) e di ravizzone [Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs] per la certificazione e la commercializzazione di cui alla direttiva 69/208/CEE.

    2. Qualsiasi Stato membro può partecipare all'esperimento.

    Articolo 2

    Ai fini della presente decisione, si intende per:

    - « associazione varietale », un'associazione di sementi certificate di una determinata varietà ibrida maschiosterile, ufficialmente ammessa a norma della direttiva 70/457/CEE del Consiglio (2), con sementi certificate di una o più determinate varietà impollinatrici, egualmente ammesse, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione dell'« ibrido impollinatore-dipendente » e dell'« impollinatore »; tale combinazione deve essere stata notificata all'autorità di certificazione;

    - « ibrido impollinatore-dipendente », il componente maschiosterile dell'« associazione varietale »;

    - « impollinatore », il componente che emette polline nell'« associazione varietale ».

    Articolo 3

    Le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone possono essere commercializzate nella Comunità purché rispondano alle condizioni e ai requisiti stabiliti nell'allegato.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri partecipanti all'esperimento sono esentari dall'osservanza della direttiva 69/208/CEE per quanto concerne le coltivazioni precedenti, l'identità e la purezza varietale, l'isolamento della coltura, il numero di ispezioni in campo e l'etichettura, fatto salvo il disposto dell'articolo 3 della stessa direttiva.

    2. Nel caso di sementi di associazioni varietali di colza e di ravizzone, gli Stati membri partecipanti all'esperimento sono inoltre esentati dell'osservanza dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 69/208/CEE per quanto concerne il requisito dell'appartenenza delle sementi ad una varietà inclusa nel catalogo comune delle varietà o nel catalogo nazionale delle varietà, nonché dagli obblighi delle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 69/208/CEE per quanto concerne l'omogeneità delle partite.

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri informano la Commissione circa la loro decisione di partecipare o meno all'esperimento.

    2. Ogni Stato membro partecipante invia alla Commissione e agli altri Stati membri, entro la fine di ogni anno, relazioni annuali sui risultati dell'esperimento.

    3. L'esperimento termina il 31 dicembre 1997.

    4. L'allegato può essere riesaminato nel corso dell'esperimento alla luce delle informazioni raccolte, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20 della direttiva 69/208/CEE.

    5. Gli Stati membri possono decidere di cessare di partecipare all'esperimento prima del 31 dicembre 1997, qualora ritengano che la realizzazione dello stesso possa compromettere la qualità delle sementi. Essi ne informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    ALLEGATO

    CONDIZIONI E REQUISITI

    1. Condizioni cui deve soddisfare la coltivazione:

    a) la coltivazione deve avvenire in un terreno di produzione in cui siano trascorsi 5 anni dall'ultima coltivazione di piante di Crucifereae;

    b) se per la produzione di sementi viene utilizzato un componente maschiosterile, la maschiosterilità deve essere almeno pari al 98 %; essa deve essere determinata sulla base dell'assenza di antere fertili nei fiori;

    c) la distanza da fonti di polline nelle vicinanze che possano causare un'impollinazione estranea indesiderabile deve essere almeno pari a 500 m, per la produzione di sementi di base, e almeno pari a 300 m, per la produzione di sementi certificate; queste distanze non sono tassative qualora vi sia una sufficiente protezione da un'impollinazione estranea indesiderabile;

    d) le ispezioni sul campo devono essere almeno tre: prima della fioritura, nella fase iniziale della stessa e al suo termine.

    2. Condizioni cui devono soddisfare le sementi:

    a) le sementi devono avere un'indentità e una purezza sufficiente per quanto riguarda le caratteristiche varietali dei loro componenti, ivi inclusi la maschiosterilità o il ripristino della fertilità;

    b) la purezza varietale minima deve rispondere ai seguenti valori:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    La purezza varietale minima deve essere valutata soprattutto nel corso delle ispezioni sul campo effettuate a norma del paragrafo 1.

    3. Le sementi possono essere certificate soltanto qualora sia stato tenuto debito conto dei risultati delle prove ufficiali di controllo a posteriori su campioni di sementi di base prelevati, ufficialmente effettuate durante il periodo vegetativo delle sementi presentate ai fini della certificazione per valutare se le sementi di base hanno soddisfatto i requisiti stabiliti per le sementi di base nella presente decisione in materia di identità e purezza relativamente alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità.

    Nel caso di sementi di base i ibridi, la purezza varietale può essere valutata mediante adeguati metodi biochimici, invece che mediante prove di controllo a posteriori. Le condizioni di esecuzione di tali prove possono essere stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 20 della direttiva 69/208/CEE.

    4. Nel caso di sementi certificate di un'associazione varietale, le sementi dell'« ibrido impollinatore-dipendente » e dell'« impollinatore » devono essere miscelate meccanicamente in proporzioni determinate congiuntamente dai responsabili della conservazione di tali componenti. Le sementi dei componenti femminile e maschile devono essere trattate con conce di colore differente.

    5. I valori della purezza varietale minima indicati nella tabella di cui al punto 2 per quanto riguarda le sementi certificate di ibridi devono essere controllati mediante prove ufficiali di controllo a posteriori su campioni prelevati ufficialmente.

    Nel caso di sementi certificati di ibridi, la purezza varietale può essere valutata mediante adeguati metodi biochimici, invece che mediante prove di controllo a posteriori. Le condizioni di esecuzione di tali prove possono essere determinate con la procedura prevista dall'articolo 20 della direttiva 69/208/CEE.

    6. I requisiti di etichettatura sono i seguenti:

    a) nel caso di sementi di base e certificate di ibridi, sono d'applicazione le disposizioni sull'etichettatura stabilite nell'allegato IV della direttiva 69/208/CEE;

    b) nel caso di sementi di base di ibridi o linee inbred:

    - se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi a norma della direttiva 70/457/CEE, deve essere apposto sull'etichetta il nome di tale componente, con cui sono state ufficialmente ammesse, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, qualora gli ibridi o linee inbred siano componenti di varietà finali, del termine « componente »,

    - negli altri casi, deve essere indicato sull'etichetta il nome del componente cui appartengono le sementi di base, eventualmente in codice, corredato della menzione della varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine « componente »;

    c) nel caso di sementi certificate da miscelare a norma del punto 4, si applicano, per le sementi certificate di ciascun componente, le disposizioni di etichettatura di cui all'allegato IV della direttiva 69/208/CEE; inoltre devono essere indicati la funzione (maschio o femmina) corredata del termine « componente » e il nome delle associazioni varietali finali;

    d) nel caso di sementi certificate di un'associazione varietale, si applicano le disposizioni sull'etichettatura contenute nell'allegato IV della direttiva 69/208/CEE, con l'eccezione che, invece del nome della varietà, devono essere indicati il nome dell'associazione varietale (indicazione « associazione varietale » e relativo nome) e le percentuali numeriche dei vari componenti indicati per varietà; è sufficiente indicare il nome dell'associazione varietale se le suddette percentuali sono state notificate per iscritto all'acquirente, su richiesta, ed ufficialmente regristrate; l'etichetta deve essere di colore blu con una striscia diagonale verde;

    e) sull'etichetta deve essere indicato il numero della presente decisione dopo la dicitura « norme CE »;

    f) i campioni forniti, per le prove comparative comunitarie, dagli Stati membri che partecipano all'esperimento devono provenire da partite di sementi ufficialmente certificate nell'ambito dell'esperimento stesso.

    Top