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Document 31995D0060

95/60/CE: Decisione della Commissione del 6 marzo 1995 che modifica la decisione 94/381/CE concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 55 del 11.3.1995, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/60(1)/oj

31995D0060

95/60/CE: Decisione della Commissione del 6 marzo 1995 che modifica la decisione 94/381/CE concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 11/03/1995 pag. 0043 - 0043


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 1995 che modifica la decisione 94/381/CE concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/60/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che nel Regno Unito ed in alcuni altri Stati membri sono stati registrati casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE); che in diversi Stati membri è stata rilevata anche la malattia del trotto;

considerando che nel bestiame bovino, a quanto si ritiene, l'origine della BSE risiede nella proteina derivata da ruminanti e contenente agenti della BSE che non sono stati sufficientemente trattati per rendere inattivi gli agenti infettivi; che il comitato scientifico veterinario, sulla scorta di studi recenti al riguardo, ha constatato che attualmente non è possibile definire processi che possano garantire la completa inattivazione degli agenti infettivi nelle sardigne commerciali;

considerando che, per proteggere i ruminanti dal rischio che i metodi applicati per la trasformazione della proteina non riescano a rendere completamente inattivi gli agenti sopra citati, la Commissione ha adottato la decisione 94/381/CE del 27 giugno 1994 (3);

considerando tuttavia che il sottogruppo BSE del comitato scientifico veterinario, dopo aver valutato i rischi provenienti da taluni prodotti e sottoprodotti animali, ha raccomandato che alcuni di questi possano essere esentati dall'applicazione della decisione 94/381/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 94/381/CE è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai seguenti prodotti:

- latte,

- gelatina,

- amminoacidi ottenuti da pelli e cuoi con un procedimento comportante dapprima l'esposizione del materiale a un pH di 1-2, indi la sua esposizione a un pH > 11, e infine un trattamento termico di 30 minuti ad una temperatura di 140 °C e ad una pressione di 3 bar,

- fosfato bicalcio ottenuto da ossa sgrassate,

- plasma essiccato ed altri prodotti ematici. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(3) GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 23.

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