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Document 31995D0046
95/46/EC: Commission Decision of 22 February 1995 authorizing Portugal to import from third countries at a reduced levy certain quantities of raw sugar during the period 1 March to 30 June 1995 (Only the Portuguese text is authentic)
95/46/CE: Decisione della Commissione del 22 febbraio 1995 che autorizza il Portogallo ad importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto in conto del periodo dal 1o marzo al 30 giugno 1995 (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
95/46/CE: Decisione della Commissione del 22 febbraio 1995 che autorizza il Portogallo ad importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto in conto del periodo dal 1o marzo al 30 giugno 1995 (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
GU L 51 del 8.3.1995, p. 15–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31994D0361 | DATE articolo 2.1 |
95/46/CE: Decisione della Commissione del 22 febbraio 1995 che autorizza il Portogallo ad importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto in conto del periodo dal 1o marzo al 30 giugno 1995 (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 051 del 08/03/1995 pag. 0015 - 0016
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 1995 che autorizza il Portogallo ad importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto in conto del periodo dal 1o marzo al 30 giugno 1995 (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (95/46/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 7 e l'articolo 16 bis paragrafo 11, considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, ha fissato il quantitativo massimo di zucchero greggio che possa essere importato da taluni paesi ACP a prelievo ridotto, affinché le raffinerie portoghesi siano approvvigionate, per il periodo di campagna di commercializzazione; considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 2 in causa prevede, tra l'altro, che, qualora durante il suddetto periodo il bilancio comunitario di previsione relativo allo zucchero greggio evidenziasse che le disponibilità di zucchero greggio sono insufficienti ad assicurare l'approvvigionamento adeguato delle raffinerie portoghesi, il Portogallo può essere autorizzato ad importare dai paesi terzi, per detto periodo, i quantitativi ritenuti mancanti; che il bilancio di previsione, per il periodo 1994/1995, ha evidenziato che i quantitativi mancanti prevedibili potevano essere fissati dalla decisione 94/361/CE della Commissione (3), in una prima fase, a 160 000 t da importare dai paesi terzi in conto del periodo compreso tra il 1o luglio 1994 e il 28 febbraio 1995; considerando che le disponibilità comunitarie effettive di zucchero greggio, in particolare la produzione del dipartimento francese della Riunione, nonché le disponibilità di raffinazione sono ormai note; che di conseguenza occorre fissare il saldo dei quantitativi mancanti per il periodo compreso tra il 1o marzo 1995 e il 30 giugno 1995; che tuttavia esiste un rischio di non disponibilità totale o parziale del quantitativo da importare da taluni paesi ACP a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che occorre pertanto fissare i quantitativi mancanti tenuto conto di questo rischio; considerando che, per soddisfare alle esigenze di una corretta gestione dei mercati del settore, e segnatamente per quanto concerne l'effettivo controllo delle operazioni, occorre applicare allo zucchero in questione le regole normali previste per l'espletamento delle formalità doganali di importazione; considerando che la decisione 94/361/CE ha limitato al 28 febbraio il periodo di validità dei titoli d'importazione in Portogallo di zucchero greggio sotto regime preferenziale durante la prima fase; che il quantitativo autorizzato non potrà essere totalmente importato entro questo limite; che è opportuno quindi rimandare detto limite al 30 giugno 1995; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Portogallo è autorizzato ad importare dai paesi terzi in conto del periodo dal 1o marzo al 30 giugno 1995 un quantitativo di zucchero greggio che non superi, espresso in zucchero bianco, 38 000 t, applicando il prelievo ridotto stabilito in conformità dell'articolo 16 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81. Articolo 2 1. Il titolo d'importazione dello zucchero greggio di cui all'articolo 1 è valido a partire dalla data del rilascio fino al 30 giugno 1995. 2. La domanda del titolo di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'organismo competente del Portogallo durante la campagna di commercializzazione 1994/1995 ed essere accompagnata da una dichiarazione di un raffinatore, con la quale quest'ultimo si impegna a raffinare in Portogallo il quantitativo di zucchero greggio in questione nei sei mesi successivi a quello in cui è stata accettata la dichiarazione d'importazione. Salvo caso di forza maggiore, qualora lo zucchero in questione non venga raffinato nel termine prescritto, l'importatore deve pagare un importo pari alla differenza tra il prezzo d'entrata ed il prezzo d'intervento dello zucchero greggio applicabili il giorno dell'accettazione della domanda d'importazione in causa. In caso di forza maggiore, l'organismo competente del Portogallo adotta le misure che ritiene necessarie in funzione delle circostanze addotte dall'interessato. 3. La domanda di titolo di importazione ed il titolo recano, nella casella 12, la seguente dicitura: « importazione a prelievo ridotto di zucchero greggio in applicazione della decisione 95/46/CE. » 4. Il tasso della cauzione relativa al titolo di cui al paragrafo 1 è fissato a 0,30 ECU/100 kg netti di zucchero. Articolo 3 Qualora il quantitativo globale risultante dalle domande di titoli superi il quantitativo di cui all'articolo 1, il Portogallo procede ad un'equa ripartizione di tale quantitativo tra gli interessati. Articolo 4 All'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 94/361/CE, la data « 28 febbraio 1995 » è sostituita dalla data « 30 giugno 1995 ». Articolo 5 La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7. (3) GU n. L 158 del 25. 6. 1994, pag. 46.