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Document 31995D0029

    95/29/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1995 che modifica la decisione 94/382/CE sull' ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell' inattivazione degli agenti dell' encefalopatia spongiforme

    GU L 38 del 18.2.1995, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/29(1)/oj

    31995D0029

    95/29/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1995 che modifica la decisione 94/382/CE sull' ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell' inattivazione degli agenti dell' encefalopatia spongiforme

    Gazzetta ufficiale n. L 038 del 18/02/1995 pag. 0017 - 0018


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1995 che modifica la decisione 94/382/CE sull'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme (95/29/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (1), modificata dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'allegato II, capitolo II, punto 6, lettera c),

    considerando che ai sensi del punto 6, lettera a) dell'allegato II, capitolo II della direttiva 90/667/CEE, i materiali ad alto rischio devono essere riscaldati per 20 minuti ad una temperatura di almeno 133 °C nella parte più e ad una pressione di 3 bar, dopo che le dimensioni dei pezzi di detto materiale grezzo sono state ridotte ad almeno 50 mm;

    considerando che il punto 6, lettera c) dell'allegato II, capitolo II della suddetta direttiva prevede tuttavia che possano essere ammessi sistemi alternativi di trattamento termico; che pertanto è stata adottata la decisione 92/562/CEE della Commissione, del 17 novembre 1992, relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio (3);

    considerando che, in base ai risultati di uno studio scientifico sui valori dei parametri fisici che devono essere applicati per rendere inattivi gli agenti della malattia del trotto e dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), si è reso possibile fissare provvisoriamente i parametri utilizzati in altri processi, descritti nella decisione 92/562/CEE, che renderanno inattivi detti agenti;

    considerando che la Commissione ha perciò adottato la decisione 94/382/CE del 27 giugno 1994, sull'ammissione di sistemi alterativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme (4), al fine di stabilire i parametri da utilizzare per i materiali ad alto e basso rischio nei sistemi descritti nella decisione 92/562/CEE; che, paraltro, i parametri fissati nella decisione 94/382/CE per i sistemi di fusione a trattamento continuo sono stati calcolati su sistemi che ricorrono a un metodo discontinuo; che gli Stati membri hanno quindi la facoltà di autorizzare sistemi discontinui che funzionino in base ai parametri fissati per i sistemi continui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 94/382/CE;

    considerando che detto articolo 2, paragrafo 2 della decisione 94/382/CE prevede una speciale fase di coagulazione per i sistemi di cui al capitolo VII; che questa fase non fa parte del processo di sterilizzazione e può essere soppressa;

    considerando che lo strutto ed i grassi pressati o fusi sono stati esentati dall'applicazione della decisione 94/382/CE; che occorre precisare la descrizione tecnica dei prodotti esentati;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 94/382/CE è modificata come segue:

    1) All'articolo 1, paragrafo 2, punto vii), la voce « strutto e grassi pressati o fusi » è sostituita dalla seguente: « grassi di fusione ».

    2) All'articolo 2, paragrafo 2, capitolo VII (Trattamento continuo / a pressione atmosferica / materiale sgrassato), la frase « Precedentemente, occorre procedere a coagulazione ad una temperatura superiore ad 80 °C per 30-60 minuti. » è soppressa.

    3) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

    « 6. Possono essere altresì autorizzati sistemi discontinui che rispondano ai parametri fissati al paragrafo 2 per sistemi continui funzionanti in conformità ai capitoli III, IV, VI o VII. »

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

    (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

    (3) GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 23.

    (4) GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 25.

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