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Document 31994R3316

Regolamento (CE) n. 3316/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 355/94 con l'introduzione di una deroga temporanea applicabile all'Austria in materia di franchigie doganali

GU L 350 del 31.12.1994, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; abrog. impl. da 398R2744

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3316/oj

31994R3316

Regolamento (CE) n. 3316/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 355/94 con l'introduzione di una deroga temporanea applicabile all'Austria in materia di franchigie doganali

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 31/12/1994 pag. 0012 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 15 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 15 pag. 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 3316/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 355/94 con l'introduzione di una deroga temporanea applicabile all'Austria in materia di franchigie doganali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione del 1994, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 151, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in data 5 settembre 1994 la Repubblica d'Austria ha chiesto di fruire di una misura di deroga ispirata a quella applicabile, a partire dal 1o aprile 1994, alla Repubblica federale di Germania, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 355/94 del Consiglio, del 14 febbraio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime delle franchigie doganali (1); che il regolamento (CE) n. 355/94 aumenta il livello delle franchigie per i viaggiatori provenienti da paesi terzi;

considerando che tale domanda mira in particolare a mantenere, fino al 1o gennaio 1998, il limite attualmente applicabile nella Repubblica d'Austria all'importazione di merci da parte di viaggiatori che entrano nel suo territorio attraverso una frontiera terrestre che la collega con paesi diversi dagli Stati membri e dai membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA);

considerando che occorre tenere conto delle difficoltà economiche che possono essere causate in Austria dal livello delle franchigie, nel traffico di viaggiatori in questione;

considerando che occorre peraltro evitare distorsioni della concorrenza derivanti dall'applicazione di limiti differenti in occasione dell'attraversamento delle frontiere esterne che collegano la Comunità a paesi non membri dell'EFTA; che è importante che la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria applichino un limite di identico importo per l'importazione di merci sui rispettivi territori da parte di viaggiatori provenienti da detti paesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 355/94 è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria, il presente regolamento si applica a partire dal 1o gennaio 1998 per le merci importate dai viaggiatori che entrano nel territorio tedesco o nel territorio austriaco attraverso una frontiera terrestre che li collega a paesi diversi dagli Stati membri o dai membri dell'EFTA oppure, se del caso, nel corso della navigazione costiera in provenienza da tali paesi.

Tuttavia, questi Stati membri applicano alle importazioni effettuate dai viaggiatori di cui al comma precedente una franchigia non inferiore a 75 ECU, a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione del 1994. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla stessa data del trattato di adesione del 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

(1) GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 5.

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