Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2812

    Regolamento (CE) n. 2812/94 della Commissione del 18 novembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio riguardo alle condizioni di messa in servizio delle nuove capacità nel settore della navigazione interna

    GU L 298 del 19.11.1994, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2812/oj

    31994R2812

    Regolamento (CE) n. 2812/94 della Commissione del 18 novembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio riguardo alle condizioni di messa in servizio delle nuove capacità nel settore della navigazione interna

    Gazzetta ufficiale n. L 298 del 19/11/1994 pag. 0022 - 0023
    edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 5 pag. 0157
    edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 5 pag. 0157


    REGOLAMENTO (CE) N. 2812/94 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio riguardo alle condizioni di messa in servizio delle nuove capacità nel settore della navigazione interna

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 844/94 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c),

    considerando che, nel corso degli ultimi anni, il mercato dei trasporti per via navigabile si è sviluppato in maniera non favorevole; che è emerso che, segnatamente a causa della possibilità di far costruire battelli in paesi terzi a bassi costi, l'attuale rapporto di 1: 1 fra il nuovo e il vecchio tonnellaggio, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1101/89, non consente un controllo sufficiente sulle nuove sovraccapacità compromettendo gli effetti dell'azione comunitaria di demolizione; che, di conseguenza, è opportuno adattare tale rapporto;

    considerando che è opportuno stabilire, come regime transitorio, che il rapporto 1: 1 continui ad essere applicato ai battelli la cui costruzione abbia già raggiunto un determinato stadio e che siano messi in servizio nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente adattamento;

    considerando che per la misura prevista dal presente regolamento sono stati consultati gli Stati membri e le organizzazioni rappresentative della navigazione interna,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), primo comma del regolamento (CEE) n. 1101/89, il primo, il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

    « - il proprietario del battello da mettere in servizio proceda alla demolizione, senza riscuotere il relativo premio di un tonnellaggio di stiva equivalente ad una volta e mezza quello del battello in questione, oppure

    - qualora egli non proceda a demolizione, versi al fondo da cui dipende il suo nuovo battello, oppure al fondo che egli ha scelto in conformità dell'articolo 4, un contributo speciale di importo pari a quello del premio di demolizione stabilito per un tonnellaggio pari ad una volta e mezza quello del nuovo battello, oppure

    - qualora egli provveda alla demolizione di un tonnellaggio inferiore ad una volta e mezza quello del nuovo battello da mettere in servizio, versi al fondo considerato un contributo speciale d'importo equivalente a quello del premio di demolizione corrispondente, in quel momento, alla differenza tra una volta e mezza il tonnellaggio del nuovo battello e il tonnellaggio della stiva demolita. »

    Articolo 2

    Relativamente ai battelli per i quali il proprietario provi:

    - che la costruzione era già in corso al momento della pubblicazione del presente regolamento,

    - che i lavori già realizzati al momento della pubblicazione del presente regolamento rappresentano almeno il 20 % del peso di acciaio necessario o almeno 50 tonnellate, e

    - che la consegna e l'entrata in servizio avranno luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,

    le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1101/89, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi su domanda presentata all'autorità del fondo competente per il battello.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1994.

    Per la Commissione

    Marcelino OREJA

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25.

    (2) GU n. L 98 del 16. 4. 1994, pag. 1.

    Top