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Document 31994R2634

REGOLAMENTO (CE) N. 2634/94 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1994 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti tessili originari delle Filippine, del Brasile, del Pakistan, dell' Indonesia e della Cina beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

GU L 280 del 29.10.1994, p. 46–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2634/oj

31994R2634

REGOLAMENTO (CE) N. 2634/94 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1994 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti tessili originari delle Filippine, del Brasile, del Pakistan, dell' Indonesia e della Cina beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 29/10/1994 pag. 0046 - 0049


REGOLAMENTO (CE) N. 2634/94 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1994 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti tessili originari delle Filippine, del Brasile, del Pakistan, dell'Indonesia e della Cina beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, è concesso il beneficio del regime tariffario per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994 a ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella i massimali sono fissati ai livelli indicati nella tabella stessa; che alla data indicata seguente le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione:

>SPAZIO PER TABELLA>

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° novembre 1994, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1994.

Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione

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