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Document 31994R2028

REGOLAMENTO (CE) N. 2028/94 DELLA COMMISSIONE dell' 8 agosto 1994 che prevede l' apertura, per la campagna 1994/1995 della distillazione preventiva di cui all' articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87

GU L 206 del 9.8.1994, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2028/oj

31994R2028

REGOLAMENTO (CE) N. 2028/94 DELLA COMMISSIONE dell' 8 agosto 1994 che prevede l' apertura, per la campagna 1994/1995 della distillazione preventiva di cui all' articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 09/08/1994 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0105
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0105


REGOLAMENTO (CE) N. 2028/94 DELLA COMMISSIONE dell'8 agosto 1994 che prevede l'apertura, per la campagna 1994/1995 della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (2), in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91 (4), ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CE) n. 2000/94 della Commissione (5) ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1994/1995;

considerando che, tenuto conto della situazione prevedibile del mercato, quale risulta dalle previsioni in materia di raccolto e dall'entità delle scorte a fine campagna, è opportuno fissare i quantitativi imputabili a livelli che, unitamente alle altre misure di distillazione della campagna, consentano il risanamento del mercato, senza tuttavia superare i quantitativi compatibili con una gestione corretta del mercato;

considerando che, a motivo della resa modesta del vigneto spagnolo e di quello portoghese, per poter ottenere risultati comparabili, in percentuale della produzione, per l'insieme della Comunità, è necessario fissare un volume diverso per i prodotti ottenuti da uve raccolte in Portogallo e una percentuale massima della produzione che può essere distillata per i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nella parte spagnola della zona viticola C; che, per motivi amministrativi connessi alla disponibilità dei dati sulla produzione di vino da tavola in Germania, è opportuno prevedere un regime specifico per questo paese;

considerando che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per poter stabilire la quantità che i produttori possono far distillare, è necessario conoscere le superfici vitate; che un numero elevato di produttori greci non dispone dei dati necessari a causa del ritardo con cui l'amministrazione ha posto in essere le strutture amministrative previste; che per evitare l'esclusione di tali produttori dal beneficio della misura è necessario prevedere che le superfici di riferimento possono essere stabilite ricorrendo ad una resa forfettaria per tutta la Grecia;

considerando che per rafforzare l'efficacia di tale misura, conviene da un lato concentrare la possibilità ad esercitare tale misura nel corso dei primi due mesi della campagna e dall'altro imporre il rispetto della realizzazione dei contratti e dichiarazioni sottoscritti dai produttori con una cauzione che garantisca la consegna del vino in distilleria;

considerando che alla data del 10 novembre non è ancora possibile conoscere con precisione tutti i dati relativi alla dichiarazione di produzione da presentare entro il 15 dicembre, in particolare per le superfici cui si riferiscono i quantitativi sottoscritti, nonché il titolo alcolometrico dei vini da conferire alla distillazione; che è pertanto opportuno permettere di modificare tali dati, a richiesta dell'interessato, in funzione dei dati indicati nella dichiarazione di produzione; che è altresì opportuno rinviare il termine stabilito per l'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni per la distillazione in esame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vini da tavola, prevista all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, è aperta per la campagna 1994/1995.

Il quantitativo di vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola che i produttori possono far distillare in conformità del regolamento (CEE) n. 2721/88 è di 12 hl/ha al massimo.

Tuttavia, per i prodotti ottenuti da uve raccolte in Portogallo tale quantità è limitata a 10 hl/ha, mentre per i prodotti ottenuti da uve raccolte nella parte spagnola della zona viticola C, tale quantità è limitata al 15 % della produzione di vino da tavola ottenuta da tali prodotti.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2721/88, il quantitativo di vino da tavola o di vini atti a produrre vino da tavola ottenuto da uve raccolte in Germania, che i produttori possono far distillare, si limita ad una percentuale della produzione di vino da tavola. Tale percentuale è fissata al 9 %.

Il quantitativo di vino da tavola prodotto cui si applica la percentuale menzionata ai commi 3 e 4 è, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi indicati come vino nella colonna « vino da tavola » della dichiarazione di produzione presentata dal produttore, qualora vi sia tenuto, a norma del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (6).

2. La superficie da considerare per il calcolo del quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che i produttori greci possono fare distillare si ottiene dividendo per 57 il quantitativo di vino indicato nella colonna « vino da tavola » della dichiarazione di produzione presentata a norma del regolamento (CEE) n. 3929/87.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2721/88, i contratti e dichiarazioni sottoscritti per tale distillazione sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente fino al 10 novembre 1994.

2. I quantitativi sottoscritti per contratto e dichiarazione che sono stati approvati devono essere consegnati in distilleria al più tardi il 15 marzo 1995.

3. La domanda di approvazione dei contratti e delle dichiarazioni è corredata dalla costituzione di una cauzione di importo pari a 4 ECU/hl.

La cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati, su presentazione della prova dell'avenuta consegna alle distillerie.

Se entro i termini previsti non è stata effettuata alcuna consegna la cauzione è incamerata.

4. Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti che possono essere sottoscritti da un produttore per la distillazione di cui trattasi.

5. A richiesta degli interessati da presentarsi entro il 22 dicembre 1994, l'organismo competente per l'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni modifica i quantitativi sottoscritti o dichiarati che si riferiscano ad una superficie o produzione diversa da quella che si desume dai dati indicati nella dichiarazione di produzione presentata in applicazione del regolamento (CEE) n. 3929/87. I dati sono ritoccati in funzione di quelli indicati nella dichiarazione di produzione.

La cauzione costituita in applicazione del paragrafo 3 è immediatamente svincolata per i quantitativi oggetto della modifica.

6. A richiesta degli interessati da presentarsi entro il 22 dicembre 1994, l'organismo di cui al paragrafo 5 corregge il titolo alcolometrico volumico effettivo dei quantitativi di vino da distillare indicato nei contratti e nelle dichiarazioni. La correzione si effettua nel rispetto del limite massimo del 2,0 % vol.

7. L'organismo competente approva i contratti e le dichiarazioni entro il 15 gennaio 1995.

8. Le operazioni di distillazione possono avere inizio soltanto posteriormente al 20 settembre 1994.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

(3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.

(4) GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.

(5) GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 3.

(6) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.

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