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Document 31994R2000
Commission Regulation (EC) No 2000/94 of 27 July 1994 fixing the buying-in prices, aids and certain other amounts applicable for the 1994/95 wine year to intervention measures in the wine sector
REGOLAMENTO (CE) N. 2000/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che fissa i prezzi d' acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d' intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1994/1995
REGOLAMENTO (CE) N. 2000/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che fissa i prezzi d' acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d' intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1994/1995
GU L 201 del 4.8.1994, p. 3–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1995
REGOLAMENTO (CE) N. 2000/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che fissa i prezzi d' acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d' intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1994/1995
Gazzetta ufficiale n. L 201 del 04/08/1994 pag. 0003 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0079
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0079
REGOLAMENTO (CE) N. 2000/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1994/1995 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (2), in particolare gli articoli 35, paragrafo 8, 36, paragrafo 6, 38, paragrafo 5, 41, paragrafo 10, gli articoli 44 e 45, paragrafo 9 e 46, paragrafo 5, considerando che il regolamento (CE) n. 1894/94 del Consiglio (3) ha fissato i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1994/1995; che è quindi opportuno fissare su questa base i prezzi, gli aiuti e gli altri importi per le varie misure d'intervento da decidere per questa campagna; considerando che il presente regolamento si applica al Portogallo; che tuttavia, non essendo state delimitate le zone vitivinicole di questo paese, occorre definire le pratiche enologiche ivi ammesse conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio; considerando che, essendo l'arricchimento una pratica eccezionale, è opportuno prevedere la stessa riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, fissato all'allegato VIII, che per la zona vitivinicola C; che, conformemente all'articolo 341 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, occorre prorogare le deroghe in vigore per il « vinho verde »; considerando che l'importo dell'aiuto all'utilizzazione in vinificazione di mosti d'uva concentrati e concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, deve essere fissato tenendo conto della differenza tra i costi dell'arricchimento ottenuto con i mosti d'uva concentrati, con i mosti d'uva concentrati rettificati e con il saccarosio; che i dati di cui dispone la Commissione inducono a differenziare l'importo dell'aiuto a seconda del prodotto utilizzato per l'arricchimento; considerando che i distillatori, conformemente agli articoli 35, paragrafo 6 e 36, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono o beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1567/93 (5); considerando che il prezzo del vino da distillare in virtù degli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 non consente normalmente una commercializzazione alle condizioni del mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2046/89, tenendo anche conto dell'incertezza attuale dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione; considerando che alcuni vini consegnati all'una o all'altra distillazione possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è necessario adattare correlativamente gli importi applicabili alle distillazioni, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2046/89; considerando che l'esperienza acquisita nell'ambito di vendite mediante gara di alcole detenuto dagli organismi d'intervento dimostra che la differenza fra i prezzi ottenibili per l'alcole neutro e l'alcole greggio non è tale da giustificare il conferimento all'intervento del primo tipo di alcole; che, inoltre, le disponibilità attuali di alcole neutro bastano a soddisfare per almeno una campagna l'eventuale domanda di tale prodotto; che, in tale contesto, occorre fare ricorso alla facoltà prevista dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, disponendo l'acquisto di tutti gli alcoli al prezzo dell'alcole greggio; considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3186/92 (7), che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, stabilisce all'articolo 4 un titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in considerazione in ciascuna zona di produzione per stabilire il quantitativo di alcole da consegnare alla distillazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, in attesa della delimitazione delle zone viticole in Portogallo, non è stato possibile fissare tale titolo alcolometrico naturale forfettario per tale paese ed è quindi opportuno fissarlo in via provvisoria; considerando che l'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 ha definito i criteri di fissazione degli importi degli aiuti di cui a detto articolo; che, per quanto riguarda l'aiuto all'utilizzazione delle uve, dei mosti d'uva e dei mosti d'uva concentrati per l'elaborazione di succhi d'uva, il paragrafo 4 dello stesso articolo statuisce che una parte dell'aiuto sia stanziato per l'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva e che, a tal fine, l'importo dell'aiuto può essere maggiorato; che sembra opportuno, visti i criteri stabiliti e vista la necessità di finanziare tali campagne, fissare l'importo dell'aiuto ad un livello che consenta di ottenere disponibilità sufficienti per mettere in atto un'efficace promozione del prodotto; considerando che la riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87 è funzione dell'aumento medio del titolo alcolometrico naturale in ogni zona viticola; che l'esperienza insegna che tale aumento corrisponde in media alla metà dell'aumento massimo autorizzato; che la riduzione del prezzo d'acquisto deve quindi corrispondere alla percentuale del titolo alcolometrico aggiunto rispetto al titolo alcolometrico del vino consegnato alla distillazione; considerando che il regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3369/92 (9), ha fissato l'elenco delle varietà di viti raccomandate e autorizzate in Portogallo; che per la valutazione della produzione di vino in Portogallo è opportuno fare riferimento a tali varietà; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri importi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1994/1995 nella Comunità. Per quanto riguarda le misure di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli importi sono fissati con riserva di una decisione successiva sull'applicazione di tali misure. Articolo 2 1. I prezzi d'acquisto dei prodotti e dei vini consegnati nel corso della campagna 1994/1995 alle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti: - gli aiuti ai distillatori, - gli aiuti agli elaborati di vino alcolizzato, - i prezzi d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento, - la partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole, sono indicati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II. 2. A norma dell'articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma e dell'articolo 39, paragrafo 7, secondo comma, l'organismo d'intervento paga il prezzo dell'alcole greggio per gli alcoli consegnati. Articolo 3 Il prezzo d'acquisto dei vini consegnati nel corso della campagna 1994/1995 alle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti: - l'aiuto ai distillatori, - l'aiuto agli elaboratori di vino alcolizzato, sono indicati rispettivamente negli allegati III e IV. Articolo 4 Gli aiuti all'utilizzazione, nel corso della campagna 1994/1995, dei mosti d'uva concentrati e dei mosti d'uva concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 e articolo 46, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 sono indicati rispettivamente negli allegati V, VI e VII. Articolo 5 Gli importi della riduzione di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, applicabili ai prezzi d'acquisto del vino consegnato, nel corso della campagna 1994/1995 ad una delle distillazioni di cui agli articoli 36, 38, 39 o 41 di detto regolamento e, per gli stessi vini: - all'aiuto al distillatore, - al prezzo d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento, - alla partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole, sono indicati nell'allegato VIII. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Portogallo è assimilato alla zona viticola C. Articolo 6 1. Le regole concernenti le pratiche e i trattamenti enologici previsti al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano al Portogallo per la campagna 1994/1995 alle condizioni appresso indicate: a) l'aumento del titolo alcolometrico è limitato al 2 % vol. I prodotti ammessi a beneficiare di questa misura devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 7,5 % vol prima dell'arricchimento e un titolo alcolometrico volumico totale massimo di 13 % vol dopo l'arricchimento. Tuttavia, i prodotti a monte del vino da tavola originari della regione del « Vinho verde » devono avere un titolo alcolometrico minimo di 7 % vol prima dell'arricchimento. L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere per effetto di aumentare di oltre il 6,5 % il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione; b) le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto di un'acidificazione o di una disacidificazione. 2. Le varietà di viti ammesse per la produzione di vino da tavola sono quelle figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81. Fermo restando l'articolo 341 dell'atto di adesione, i vini originari della regione del « vinho verde » possono: - essere commercializzati con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 8,5 %, per i vini non sottoposti ad alcun arricchimento; - avere un tenore totale di anidride solforosa non superiore a 300 mg/l, per i « Vinhos verdes » bianchi aventi un tenore di zuccheri residui pari o superiore a 5 g/l. 3. Il calcolo del quantitativo di alcole che i produttori di vino da tavola portoghesi sono tenuti a consegnare alla distillazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 si effettua in base ad un titolo alcolometrico volumico naturale forfettario di 9 %, da prendere in considerazione per la stima del volume di alcole contenuto nel vino prodotti, salvo per i vini prodotti nella regione delimitata del « Vinho verde », per i quali il titolo alcolometrico da prendere in considerazione è fissato a 8,5 %. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42. (3) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 46. (4) GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14. (5) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 41. (6) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21. (7) GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 73. (8) GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1. (9) GU n. L 342 del 25. 11. 1992, pag. 11. ALLEGATO I DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1994/1995 "(in ECU/% vol/hl)"" ID="1">1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore> ID="2">0,82"> ID="1">2. Aiuti:"> ID="1">a) alla distillazione"> ID="1">1. alcole neutro:"> ID="1">- forfettario> ID="2">0,52"> ID="1">- di vinacce> ID="2">0,70"> ID="1">- di vino e di fecce> ID="2">0,34"> ID="1">2. acquavite di vinacce> ID="2">0,33"> ID="1">3. acquavite di vino> ID="2">0,23"> ID="1">4. alcole greggio:"> ID="1">- forfettario> ID="2">0,41"> ID="1">- di vinacce> ID="2">0,59"> ID="1">- di vino e di fecce> ID="2">0,23"> ID="1">b) all'elaborazione di vino alcolizzato> ID="2">0,22"> ID="1">3. Prezzo dell'alcole greggio consegnato (1)"> ID="1">- forfettario> ID="2">1,37"> ID="1">- alcole di vinacce> ID="2">1,55"> ID="1">- alcole di vino e di fecce> ID="2">1,19"> ID="1">4. Partecipazione del FEAOG per l'alcole (2)> ID="2">0,41 ""> (1) Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2046/89]. (2) Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato. ALLEGATO II DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1994/1995 "(in ECU/% vol/hl)"" ID="1">1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore> ID="2">1,11"> ID="1">2. Aiuti:"> ID="1">a) alla distillazione"> ID="1">1) alcole neutro> ID="2">0,64"> ID="1">2) acquavite di vino e alcole greggio> ID="2">0,53"> ID="1">b) all'elaborazione di vino alcolizzato> ID="2">0,51"> ID="1">3. Prezzo dell'alcole greggio consegnato (1)> ID="2">1,49"> ID="1">4. Partecipazione del FEAOG per l'alcole (2)> ID="2">0,53 ""> (1) Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2046/89]. (2) Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato. ALLEGATO III DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1994/1995 "(in ECU/% vol/hl)"" ID="1">1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al"> ID="1">produttore:"> ID="1">- tipo A I - R I e R II (1)> ID="2">2,06"> ID="1">- tipo A II> ID="2">4,46"> ID="1">- tipo A III> ID="2">5,09"> ID="1">- tipo R III> ID="2">3,19"> ID="1">2. Aiuti:"> ID="1">a) alla distillazione:"> ID="1">1) alcole neutro:"> ID="1">- tipo A I - R I e R II> ID="2">1,56"> ID="1">- tipo A II> ID="2">3,99"> ID="1">- tipo A III> ID="2">4,64"> ID="1">- tipo R III> ID="2">2,71"> ID="1">2) acquavite di vino e alcole greggio:"> ID="1">- tipo A I - R I e R II> ID="2">1,45"> ID="1">- tipo A II> ID="2">3,88"> ID="1">- tipo A III> ID="2">4,53"> ID="1">- tipo R III> ID="2">2,60"> ID="1">b) all'elaborazione di vino alcolizzato:"> ID="1">- tipo A I - R I e R II> ID="2">1,42"> ID="1">- tipo A II> ID="2">3,82"> ID="1">- tipo A III> ID="2">4,45"> ID="1">- tipo R III> ID="2">2,55 ""> (1) E vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola o di vini atti ad ottenere vino da tavola. ALLEGATO IV DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1994/1995 "(in ECU/% vol/hl)"" ID="1">1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore:"> ID="1">- tipo A I - R I e R II (1)> ID="2">2,60"> ID="1">- tipo A II> ID="2">5,63"> ID="1">- tipo A III> ID="2">6,42"> ID="1">- tipo R III> ID="2">4,02"> ID="1">2. Aiuti:"> ID="1">a) alla distillazione:"> ID="1">1) alcole neutro:"> ID="1">- tipo A I - R I e R II> ID="2">2,11"> ID="1">- tipo A II> ID="2">5,18"> ID="1">- tipo A III> ID="2">5,99"> ID="1">- tipo R III> ID="2">3,55"> ID="1">2) acquavite di vino e alcole greggio:"> ID="1">- tipo A I - R I e R II> ID="2">2,00"> ID="1">- tipo A II> ID="2">5,07"> ID="1">- tipo A III> ID="2">5,88"> ID="1">- tipo R III> ID="2">3,44"> ID="1">b) all'elaborazione di vino alcolizzato:"> ID="1">- tipo A I - R I e R II> ID="2">1,96"> ID="1">- tipo A II> ID="2">4,99"> ID="1">- tipo A III> ID="2">5,78"> ID="1">- tipo R III> ID="2">3,38 ""> (1) E vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola. ALLEGATO V AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE IN VINIFICAZIONE DEI MOSTI D'UVA CONCENTRATI E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI RETTIFICATI [ARTICOLO 45, PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87] CAMPAGNA 1994/1995 "(in ECU/% vol/hl)"" ID="1">Importo dell'aiuto:"> ID="1">a) Mosti d'uva concentrati:"> ID="1">- zone viticole C III a) e C III b)> ID="2">1,34"> ID="1">- altre, compreso il Portogallo> ID="2">1,14"> ID="1">b) Mosti d'uva concentrati rettificati:"> ID="1">- zone viticole C III a) e C III b)> ID="2">1,74"> ID="1">- altre, se la produzione è iniziata anteriormente al 30 giugno 1982 (EUR 10) o anteriormente al 1o gennaio 1986 (Spagna)> ID="2">1,74"> ID="1">- altre, compreso il Portogallo> ID="2">1,54"> ALLEGATO VI AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER LA FABBRICAZIONE DI ALCUNI PRODOTTI NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, SECONDO E TERZO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87] CAMPAGNA 1994/1995 "(in ECU/kg)"" ID="1">Importo forfettario dell'aiuto:"> ID="1">1) Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87> ID="2">0,197"> ID="1">2) Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87> ID="2">0,257"> ALLEGATO VII AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI UVE, DI MOSTI D'UVA E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER L'ELABORAZIONE DI SUCCHI D'UVA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87] CAMPAGNA 1994/1995 "(in ECU)"" ID="1">Importo forfettario dell'aiuto:"> ID="1">a) uve (per quintale)> ID="2">6,31"> ID="1">b) mosti d'uva (per hl)> ID="2">7,89"> ID="1">c) mosti d'uva concentrati (per hl)> ID="2">27,59"> ID="1">Percentuale dell'importo dell'aiuto, fissata per il finanziamen-> ID="2">35 "> ID="1">to della campagna promozionale"> ALLEGATO VIII RIDUZIONE DEL PREZZO D'ACQUISTO DEI VINI DI CUI ALL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 CAMPAGNA 1994/1995 "(in ECU/% vol/hl)"" ID="1">0,30> ID="2">0,25> ID="3">0,15">