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Document 31994R1884
Council Regulation (EC) No 1884/94 of 24 July 1994 amending Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market in beef and veal
Regolamento (CE) n. 1884/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine
Regolamento (CE) n. 1884/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine
GU L 197 del 30.7.1994, p. 27–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31968R0805 | modifica | articolo 4K.1 | 01/01/1995 | |
Modifies | 31968R0805 | modifica | articolo 4B.3 | 01/01/1995 |
Regolamento (CE) n. 1884/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 197 del 30/07/1994 pag. 0027 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0030
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0030
REGOLAMENTO (CE) N. 1884/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che la riforma della politica agricola comune ha comportato, tra l'altro, una ristrutturazione del regime del premio speciale per i bovini maschi, previsto dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, recante l'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (3); considerando che la determinazione, sulla base della migliore delle annate tra il 1990, 1991 e il 1992, dei massimali regionali di cui all'articolo 4 b, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68 ha condotto in talune aree della Comunità a delle cifre ben superiori alla situazione esistente al momento della riforma; che l'applicazione, negli anni a venire, di massimali regionali eccessivamente elevati rischia di mettere in pericolo la realizzazione del controllo della produzione, quest'ultima essendo uno dei principali obiettivi della riforma; che è opportuno, pertanto, limitare i massimali regionali, segnatamente sulla base della situazione della produzione bovina e la loro evoluzione nel corso degli ultimi anni; considerando che è opportuno adeguare altresì il massimale regionale speciale previsto per il territorio dei nuovi Laender tedeschi in funzione della modifica del massimale complessivo attribuito alla Germania; che, come attualmente, l'applicazione di questo massimale speciale, è limitato ai nuovi Laender, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue: 1) all'articolo 4 b, paragrafo 3, terzo comma, il testo del punto b è sostituito dal seguente: «b. "massimale regionale": il numero di animali che possono beneficiare, in una regione e per un anno civile, del premio speciale; il numero totale degli animali compresi nei massimali regionale di ciascuno Stato membro è limitato a: "" ID="1">Belgio> ID="3">293 211"> ID="1">Danimarca> ID="3">324 652"> ID="1">Germania ivi compreso il massimale regionale speciale relativo al premio speciale di cui all'articolo 4k, paragrafo 1, punto a), applicabile ai nuovi Laender > ID="2">3 092 667"> ID="1">Grecia> ID="3">140 130"> ID="1">Spagna> ID="3">551 552"> ID="1">Francia> ID="3">1 908 922"> ID="1">Irlanda> ID="3">1 286 521"> ID="1">Italia> ID="3">824 885"> ID="1">Lussemburgo> ID="3">19 300"> ID="1">Paesi Bassi> ID="3">264 000"> ID="1">Portogallo> ID="3">154 897"> ID="1">Regno Unito> ID="3">1 419 811"> »2) all'articolo 4 k, paragrafo 1, punto a), la cifra «780 000» è sostituita dalla cifra: «660 323». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994. Per il Consiglio Il Presidente Th. WAIGEL (1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 36.(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94 (GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9).