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Document 31994R1469

    Regolamento (CE) n. 1469/94 della Commissione del 27 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

    GU L 159 del 28.6.1994, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1469/oj

    31994R1469

    Regolamento (CE) n. 1469/94 della Commissione del 27 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

    Gazzetta ufficiale n. L 159 del 28/06/1994 pag. 0012 - 0013
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 58 pag. 0166
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 58 pag. 0166


    REGOLAMENTO (CE) N. 1469/94 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/93 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2095/93 (4), prevede all'articolo 4, lettera a) che l'aiuto venga concesso soltanto per le superfici su cui è stato eseguito il raccolto, purché siano stati effettuati i normali lavori culturali; che per assicurare il buon funzionamento del regime di aiuto occorre, da un lato, precisare che cosa si intende per raccolto e, dall'altro, prendere in considerazione solo le pratiche culturali intese a valorizzare la quasi totalità del prodotto coltivato;

    considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1308/70, l'ammontare dell'aiuto per il lino è differenziato attraverso l'applicazione di coefficienti stabiliti, da un lato, per il lino macerato non sgranato e, dall'altro, per il lino che non sia lino macerato non sgranato; che è necessario poter distinguere questi due metodi di coltura; che tale scopo può essere raggiunto prevedendo che il richiedente precisi nella domanda di aiuto quale modo di coltura è stato scelto; che per ridurre il rischio di domande in frode è necessario agevolare il controllo di queste domande e imporre sanzioni agli operatori che abbiano presentato domande di aiuto irregolari;

    considerando che l'allegato A del regolamento (CEE) n. 1164/89 contiene un elenco delle varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre, per poter distinguere tali varietà da quelle del lino non tessile; che, in seguito all'utilizzazione di nuove varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre, è necessario completare l'allegato suddetto; che inoltre, per evitare l'utilizzazione di varietà che non figurano più nel catalogo comune delle specie agricole, è necessario prevedere la soppressione di tali varietà nell'allegato A a partire dalle semine da effettuare in futuro;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1164/89 è così modificato:

    1) All'articolo 4, lettera a) è aggiunto il seguente testo:

    « Possono essere considerate superfici su cui è stato eseguito il raccolto, le superfici che abbiano subito un'operazione:

    - effettuata dopo la formazione dei semi,

    - intesa a porre fine al ciclo vegetativo della pianta, e

    - effettuata allo scopo di valorizzare lo stelo, eventualmente senza i semi.

    La valorizzazione di cui al terzo trattino si considera effettivamente perseguita se la pianta è stata estirpata o se è stata falciata da una barra falciante posta ad una distanza massima di 10 cm dal suolo per il lino e di 20 cm per la canapa.

    Per quanto riguarda la condizione relativa all'altezza della barra falciante:

    - le superfici debbono essere mantenute in uno stato che consenta la verifica di detta condizione nei venti giorni successivi alla data di deposito della domanda di aiuto o di una domanda di controllo; con deroga a detta disposizione per la campagna 1994/1995, gli Stati membri prendono le misure necessarie per verificare il rispetto di tale condizione fin dal momento del raccolto;

    - gli Stati membri possono tenere conto di particolari condizioni di raccolto. »

    2) All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    « 2. La domanda di aiuto deve contenere almeno quanto segue:

    - il cognome, il nome e l'indirizzo del richiedente;

    - la dichiarazione delle superfici di raccolto, espresse in ettari e are, e il riferimento catastale di dette superfici o un'indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo, precisando, per il lino, la parte del lino macerato non sgranato e la parte di altro lino, e precisando altresì se è stato estirpato e se è stato sgranato;

    - il luogo di magazzinaggio del prodotto considerato, se del caso separatamente per i semi, o, qualora il prodotto sia stato venduto e consegnato, il cognome, il nome e l'indirizzo dell'acquirente. »

    3) All'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    « 5. Se dal controllo previsto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 619/71 emerge quanto segue:

    a) per la canapa o per il lino, senza distinzione tra la parte del lino macerato non sgranato e la parte del lino diverso dal lino macerato non sgranato, la superficie per la quale è richiesto l'aiuto non coincide con quella accertata all'atto del controllo, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie seguente:

    - se la superficie accertata è superiore a quella che figura nella domanda d'aiuto, si prende in considerazione la superficie accertata;

    - se la superficie accertata è inferiore a quella che figura nella domanda di aiuto, la superficie presa in considerazione è quella accertata ridotta della differenza tra le due superfici. Tuttavia, se tale differenza è superiore al 25 % della superficie accertata o se il dichiarante ha subito una riduzione delle superfici indicate nelle sue dichiarazioni o domande nel corso della stessa campagna o della campagna precedente a norma dell'articolo 7 o del presente paragrafo, la domanda di aiuto è respinta.

    In caso di applicazione del secondo trattino alle superfici di lino, la riduzione riguarda in primo luogo le superfici coltivate a lino diverso dal lino macerato non sgranato;

    b) una superficie a lino macerato non sgranato è stata dichiarata nella domanda di aiuto come superficie a lino diverso dal lino macerato non sgranato, l'ammontare complessivo dell'aiuto da concedere, tenuto conto, se del caso, delle disposizioni di cui alla lettera a), è diminuito per ciascun ettaro o parte di ettaro a lino macerato non sgranato dichiarato come lino diverso dal lino macerato non sgranato di un importo pari al 15 % dell'aiuto applicabile al lino diverso dal lino macerato non sgranato.

    Qualora le dichiarazioni inesatte di cui alle lettere a) e b) siano considerate giustificate dallo Stato membro interessato, non viene applicata alcuna sanzione.

    Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fatte salve le eventuali sanzioni di diritto interno.

    Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese in applicazione del presente paragrafo. »

    4) L'allegato A è sostituito dal seguente:

    « ALLEGATO A

    Elenco delle varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre

    Argos

    Ariane

    Astella (1)

    Belinka

    Berber (1)

    Bertelin

    Elise

    Escalina

    Evelin

    Fanny (1)

    Hera (1)

    Hermes

    Laura Lidia (1)

    Marina

    Mira (1)

    Nanda (1)

    Natasja

    Nike

    Nynke

    Opaline

    Regina

    Saskia

    Silva

    Thalassa (1)

    Viking

    (1) Da sopprimere per la campagna 1995/1996 e campagne successive. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica ai prodotti raccolti a decorrere dal 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

    (2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 26.

    (3) GU n. L 121 del 29. 4. 1989, pag. 4.

    (4) GU n. L 190 del 30. 7. 1993, pag. 25.

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