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Document 31994R1180

    REGOLAMENTO (CE) N. 1180/94 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 1994 che determina per la campagna di commercializzazione 1992/1993 la produzione effettiva di olio d' oliva e l' importo dell' aiuto unitario alla produzione

    GU L 131 del 26.5.1994, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1180/oj

    31994R1180

    REGOLAMENTO (CE) N. 1180/94 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 1994 che determina per la campagna di commercializzazione 1992/1993 la produzione effettiva di olio d' oliva e l' importo dell' aiuto unitario alla produzione

    Gazzetta ufficiale n. L 131 del 26/05/1994 pag. 0005 - 0006


    REGOLAMENTO (CE) N. 1180/94 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 1994 che determina per la campagna di commercializzazione 1992/1993 la produzione effettiva di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (2),

    visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3500/90 (4), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 2,

    considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l'aiuto unitario alla produzione sia ridotto se la produzione effettiva di una determinata campagna supera il quantitativo massimo garantito fissato per la stessa campagna; che tale riduzione non si applica però ai produttori la cui produzione media non raggiunge i 500 kg di olio di oliva per campagna;

    considerando che l'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che, per calcolare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato, occorre determinare in via estimativa la produzione per la campagna di cui si tratta; che per la campagna di commercializzazione 1992/1993 il regolamento (CEE) n. 1090/93 della Commissione (5) ha determinato la produzione stimata e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato;

    considerando che, a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2261/84, entro i sei mesi successivi alla fine della campagna deve essere determinata la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto; che a tal fine, a norma dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2796/93 (7), gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione, entro il 31 marzo successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso all'aiuto in ciascuno di essi; che in seguito a queste comunicazioni risulta che la quantità ammessa all'aiuto, per la campagna 1992/1993 per l'Italia è pari a 410 000 t, per la Francia a 1 840 t, per la Grecia a 314 432 t, per la Spagna a 636 000 t e per il Portogallo a 17 075 t; che il quantitativo ammissibile per il rimborso del FEAOG è pertanto costituito dalla norma dei quantitativi comunicati alla Commissione;

    considerando che occorre anche stabilire, tenuto conto della produzione effettiva, l'importo unitario alla produzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE;

    considerando che in Spagna e in Portogallo l'importo dell'aiuto alla produzione è diverso da quello degli altri Stati membri;

    considerando che in base ai dati disponibili è opportuno determinare il quantitativo effettivo, nonché l'importo dell'aiuto unitario già menzionato nella misura indicata qui di seguito;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 1992/1993 dell'olio d'oliva:

    - la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto alla produzione e che è ammissibile per il rimborso del FEAOG, sezione garanzia, è pari a 1 379 347 t;

    - l'importo dell'aiuto unitario alla produzione è pari a:

    - 54,24 ECU/100 kg per la Spagna,

    - 51,80 ECU/100 kg per il Portogallo,

    - 82,32 ECU/100 kg per gli altri Stati membri.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

    (2) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

    (3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

    (4) GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 3.

    (5) GU n. L 111 del 5. 5. 1993, pag. 9.

    (6) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.

    (7) GU n. L 255 del 13. 10. 1993, pag. 1.

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