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Document 31994R1026

    Regolamento (CE) n. 1026/94 della Commissione del 2 maggio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

    GU L 112 del 3.5.1994, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32008R0543

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1026/oj

    31994R1026

    Regolamento (CE) n. 1026/94 della Commissione del 2 maggio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

    Gazzetta ufficiale n. L 112 del 03/05/1994 pag. 0032 - 0032
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 57 pag. 0055
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 57 pag. 0055


    REGOLAMENTO (CE) N. 1026/94 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3204/93 (2), in particolare l'articolo 9,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2891/93 (4), ha stabilito, per quanto riguarda il controllo del tenore in acqua dei polli congelati e surgelati, il laboratorio comunitario di riferimento e ne ha precisato i compiti e le competenze; che è opportuno fissare l'aiuto finanziario concesso dalla Comunità per permettere al laboratorio comunitario di riferimento di eseguire tali compiti;

    considerando che in un primo tempo è necessario fissare l'aiuto finanziario per un triennio; che tale disposizione sarà riesaminata per essere prorogata entro la scadenza del periodo inizialmente previsto;

    considerando che è necessario concludere un contratto tra la Comunità europea e il laboratorio comunitario di riferimento per stabilire le condizioni relative al pagamento dell'aiuto;

    considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 1538/91, è aggiunto il seguente paragrafo:

    « 14. Per l'esecuzione dei compiti indicati al punto 1 dell'allegato IX, la Comunità concede un aiuto finanziario al laboratorio comunitario di riferimento "Het Spelderholt, Centre for Poultry Reasearch and information Services", Beekbergen, Paesi Bassi, per un importo massimo di 75 000 ECU e per una durata di tre anni.

    L'aiuto finanziario è versato al laboratorio di riferimento alle condizioni indicate in un contratto concluso tra la Commissione, che agisce in nome della Comunità europea, e detto laboratorio.

    Il direttore generale della direzione generale dell'agricoltura è autorizzato a firmare il contratto in nome della Commissione. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 1.

    (2) GU n. L 289 del 24. 11. 1993, pag. 3.

    (3) GU n. L 143 del 7. 6. 1991, pag. 11.

    (4) GU n. L 263 del 22. 10. 1993, pag. 12.

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