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Document 31994R0893
Commission Regulation (EC) No 893/94 of 21 April 1994 re-establishing the levying of customs duties on certain industrial products originating in Mexico, China, Lithuania, Brazil, Pakistan, India and Indonesia, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3831/90 apply
REGOLAMENTO (CE) N. 893/94 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1994 che ripristina la riscossione dei dazi doganali a taluni prodotti industriali originari del Messico, della Cina, della Lituania, del Brasile, del Pakistan, dell' India e dell' Indonesia, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
REGOLAMENTO (CE) N. 893/94 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1994 che ripristina la riscossione dei dazi doganali a taluni prodotti industriali originari del Messico, della Cina, della Lituania, del Brasile, del Pakistan, dell' India e dell' Indonesia, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
GU L 104 del 23.4.1994, p. 12–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994
REGOLAMENTO (CE) N. 893/94 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1994 che ripristina la riscossione dei dazi doganali a taluni prodotti industriali originari del Messico, della Cina, della Lituania, del Brasile, del Pakistan, dell' India e dell' Indonesia, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 104 del 23/04/1994 pag. 0012 - 0013
REGOLAMENTO (CE) N. 893/94 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1994 che ripristina la riscossione dei dazi doganali a taluni prodotti industriali originari del Messico, della Cina, della Lituania, del Brasile, del Pakistan, dell'India e dell'Indonesia, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella il massimale individuale è fissato ai livelli indicati nella tabella stessa; che in data seguente indicata, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, hanno raggiunto per imputazione, il massimale in questione: "" ID="1">10.0250> ID="2">Messico> ID="3">347 500> ID="4">15. 2. 1994"> ID="1">10.0370> ID="2">Cina> ID="3">405 500> ID="4">15. 2. 1994"> ID="1">10.0409> ID="2">Lituania> ID="3">750 000> ID="4">14. 3. 1994"> ID="1">10.0430> ID="2">Brasile> ID="3">386 000> ID="4">5. 2. 1994"> ID="1">10.0430> ID="2">Pakistan> ID="3">386 000> ID="4">28. 1. 1994"> ID="1">10.0435> ID="2">Cina> ID="3">463 000> ID="4">7. 2. 1994"> ID="1">10.0670> ID="2">India> ID="3">2 205 000> ID="4">26. 1. 1994"> ID="1">10.0680> ID="2">Indonesia> ID="3">1 563 000> ID="4">26. 1. 1994"> considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 26 aprile 1994, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella: "" ID="1">10.0250> ID="2">2922 41 00> ID="3">Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti> ID="4">Messico"> ID="1" ASSV="02">10.0370> ID="2">2937 21 00> ID="3" ASSV="02">Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidrocortisone)> ID="4" ASSV="02">Cina"> ID="2">2937 29 10"> ID="3">Acetati di cortisone o di idrocortisone"> ID="1" ASSV="03">10.0409> ID="2">3102 30 > ID="3" ASSV="03">Nitrato d'ammonio, miscugli di nitrato e miscugi di urea e di nitrato d'ammonio> ID="4" ASSV="03">Lituania"> ID="2">3102 40 "> ID="2">3102 80 00"> ID="1">10.0430> ID="2">3503 00 10> ID="3">Gelatine e loro derivati> ID="4">Brasile"> ID="4">Pakistan"> ID="1">10.0435> ID="2">3802 10 00> ID="3">Carboni attivati> ID="4">Cina"> ID="1">10.0670> ID="2">6403 > ID="3">Calzature con tomaia di cuoio> ID="4">India"> ID="1">10.0680> ID="2">6404 > ID="3">Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili> ID="4">Indonesia"> ID="2">6405 90 10> ID="3">Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito"> Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1994. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.