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Document 31994R0740

    Regolamento (CE) n. 740/94 della Commissione del 30 marzo 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità

    GU L 87 del 31.3.1994, p. 65–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/740/oj

    31994R0740

    Regolamento (CE) n. 740/94 della Commissione del 30 marzo 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 087 del 31/03/1994 pag. 0065 - 0065
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0240
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0240


    REGOLAMENTO (CE) N. 740/94 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 20,

    considerando che, per il 1994, opportuno rinviare tutte le scadenze previste per determinare i quantitativi di riferimento degli operatori, ai fini della gestione del contingente tariffario del 1995, affinché i controlli e le verifiche necessari siano effettuati in condizioni ottimali;

    considerando che, per conoscere con maggiore tempestività il grado di utilizzazione dei titoli e per meglio seguire le effettive importazioni di banane nel quadro del contingente tariffario, è opportuno portare da 45 a 30 giorni il termine di cui dispongono gli operatori per restituire i titoli di importazione all'organismo emittente, a decorrere dalla scadenza della validità dei titoli;

    considerando che, trattandosi di un rinvio dei termini, è opportuno che il presente regolamento si applichi con la massima rapidità;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1442/93 è modificato come segue:

    1) In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 2 e 5, dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3 e dell'articolo 6, secondo comma, i termini del « 1o aprile, 1o maggio, 1o luglio, 15 luglio e 1o agosto » sono sostituiti, per il 1994, rispettivamente dai seguenti: « 15 giugno, 15 luglio, 1o settembre, 15 settembre e 1o ottobre. »

    2) All'articolo 20, al secondo comma è aggiunta la frase seguente:

    « Tuttavia, la prova di accettazione della dichiarazione di importazione per il rispettivo quantitativo è fornita nei 30 giorni successivi alla data di scadenza della validità del titolo di importazione, salvo forza maggiore. »

    3) Nell'allegato I, l'organismo competente per la Francia è sostituito dal seguente:

    « Francia:

    Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer (ODEADOM)

    28-32, boulevard de Grenelle

    F-75015 Paris ».

    Articolo 2

    Il presente regolamente entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

    (2) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

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