Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R0535

    REGOLAMENTO (CE) N. 535/94 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1994 che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

    GU L 68 del 11.3.1994, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; abrog. impl. da 394R3115

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/535/oj

    31994R0535

    REGOLAMENTO (CE) N. 535/94 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1994 che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

    Gazzetta ufficiale n. L 068 del 11/03/1994 pag. 0015 - 0015


    REGOLAMENTO (CE) N. 535/94 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1994 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3080/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,

    considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata occorre approvare delle disposizioni relative alla classificazione delle carni e frattaglie commestibili salate del codice NC 0210, al fine di distinguere tali prodotti dalle carni e frattaglie fresche, refrigerate o congelate; che un tenore globale di sale pari o superiore all'1,2 % in peso sembra un adeguato criterio di distinzione tra questi due gruppi di prodotti;

    considerando che occorre introdurre una nota complementare al riguardo nel capitolo 2 della nomenclatura combinata; che è opportuno modificare conseguentemente l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La seguente nota complementare è inserita nel capitolo 2 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87:

    « 8. Si considerano come "salate", ai sensi della voce 0210, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano così un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 % in peso. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1994.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 1.

    Top