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Document 31994R0535
Commission Regulation (EC) No 535/94 of 9 March 1994 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the common customs tariff
REGOLAMENTO (CE) N. 535/94 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1994 che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
REGOLAMENTO (CE) N. 535/94 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1994 che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
GU L 68 del 11.3.1994, p. 15–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; abrog. impl. da 394R3115
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31987R2658 | complemento | allegato 1 | 01/04/1994 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 31994R3115 | 02/01/1995 |
REGOLAMENTO (CE) N. 535/94 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1994 che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 068 del 11/03/1994 pag. 0015 - 0015
REGOLAMENTO (CE) N. 535/94 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1994 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3080/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata occorre approvare delle disposizioni relative alla classificazione delle carni e frattaglie commestibili salate del codice NC 0210, al fine di distinguere tali prodotti dalle carni e frattaglie fresche, refrigerate o congelate; che un tenore globale di sale pari o superiore all'1,2 % in peso sembra un adeguato criterio di distinzione tra questi due gruppi di prodotti; considerando che occorre introdurre una nota complementare al riguardo nel capitolo 2 della nomenclatura combinata; che è opportuno modificare conseguentemente l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La seguente nota complementare è inserita nel capitolo 2 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87: « 8. Si considerano come "salate", ai sensi della voce 0210, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano così un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 % in peso. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1994. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 1.