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Document 31994R0130
Council Regulation (EC) No 130/94 of 24 January 1994 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for frozen meat of bovine animals falling within CN code 0202 and products falling within CN code 0206 29 91 (1994)
REGOLAMENTO (CE) N. 130/94 DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1994 relativo all' apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1994)
REGOLAMENTO (CE) N. 130/94 DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1994 relativo all' apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1994)
GU L 22 del 27.1.1994, p. 3–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implemented by | 31994R0214 | 04/02/1994 |
REGOLAMENTO (CE) N. 130/94 DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1994 relativo all' apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1994)
Gazzetta ufficiale n. L 022 del 27/01/1994 pag. 0003 - 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 130/94 DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1994 relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1994) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91, la Comunità ha assunto l'impegno, nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 % senza prelievo, il cui volume globale, espresso in peso di carne disossata, è fissato a 53 000 tonnellate; che è pertanto opportuno aprire tale contingente per il 1994; considerando che è necessario garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente suddetto a tutti gli operatori interessati della Comunità nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista per il contingente a tutte le importazioni dei prodotti in esame, fino all'esaurimento del volume del contingente; considerando che in base a tale regime la Commissione ripartisce i quantitativi disponibili tra gli operatori tradizionali e gli operatori interessati al commercio delle carni bovine; che tuttavia, per accertarsi della serietà dell'attività di questi ultimi operatori, è opportuno prendere in considerazione soltanto quantitativi di una certa consistenza, rappresentativi degli scambi con i paesi terzi; considerando che, per permettere, nella misura del possibile, la piena utilizzazione del volume contingentale, è opportuno stabilire una scadenza per la presentazione delle domande di titoli di importazione e disporre che i quantitativi eventualmente non richiesti a tale data siano trasferiti all'ultimo trimestre del 1994; che è opportuno disporre che i quantitativi residui siano utilizzati in via prioritaria per correggere le conseguenze eventualmente subite dagli operatori a causa della comunicazione alla Commissione di quantitativi di riferimento non corretti da parte delle autorità nazionali; che, inoltre, i quantitativi residui dopo tale ripartizione devono essere, se del caso, distribuiti, in linea di massima, senza tener conto dei criteri di ripartizione stabiliti per le varie categorie di operatori; che tuttavia, per evitare gli oneri amministrativi connessi alla distribuzione di un quantitativo minimo tra un numero elevato di richiedenti, è opportuno non effettuare alcuna ripartizione per quantitativi inferiori a 30 tonnellate; considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1); che, dato il carattere tecnico di tali decisioni, è opportuno affidare esclusivamente alla Commissione il compito di attribuire i quantitativi disponibili, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per il 1994 è aperto un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91, per un volume globale di 53 000 tonnellate, espresso in peso di carni disossate. Ai fini dell'imputazione al contingente in esame, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende per carne congelata la carne che è presentata congelata all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità. 3. Nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 % e il prelievo allo 0 %. Articolo 2 Il contingente di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti: a) la prima, pari all'80 %, ossia a 42 400 tonnellate, è ripartita tra gli importatori che possono comprovare di aver importato carni congelate del codice NC 0202 e prodotti del codice NC 0206 29 91, oggetto del presente regime di importazione, nel corso degli ultimi tre anni; b) la seconda, pari al 20 %, ossia a 10 600 tonnellate, è ripartita tra gli operatori che possono comprovare di svolgere un'attività, relativamente ad un quantitativo minimo e durante un periodo da stabilirsi, nel settore degli scambi con i paesi terzi di carni bovine diverse da quelle oggetto del presente regime d'importazione o sottoposte ad operazioni di traffico di perfezionamento attivo o passivo. Articolo 3 1. I quantitativi che non siano stati oggetto di una domanda di titolo di importazione alla data del 31 agosto 1994 sono utilizzati nel quarto trimestre di tale anno attribuendo in via prioritaria quantitativi complementari agli operatori che siano eventualmente stati lesi da errori amministrativi. Dopo tale attribuzione, i quantitativi pari o superiori a 30 tonnellate sono oggetto di una nuova ripartizione, eventualmente senza tener conto della suddivisione di cui all'articolo 2. 2. Anteriormente al 16 settembre 1994, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi non richiesti alla data del 31 agosto dello stesso anno. Articolo 4 1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare: a) la ripartizione e l'attribuzione dei quantitativi disponibili tra gli operatori di cui all'articolo 2, e b) le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli di importazione. 2. L'assegnazione agli operatori dei quantitativi disponibili è decisa dalla Commissione. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1994. Per il Consiglio Il Presidente G. MORAITIS (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1).