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Document 31994L0041

    Direttiva 94/41/CE della Commissione del 18 luglio 1994 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

    GU L 209 del 12.8.1994, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/10/1997; abrog. impl. da 396L0051

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/41/oj

    31994L0041

    Direttiva 94/41/CE della Commissione del 18 luglio 1994 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

    Gazzetta ufficiale n. L 209 del 12/08/1994 pag. 0018 - 0019
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0157
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0157


    DIRETTIVA 94/41/CE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1994 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/17/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 7,

    considerando che le disposizioni della direttiva 70/524/CEE prevedono che il contenuto degli allegati della stessa debba essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 91/248/CEE della Commissione (3);

    considerando che l'utilizzazione di un additivo appartenente al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti è stata ampiamente sperimentata in vari Stati membri; che, alla luce dell'esperienza ivi acquisita, questa nuova sostanza può essere ammessa in tutta la Comunità;

    considerando che nuovi usi di additivi appartenenti ai gruppi degli antibiotici e dei microorganismi sono stati sperimentati con risultati positivi in taluni Stati membri; che è opportuno ammettere provvisoriamente questi nuovi usi a livello nazionale in attesa dell'ammissione a livello comunitario;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

    (2) GU n. L 105 del 26. 4. 1994, pag. 19.

    (3) GU n. L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1.

    ALLEGATO

    Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati come segue:

    1. Nell'allegato I:

    1.1. Nella parte L « Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti »;

    1.1.1. il numero CE corrispondente alla sepiolite è sostituito dal numero E 562;

    1.1.2. è aggiunta la voce seguente:

    "> ID="6.2">mg/kg di alimento completo" ID="1">« E 563> ID="2">Argilla sepiolitica> ID="3">Silicato di magnesio idrato di origine sedimentaria contenente almeno il 40 % di sepiolite e il 25 % di illite, esente da amianto> ID="4">Tutte le specie o categorie di animali> ID="5">-> ID="6">-> ID="7">20 000> ID="8">Tutti gli alimenti »">

    2. Nell'allegato II:

    2.1. Nella parte A « Antibiotici », è aggiunta la seguente voce:

    "> ID="6.2">mg/kg di alimento completo" ID="1">« 31> ID="2">Zinco-Bacitracina> ID="3">C66H103O16N17SZn (polipeptide contenente dal 12 al 20 % di zinco)> ID="4">Polli da ingrasso Suini> ID="5">- 6 mesi> ID="6">5 5> ID="7">50 50> ID="8">- -> ID="9">30. 11. 1995 30. 11. 1995 »">

    2.2. Nella parte O « Microrganismi », è aggiunta la voce seguente:

    "" ID="1">« 2> ID="2">Bacillus licheniformis (DSM 5749) / Bacillus subtilis (DSM 5750) [in proporzione 1/1]> ID="3">Miscela di: Bacillus licheniformis e Bacillus subtilis contenente almeno 3,2 × 109 UFC/g di additivo (1,6 × 109 UFC/g di ciascun batterio)> ID="4">Suinetti> ID="5">4 mesi> ID="6">1,28×109> ID="7">3,2×109> ID="8">-> ID="9">30. 11. 1995 »">

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