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Document 31994D0511

    94/511/CE: Decisione della Commissione, del 27 luglio 1994, che approva il programma per l'eradicazione e la sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini presentato dal Portogallo e che fissa il livello di partecipazione finanziaria della Comunità (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

    GU L 206 del 9.8.1994, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/511/oj

    31994D0511

    94/511/CE: Decisione della Commissione, del 27 luglio 1994, che approva il programma per l'eradicazione e la sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini presentato dal Portogallo e che fissa il livello di partecipazione finanziaria della Comunità (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 206 del 09/08/1994 pag. 0012 - 0013


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che approva il programma per l'eradicazione e la sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini presentato dal Portogallo e che fissa il livello di partecipazione finanziaria della Comunità (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (94/511/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 24,

    considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini;

    considerando che, con lettera del 6 maggio, il Portogallo ha presentato un programma per l'eradicazione e la sorveglianza di questa malattia;

    considerando che il programma in questione si è rivelato, ad un esame, conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE (4);

    considerando che l'importanza del programma per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla comunità nel campo della salute degli animali induce a fissare la partecipazione finanziaria della comunità al 50 % dei costi sostenuti dal Portogallo entro un massimo di 2 400 000 ECU;

    considerando che il contributo finanziario della Comunità sarà concesso a condizione che le azioni previste siano realizzate e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il programma per l'eradicazione e la sorveglianza della pleuropolmonite contagiosa dei bovini presentato dal Portogallo è approvato per il periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 1994.

    Articolo 2

    Il Portogallo mette in vigore al 1o luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

    Articolo 3

    1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per esami e di quelle sostenute dal Portogallo per risarcire gli allevatori degli animali macellati, entro un massimo di 2 400 000 ECU.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è concesso previa:

    - trasmissione trimestrale alla Commissione di una relazione sullo stato di avanzamento del programma, nonché sulle spese sostenute;

    - trasmissione alla Commissione, non oltre il 1o luglio 1995, dopo l'adozione della presente decisione, di una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma, accompagnata dai documenti giustificativi relativi alle spese sostenute.

    3. Il contributo finanziario della Comunità è concesso in ecu al tasso applicabile il primo giorno lavorativo del mese in cui viene presentata la domanda di rimborso, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle comunità europee.

    Articolo 4

    La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

    (2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

    (3) GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.

    (4) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

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