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Document 31994D0392

94/392/CE: Decisione del Consiglio del 27 giugno 1994 che approva l'accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania dall'altra, e dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania dall'altra, entrambi modificati dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993

GU L 178 del 12.7.1994, p. 75–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/392/oj

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31994D0392

94/392/CE: Decisione del Consiglio del 27 giugno 1994 che approva l'accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania dall'altra, e dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania dall'altra, entrambi modificati dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993

Gazzetta ufficiale n. L 178 del 12/07/1994 pag. 0075 - 0075


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1994 che approva l'accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania dall'altra, e dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania dall'altra, entrambi modificati dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993 (94/392/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istuisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2,

visto l'accordo europeo firmato a Bruxelles il 1o febbraio 1993 (1), modificato dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993 (2),

visto l'accordo interinale firmato a Bruxelles il 1o febbraio 1993 (3), modificato dal protocollo aggiuntivo firmato il 21 dicembre 1993,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo interinale è entrato in vigore il 1o maggio 1993;

considerando che l'applicazione degli allegati XI a e XII a e del protocollo n. 3 è stata ritardata per motivi non ascrivili alla Romania;

considerando che l'accordo interinale prevede concessioni quantitative;

considerando che occorre pertanto riportare agli anni successivi determinati contingenti o massimali che erano stati concessi per il 1993, ma che la Romania non ha potuto utilizzare;

considerando che dal 1o maggio 1993, data di entrata in vigore dell'accordo interinale, la Romania non beneficia più del sistema di preferenze generalizzate della CE;

considerando che occorre pertanto riportare le concessioni di cui agli allegati XI a e XII a e al protocollo n. 3 dell'accordo interinale e dell'accordo europeo;

considerando che la Commissione ha negoziato a tal fine, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell'accordo interinale e dell'accordo europeo nella loro versione modificata dal protocollo aggiuntivo concluso tra le parti il 21 dicembre 1993;

considerando che occorre approvare detto scambio di lettere,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra, e dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra.

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere obbligandosi per la Comunità.

Il presidente del Consiglio notifica l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie a nome della Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

(1) Accordo europeo non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 25 del 29. 1. 1994, pag. 22.

(3) GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.

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