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Document 31994D0382

    94/382/CE: Decisione della Commissione, del 27 giugno 1994, sull'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 172 del 7.7.1994, p. 25–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1997; abrogato da 396D0449

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/382/oj

    31994D0382

    94/382/CE: Decisione della Commissione, del 27 giugno 1994, sull'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 172 del 07/07/1994 pag. 0025 - 0028
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 58 pag. 0245
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 58 pag. 0245


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1994 sull'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/382/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (1), modificata dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'allegato II, capitolo II, punto 6, lettera c),

    considerando che, ai sensi del punto 6, lettera a) dell'allegato II, capitolo II della direttiva 90/667/CEE, i materiali ad alto rischio devono essere riscaldati per 20 minuti ad una temperatura di almeno 133 °C nella parte più interna ed a una pressione di 3 bar dopo che le dimensioni dei pezzi di detto materiale grezzo sono state ridotte ad almeno 50 mm;

    considerando che il punto 6, lettera c) dell'allegato II, capitolo II della suddetta direttiva prevede tuttavia che possano essere ammessi sistemi alternativi di trattamento termico; che pertanto è stata adottata la decisione 92/562/CEE della Commissione, del 17 novembre 1992, relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio (3);

    considerando che tuttavia per i sistemi ammessi non sono stati definiti dei parametri concernenti le dimensioni dei pezzi, i tempi e le temperature; che inoltre non sono stati definiti tali parametri per quanto concerne la trasformazione di materiali a basso rischio;

    considerando che, in base ai risultati di uno studio scientifico sui valori dei parametri fisici che devono essere applicati per rendere inattivi gli agenti della malattia del trotto e dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), è attualmente possibile stabilire determinati processi applicati nelle sardigne che non rendono inattivi detti agenti; che è inoltre possibile fissare provvisoriamente i parametri utilizzati in altri processi, descritti nella decisione 92/562/CEE, che renderanno inattivi detti agenti;

    considerando che pertanto occorre garantire che i sistemi che si sono rilevati inefficaci non vengano utilizzati nella trasformazione di rifiuti di origine animale provenienti da ruminanti, al fine di proteggere la salute degli animali dal rischio di agenti dell'encefalopatia spongiforme nei prodotti per l'alimentazione degli animali, a meno che non venga aggiunta al processo un'altra fase convalidata di sterilizzazione;

    considerando che occorre stabilire le dimensioni massime dei pezzi e il periodo di tempo e la temperatura minimi da applicare in altri sistemi al fine di garantire che questi ultimi siano conformi a metodi scientificamente convalidati;

    considerando che tali norme devono essere considerate provvisorie e possono essere modificate alla luce dei risultati definitivi dello studio e di dati scientifici futuri allo scopo di garantire che tutti i processi ammessi producano una soddisfacente inattivazione degli agenti;

    considerando che gli Stati membri devono garantire che gli impianti siano controllati singolarmente in modo da accertarsi che soddisfino ai requisiti di minima;

    considerando che gli Stati membri che prevedono, per le dimensioni dei pezzi e per i tempi e le temperature, valori più rigorosi dei valori di minima previsti dalla presente decisione devono continuare ad applicare i valori da loro inizialmente previsti;

    considerando che si ritiene che taluni prodotti specifici di origine animale non presentino rischi per quanto riguarda la BSE poiché da test scientifici non risultano infettivi al riguardo; che detti prodotti sono disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'allegato I, capitoli 1, 3, 4, 5, 7, 9 e 10;

    considerando che tali prodotti possono essere esclusi della presente decisione;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. La presente decisione riguarda la trasformazione dei rifiuti di origine animale soggetti alla direttiva 90/667/CEE, che provengono da tessuti di ruminanti.

    2. La presente decisione non riguarda la produzione e la trasformazione di:

    i) alimenti per animali familiari contenenti unicamente materiali a basso rischio ai sensi della dirttiva 90/667/CEE,

    ii) gelatina,

    iii) cuoi e pelli,

    iv) ghiandole e organi per uso farmaceutico,

    v) sangue e prodotti del sangue,

    vi) latte,

    vii) strutto e grassi pressati o fusi,

    viii) budella.

    Articolo 2

    1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri non autorizzano la trasformazione di rifiuti di origine animale provenienti da ruminanti mediante:

    - processo continuo sottovuoto per grasso aggiunto, descritto al capitolo V dell'allegato della decisione 92/562/CEE,

    - qualsiasi altro sistema non conforme alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo o dell'allegato II, capitolo II, punto 6, lettera a) della direttiva 90/667/CEE.

    2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri non autorizzano la trasformazione di rifiuti di origine animale provenienti da ruminanti mediante i sistemi descritti ai capitoli I, II, III, IV, VI e VII dell'allegato della decisione 92/562/CEE, a meno che non soddisfino alle seguenti condizioni minime:

    CAPITOLO I (Trattamento discontinuo / a pressione atmosferica / grasso naturale) Dimensione massima dei pezzi: 150 mm "" ID="1">Temperatura > ID="2""100°C > ID="3""110°C > ID="4""120°C"> ID="1">Periodo di tempo> ID="2">125 min.> ID="3">120 min.> ID="4">50 min.">

    CAPITOLO II (Trattamento discontinuo / sotto pressione / grasso naturale) Dimensione massima dei pezzi: 50 mm "" ID="1">Temperatura > ID="2""100°C > ID="3""133°C"> ID="1">Periodo di tempo> ID="2">25 min.> ID="3">20 min."> ID="1">Pressione (assoluta)> ID="3">3 bar">

    CAPITOLO III (Trattamento continuo / a pressione atmosferica / grasso naturale) Dimensione massima dei pezzi: 30 mm "" ID="1">Temperatura > ID="2""100°C > ID="3""110°C > ID="4""120°C"> ID="1">Periodo di tempo> ID="2">95 min.> ID="3">55 min.> ID="4">13 min.">

    CAPITOLI IV E VI (Trattamento continuo / a pressione atmosferica / grasso aggiunto e trattamento continuo / sotto pressione / grasso aggiunto) Dimensione massimale dei pezzi: 30 mm "" ID="1">Temperatura > ID="2""100°C > ID="3""110°C > ID="4""120°C > ID="5""130°C"> ID="1">Periodo di tempo> ID="2">16 min.> ID="3">13 min.> ID="4">8 min.> ID="5">3 min.">

    CAPITOLO VII (Trattamento continuo / a pressione atmosferica / materiale sgrassato) Dimensione massima dei pezzi: 20 mm "" ID="1">Temperatura > ID="2""80°C > ID="3""100°C"> ID="1">Periodo di tempo> ID="2">120 min.> ID="3">60 min.">

    Precedentemente, occorre procedere a coagulazione ad una temperatura superioe ad 80 °C per 30-60 minuti.

    I precedenti requisiti di temperatura/tempo possono essere applicati simultaneamente.

    3. Gli Stati membri autorizzano unicamente gli impianti il cui funzionamento, in base ai metodi indicati nell'allegato, risulta conforme ai requisiti di cui al paragrafo 2.

    4. Gli Stati membri che per la trasformazione di rifiuti di origine animale provenienti da ruminanti prevedono già condizioni più severe di quelle di cui al paragrafo 2 devono continuare ad applicare le loro rispettive condizioni inizialmente previste.

    5. In deroga al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di rifuiti di origine animale derivanti da ruminanti mediante un processo indicato in detto paragrafo purché tale processo sia preceduto o seguito da uno dei processi indicati al paragrafo 2.

    Articolo 3

    Le disposizioni della presente decisione si applicano dal 1o gennaio 1995, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica.

    Entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i materiali non conformi alle disposizioni della presente decisione e ottenuti con metodi indicati all'articolo 2, paragrafo 1 vengano utilizzati in modo tale da eliminare i rischi di trasmissione dell'encefalopatia spongiforme.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

    (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

    (3) GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 23.

    ALLEGATO

    PROCEDURE PER LA CONVALIDA DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE DERIVANTI DA RUMINANTI CHE APPLICANO METODI DESCRITTI NELL'ALLEGATO DELLA DECISIONE 92/562/CEE 1. Temperatura - Sistemi a trattamento continuo e Batch

    Lungo l'intera apparecchiatura dell'impianto devono essere disposti, con distribuzione regolare, dei dispositivi di controllo della temperatura che registrino la temperatura nelle varie fasi del processo. Ad intervalli regolari devono essere registrate le temperature ed effettuate le opportune tarature.

    2. Pressione (unicamente capitolo II)

    Devono essere installati dei dispositivi di controllo della pressione che registrino la pressione nelle fasi del processo. Ad intervalli regolari devono essere registrati i valori della pressione e effettuate le opportuno tarature.

    3. Dimensione dei pezzi - tutti i sistemi

    Questo paramatro deve essere controllato periodicamente e opportunamente corretto qualora vengano rilevati guasti o usure nell'apparecchiatura di frantumazione che possano comportare il passaggio di pezzi di dimensioni maggiori di quelle fissate all'entrata del processo.

    4. Sistemi a trattamento continuo (capitoli da III a VII), occorre effettuare un test del tempo di permanenza in condizioni di funzionamento normale. Nei sistemi a trattamento continuo devono essere introdotti (al tempo zero) dei marcatori quali il biossido di manganese (MnO2). Devono essere prelevati dei campioni dei prodotti all'uscita del processo per controllare il ricupero del marcatore insolubile. I campioni devono essere prelevati a partire dal tempo zero sino al tempo in cui si ritiene che la maggior parte del marcatore sia passato attraverso l'intero sistema.

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