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Document 31994D0278

    94/278/CE: Decisione della Commissione, del 18 marzo 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 120 del 11.5.1994, p. 44–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogato da 32003D0812

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/278/oj

    31994D0278

    94/278/CE: Decisione della Commissione, del 18 marzo 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 120 del 11/05/1994 pag. 0044 - 0049
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 57 pag. 0086
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 57 pag. 0086


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1994 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/278/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 10,

    considerando che taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE devono provenire da paesi terzi o da parti di paesi terzi che presentino le caratteristiche stabilite dalla direttiva stessa; che ciò vale per le gelatine non destinate al consumo umano, per le budella di origine animale, le ossa e taluni prodotti a base di ossa, le corna e taluni prodotti a base di corna, gli zoccoli e taluni prodotti a base di zoccoli, destinati all'alimentazione umana o animale, il siero di equini, lo strutto ed i grassi pressati o fusi, le carni di selvaggina d'allevamento (di pelo o di penna), nonché i prodotti a base di carne di pollame e di selvaggina;

    considerando che gli altri prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE devono provenire da paesi terzi o da parti di paesi terzi menzionati in elenchi da compilarsi;

    considerando che la compilazione di tali elenchi implica una valutazione dei rischi effettivi di propagazione di malattie trasmissibili gravi, comprese le zoonosi; che questa valutazione è stata effettuata, sicché si possono ora compilare - in base segnatamente alla decisione 79/542/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla decisione 94/59/CE della Commissione (3) - i vari elenchi di paesi terzi da cui è ammessa l'importazione dei prodotti in causa;

    considerando che alcuni prodotti non presentano alcun rischio per la salute umana o animale; che si può pertanto autorizzare la loro importazione in provenienza da qualsiasi paese terzo;

    considerando che, a fini di adeguamento al nuovo regime risultante dall'adozione degli elenchi suddetti, occorre prevedere un termine per la loro applicazione;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri autorizzano l'importazione in provenienza da qualsiasi paese terzo:

    - di ossa e prodotti a base di ossa (farina d'ossa esclusa), di corna e prodotti a base di corna (farina di corna esclusa), di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (farina di zoccoli esclusa), destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana o animale;

    - di lana, pelo di ruminanti, piume e parti di piume, non trattati;

    - di prodotti apicoli e miele;

    - di trofei di caccia in conformità al capitolo XIII dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE.

    Articolo 2

    Fatte salve le disposizioni previste dagli allegati I e II della direttiva 92/118/CEE e fermo restando il disposto dell'articolo 1 della presente decisione, gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati da tale direttiva, in provenienza dai paesi terzi indicati negli elenchi di cui all'allegato.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica dal 1o luglio 1994.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

    (2) GU n. L 146 del 14. 9. 1979, pag. 15.

    (3) GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 53.

    ALLEGATO

    Gli elenchi seguenti sono elenchi di massima, in quanto le importazioni devono attenersi alle condizioni sanitarie prescritte a tutela della salute umana e di quella animale.

    PARTE I Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte liquido, latte in polvere e prodotti in polvere a base di latte non destinati al consumo umano. Paesi terzi riportati negli elenchi di cui alle parti 2 e 3 dell'allegato della decisione 94/70/CE della Commissione (1).

    PARTE II A. Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di proteine animali trasformate (escluse le farine di pesce e di altri animali marini esclusi i mammiferi) non destinate all'alimentazione umana: tutti i paesi terzi riportati nell'elenco di cui alla parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

    B. Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di farine di pesce e di altri animali marini esclusi i mammiferi: (AR) Argentina

    (CA) Canada

    (CL) Cile

    (CN) Repubblica popolare cinese

    (CI) Costa d'Avorio

    (EC) Ecuador

    (EE) Estonia

    (FO) Isole Faroeer

    (FI) Finlandia

    (GL) Groenlandia

    (IS) Islanda

    (LI) Lituania (LV) Lettonia

    (MA) Marocco

    (NO) Norvegia

    (PE) Perù

    (PL) Polonia

    (PR) Porto Rico

    (RU) Russia

    (SN) Senegal

    (SE) Svezia

    (UA) Ucraina

    (US) Stati Uniti d'America

    (UY) Uruguay

    PARTE III

    Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti sanguigni (non provenienti da equidi) e di materie prime a scopo farmaceutico:

    A. Prodotti sanguigni e materie prime provenienti dagli ungulati:

    i paesi terzi di cui alle decisioni della Commissione 92/183/CEE (2) e 92/187/CEE (3).

    B. Prodotti sanguigni e materie prime provenienti da altre specie:

    i paesi terzi che figurano sull'elenco della prima parte dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

    PARTE IV

    Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti sanguigni (non provenienti da equidi) e di materie prime di prodotti tecnici:

    A. Prodotti sanguigni e materie prime ottenute da ungulati:

    i paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano sull'elenco in allegato alla decisione 79/542/CEE in provenienza dai quali le importazioni di tutte le categorie di carni fresche delle rispettive specie sono autorizzate, indipendentemente da tutte le restrizioni dovuto all'assenza di un piano di approvazione per quanto riguarda i residui.

    B. Prodotti sanguigni e materie prime di altre specie:

    i paesi riportati nell'elenco della prima parte dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

    PARTE V

    Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di materie prime destinate alla fabbricazione di alimenti per animali:

    A. Materie prime provenienti da animali delle specie bovina, ovina, caprina, ed equina e delle rispettive specie selvatiche:

    i paesi terzi menzionati nella prima parte dell'allegato della decisione 79/542/CEE per le specie rispettive.

    B. Materie prime provenienti dal pollame:

    i paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame si trovano nella decisione 94/85/CE della Commissione (1) con l'esclusione dei paesi terzi che possono esportare carni fresche di pollame nella Comunità in ragione dell'utilizzazione delle deroghe dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4 della decisione 93/342/CEE della Commissione (2).

    C. Materie prime di altre specie:

    i paesi terzi che figurano sull'elenco della prima parte dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

    PARTE VI

    A. Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di coniglio e prodotti a base di carne di coniglio: i paesi terzi che figurano sull'elenco della prima parte dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

    B. Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne di selvaggina d'allevamento da pelo: i paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche delle rispettive specie.

    C. Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne di selvaggina d'allevamento da piuma: i paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame si trovano nella decisione 94/85/CE con l'esclusione dei paesi terzi che possono esportare carni fresche di pollame nella Comunità in ragione dell'utilizzazione delle deroghe dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4 della decisione 93/342/CEE.

    PARTE VII

    Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di setole di suini non trattate:

    i paesi terzi riportati nell'elenco di cui alla parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

    PARTE VIII

    Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano:

    i paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame si trovano nella decisione 94/85/CE con l'esclusione dei paesi terzi che possono esportare carni fresche di pollame nella Comunità in ragione dell'utilizzazione delle deroghe dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4 della decisione 93/342/CEE.

    PARTE IX

    Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di stallatico liquido per trattamento del suolo:

    A. Prodotti trasformati a base di letame:

    i paesi terzi riportati nell'elenco di cui alla parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

    B. Stallatico liquido non trasformato proveniente dagli equini:

    i paesi terzi riportati nell'elenco di cui alla parte I dell'allegato della decisioine 79/542/CEE per gli equini vivi.

    C. Letame non trasformato proveniente dal pollame:

    i paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame si trovano nella decisione 94/85/CE con l'esclusione dei paesi terzi che possono esportare carni fresche di pollame nella Comunità in ragione dell'utilizzazione delle deroghe dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4 della decisione 93/342/CEE.

    PARTE X

    Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di alimenti per animali in cui sono stati incorporati materiali a rischio ridotto ai sensi della direttiva 90/667/CEE del Consiglio (1):

    i paesi terzi riportati nell'elenco di cui alla parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE e i paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame si trovano nella decisione 94/85/CE con l'esclusione dei paesi terzi che possono esportare carni fresche di pollame nella Comunità in ragione dell'utilizzazione delle deroghe dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4 della decisione 93/342/CEE.

    PARTE XI

    Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di lumache destinate al consumo umano

    (AL) Albania

    (BX) Bosnia-Erzegovina

    (BG) Bulgaria

    (CH) Svizzera

    (CN) Repubblica popolare cinese

    (CZ) Repubblica ceca

    (DZ) Algeria

    (HR) Croazia

    (HU) Ungheria

    (ID) Indonesia

    (LI) Lituania

    (MA) Marocco (MD) Moldavia

    (MK) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    (PL) Polonia

    (RO) Romania

    (RU) Russia

    (SI) Slovenia

    (SK) Repubblica slovacca

    (SY) Siria

    (TN) Tunisia

    (TR) Turchia

    (UA) Ucraina

    (VN) Vietnam

    PARTE XII

    Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di cosce di rana destinate al consumo umano:

    (AL) Albania

    (BD) Bangladesh

    (BG) Bulgaria

    (BX) Bosnia-Erzegovina

    (CN) Repubblica popolare cinese

    (HR) Croazia

    (HU) Ungheria

    (ID) Indonesia

    (IN) India (MK) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    (MY) Malaysia

    (PH) Filippine

    (RO) Romania

    (SI) Slovenia

    (TH) Tailandia

    (TR) Turchia

    (VN) Vietnam

    PARTE XIII

    Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di gelatine destinate al consumo umano:

    tutti i paesi terzi riportati nell'elenco di cui alla parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

    (1) GU n. L 36 dell'8. 3. 1994, pag. 5.

    (2) GU n. L 84 del 31. 3. 1992, pag. 23.

    (3) GU n. L 87 del 2. 4. 1992, pag. 20.

    (4) GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 31.

    (5) GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 24.

    (6) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

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